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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09391/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1566/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2350/2017 depositata il26/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si desume dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha emesso avvisidi accertamento per gli anni 2008 e 2009 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], notificat i a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori di fatto, recant i il recupero di materiale imponibile, con determinazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni.

2. Sia il Garonzi sia il Porfidia hanno impugnato gli avvisi , eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando di essere amministratori di fatto della società, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. L’appello proposto dal Garonzi e Porfidia è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia , con la sentenza in epigrafe, la quale ha a ffermato che costoro non erano legittimati a ricevere gli atti impugnati, emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], non rivestendo la qualità di legali rappresentanti della società; la CTR ha aggiun t o che non sussistevano elementi sufficienti per affermare che gli appellanti fossero amministratori di fatto della società.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi. 5, Resistono con controricorso il Garonzi e il Porfidia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 comma 1 d.P.R. n. 600/1973, 145 comma 1 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., laddove la CTR ha escluso che vi fosse la prova presuntiva che i controricorrenti rivestissero la qualità di amministratori di fatto, legittimati a ricevere le notifiche degli avvisi di accertamento diretti a tale società, poiché erano emersi una serie di elementi che dimostravano il compimento di atti di gestione degli affari sociali, anche nei rapporti con i terzi, da parte del Garonzi e del Porfidia.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R n. 600/1973 e dell’art. 145 c.p.c. laddove la CTR ha affermato che soltanto i soggetti che rivestono la qualifica formale di legali rappresentanti di una società sono legittimati a ricevere la notifica degli avvisi di accertamento relativi alla società.

3. E’ prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato, ciò che rende inutile l’esame del primoche resta assorbito.

4. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia societaria, l'art. 145 cod. proc. civ. e l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (Cass. n. 15742 del 2014; Cass. n. 36034 del 2021; Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 4823 del 2023); si aggiunga che sussiste, in questo caso, l'interesse di colui che nell'atto impositivo sia stato indicato come rappresentante della società a far valere l'illegittimità dell'atto, in quanto tale indicazione può risultare a lui pregiudizievole (Cass. n. 15742 del 2014). 5 La ricorrente, a sostegno del motivo, cita un precedente di questa Corte (Cass. n. 2586 del 2014)che, però, si occupava di un caso affatto differente, in cui il rappresentante legale della società era deceduto e la società, quindi, era priva di rappresentante secondo la legge civile; in questo caso, invece, come risulta dalla stessa espositiva in ricorso, la società disponeva di un amministratore nominato secondo le procedure di legge.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo conseguenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1566/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2350/2017 depositata il26/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si desume dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha emesso avvisidi accertamento per gli anni 2008 e 2009 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], notificat i a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratori di fatto, recant i il recupero di materiale imponibile, con determinazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni. 2. Sia il Garonzi sia il Porfidia hanno impugnato gli avvisi , eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando di essere amministratori di fatto della società, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. L’appello proposto dal Garonzi e Porfidia è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia , con la sentenza in epigrafe, la quale ha a ffermato che costoro non erano legittimati a ricevere gli atti impugnati, emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], non rivestendo la qualità di legali rappresentanti della società; la CTR ha aggiun t o che non sussistevano elementi sufficienti per affermare che gli appellanti fossero amministratori di fatto della società. 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi. 5, Resistono con controricorso il Garonzi e il Porfidia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 comma 1 d.P.R. n. 600/1973, 145 comma 1 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., laddove la CTR ha escluso che vi fosse la prova presuntiva che i controricorrenti rivestissero la qualità di amministratori di fatto, legittimati a ricevere le notifiche degli avvisi di accertamento diretti a tale società, poiché erano emersi una serie di elementi che dimostravano il compimento di atti di gestione degli affari sociali, anche nei rapporti con i terzi, da parte del Garonzi e del Porfidia. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R n. 600/1973 e dell’art. 145 c.p.c. laddove la CTR ha affermato che soltanto i soggetti che rivestono la qualifica formale di legali rappresentanti di una società sono legittimati a ricevere la notifica degli avvisi di accertamento relativi alla società. 3. E’ prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato, ciò che rende inutile l’esame del primoche resta assorbito. 4. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia societaria, l'art. 145 cod. proc. civ. e l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalle norme), per cui l'avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali non può essere notificato all'amministratore di fatto, che non rappresenta la società, ancorché (eventualmente) la gestisca, trovando tale soluzione conferma nell'art. 62 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui solo ove la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile essa è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (Cass. n. 15742 del 2014; Cass. n. 36034 del 2021; Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 4823 del 2023); si aggiunga che sussiste, in questo caso, l'interesse di colui che nell'atto impositivo sia stato indicato come rappresentante della società a far valere l'illegittimità dell'atto, in quanto tale indicazione può risultare a lui pregiudizievole (Cass. n. 15742 del 2014). 5 La ricorrente, a sostegno del motivo, cita un precedente di questa Corte (Cass. n. 2586 del 2014)che, però, si occupava di un caso affatto differente, in cui il rappresentante legale della società era deceduto e la società, quindi, era priva di rappresentante secondo la legge civile; in questo caso, invece, come risulta dalla stessa espositiva in ricorso, la società disponeva di un amministratore nominato secondo le procedure di legge. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo conseguenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ag