CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aquino (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 42/22 in data 28/06/2022 del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/06/2022, il Tribunale di Ragusa respingeva la richiesta di riesame, proposta ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 06/06/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagata al reato contestato al capo A (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Si evidenzia come la condotta di inserimento delle dovute comunicazioni nella [OSCURATO:PERSONA] predisposta dall'Agenzia delle Entrate fosse stata necessariamente eseguita, quantomeno dal punto di vista materiale, da soggetto diverso dall'indagata, ovvero da un commercialista o da un CAF, circostanza che aveva indotto la Nora a sporgere denuncia subito dopo aver appreso dell'esistenza dell'indagine a suo carico. Sull'effettiva partecipazione della Nora alla condotta contestata e sulle concrete modalità con cui la stessa si sarebbe manifestata, necessariamente alternative e diverse da quelle indicate nell'incolpazione provvisoria, il Tribunale non rende alcuna motivazione, dando comunque per scontato l'ipotetico coinvolgimento della donna nella vicenda senza minimamente indicare in cosa sia in effetti consistita la sua condotta partecipativa della stessa. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa, in sostanza, critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando la sostanziale carenza dell'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei delitti contestati (ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Invero, il provvedimento cautelare non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi - come avvenuto nella fattispecie - al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (cfr., Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata