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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45769/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in data 24 maggio 2018 dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 e conseguentemente era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto.

2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'ad- 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici.

Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno O più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).

A fronte di motivi di ricorso non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, giova rilevare come quest'ultima ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, che peraltro è stato determinato nel minimo edittale (mesi sei di arresto, ridotto per la scelta del rito).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in data 24 maggio 2018 dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 e conseguentemente era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto. 2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'ad- 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno O più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). A fronte di motivi di ricorso non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, giova rilevare come quest'ultima ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, che peraltro è stato determinato nel minimo edittale (mesi sei di arresto, ridotto per la scelta del rito). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45769/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris