Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 16974/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3824/2022 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] E C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CROTONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n.2279/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti principali abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3824/2022 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] E C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CROTONE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- Numero registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n.2279/2021 depositata il 23/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti principali abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3824/2022 Numero sezionale 1791/2025 Numero di raccolta generale 16974/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
Decreto Cassazione n. 16974/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris