CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 17019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30203-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 4/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, in data 4 ottobre 2021, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 173/2021 della Corte di appello di Palermo, pubblicata in data 4 marzo 2021; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 10 dicembre 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2021 e il 10 dicembre 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); Ric. 2021 n. 30203 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- considerato che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra il ricorrente e la parte controricorrente; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggi. 2 CANCELLERIA 6 MAG „. Zelt_ Ric. 2021 n. 3