CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 16236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8711/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] eANTONINO SGROI -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte d'Appello di Catania n. 1023/2017 depositata il05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafe , ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto, limitatamente agli sgravi fruiti in relazione ai lavoratori assunti mediante passaggio direttoda altra azienda, l’opposizione al verbale ispettivo con il quale l’INPS aveva contestato il diritto dell’impresa a fruire degli sgravi previsti dall’art. 3, comma 6 lett. a), l. n. 448/1998 in relazione all’assunzione di vari lavoratori, incarenza di incremento occupazionale rispetto alla media dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato occupati nei dodici mesi antecedenti le assunzioni; in particolare, ad avviso della Corte d’appello, incidevano negativamente i licenziamenti adottati per fine lavori in edilizia e risultavano infondate le ragioni opposte dal Coco tese a far valere, sul piano formale, l’illegittimità della procedura ispettiva per violazione della legge n. 241 del 1990 oltre che le doglianze dierronea applicazione della disciplina delle sanzioni di cui all’art. 116 leggen. 388 del 2000; ad avviso della Corte territoriale, l’istruttoria espletata aveva dimostrato i fatti posti a fondamento del verbale di accertamento ispettivo, il prospetto allegato al verbale rendeva manifesta la natura di somme aggiuntive ed interessi di mora delle somme richieste e non di sanzioni amministrative; infine, la Corte di merito ha ritenutoinfondato anche il motivo relativo alla incidenza dei licenziamenti per fine lavoriin edilizia sul calcolo del requisito del mantenimento dell’incremento occupazionale raggiunto, come chiarito in punto didiritto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14316/2013; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; resiste l’INPS con controricorso; CONSIDERATO che: con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 198 c.p.c. e 416 c.p.c, in relazione all'articolo 360, primo comma,numero 3); si deduce l’erroneità della sentenza là dove avrebbe posto a carico del contribuente e non dell’INPS l’onere della prova in ordine alle pretese contributive derivate dall’accertamento ispettivo;tale erronea applicazione della regola di riparto dell'onere della prova, comporterebbe la violazione dell'articolo 2697 del codice civile e si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte di legittimità; inoltre, l’Inps pur avendone la possibilità, aveva depositato la documentazione necessaria a sostenere il proprio assunto tardivamente, solo dinanzi al c.t.u.e quindi il giudice non avrebbe dovuto utilizzare la documentazione per supportare la decisione; ilmotivo è infondato , essendosi più volte affermato che ( vd. ex plurimis Cass.n. 1157 del 18/01/2018; Cass. n. 13011 del 2017; Cass. n.7505 del 2023)in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata; si tratta di una ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integralee di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull'obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa; grava, dunque, sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche quando l'Ente impositore neg hi la spettanzadei benefici, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi; la Corte territoriale, peraltro, dopo aver correttamente puntualizzato la regola di riparto, ha rigettato il motivo d’appello evidenziando che la documentazione utilizzata per accertare l’insussistenza del diritto era stata in parte tratta dagli allegati al verbale opposto, ed in parte versata in atti proprio dalla difesa dell’attuale ricorrente; dunque, la sentenza ha proceduto ad un concreto rituale accertamento sulla base del materiale probatorio acquisitoe non attribu endo l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata ed in tale attività non può neanche ipotizzarsi la violazione dell’art. 2697 c.c. ma semmai una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie; in questo caso, qualora il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbia assolto l’ onere probatorio, si tratterebbe di un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 19064 del 2006); con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c.dell'articolo 116, comma 12 , legge n. 388 del 2000 ; in particolare, la sentenza d'appello avrebbe immotivatamente rigettato il motivo di gravame con il quale si era lamentata la violazione dell'articolo 112 c.p.c,sia sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato che della ultra petizione rispetto alle domande delle parti, essendosi limitata a confermare la sentenza del Tribunale , senza tenere conto dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 116, comma 12, della legge n. 3 88 del 2000 , circostanza espressamente dedotta nel punto d ) 1 del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado; il ricorrente deduce l'errore della sentenza che non aveva dato atto dell’abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie; al netto della carenza di specificitàdel motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c. - in relazione alla necessità che lo stesso riporti i contenuti essenziali dei capi di domanda originaria e del motivo d’appello relativi alla affermata omessa pronuncia- vi è da dire che non risponde al vero che la Corte non a bbia motivato in tema diapplicazione delle sanzioni ; infatti, alla pagina 7 della sentenza impugnata, si dà atto che il verbale impugnato richiedeva il pagamento di sole somme aggiuntive sicché risultava incomprensibile la doglianza riferita alla affermata irrogazione di “sanzioni amministrative” ; il motivo del ricorso per cassazione continua ad alludere alla omessa pronuncia in ordine a “sanzioni amministrative cd. punitive” , ormai abrogate, con l’effetto di non confrontarsi, in modo inammissibile,con lo specifico contenuto della decisione impugnata; con il terzo motivo, si deduce violazione falsa applicazione degli articoli 3 della legge n. 448 del 1998,3 della legge n. 604 del 1966 e 116 , comma 10 lett. a) legge 23 dicembre 2000 n . 388 ; in particolare , la sentenza impugnata avrebbe errato nel riten ere insussistente l’ incremento delle U.L.A e le modalità di calcolo delle sanzioni civili, posto che si era fatta applicazionedella pronunc ia della Corte di Cassazione n . 1413 del 2013 di cui riportava uno stralcio,senza considerare la rilevanza dell’affidamento che l’impresa aveva posto sulla circolare INPS 122/2000 che riguardava proprio l’incidenza dei licenziamenti per fine lavoriai fini del mantenimento degli sgravi, invocandosil’applicazione di un correttivo avvicinabile a quello dell’overulling, pur non trattandosi di mutamento di orientamento giurisprudenziale; il motivo è per molti aspetti del tutto generico: lo stesso non chiarisce,ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 6,c.p.c., in quali termini e quando i fatti dedotti al fine di constare l’accertamento dell’incremento delle unità lavorative annue (U.L.A. ) siano stati fatti valere; inoltre, l ’effetto di sorpresa derivante dallasopravvenuta giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 14316 del 2013),che disattende i contenuti di una circolare,è fattispecie assai distante da quella definita con il termine di prospective overrulling, che si riferisce,in sede processuale e non sostanziale, ad un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all'omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza(Cass. n. 6159 del 2018; n. 7833 del 2018); peraltro la sentenza impugnata ha deciso in conformità rispetto ai principi già espressi da questa Corte secondo cui, nel settore dell'edilizia, la fine dei lavori e la conseguente chiusura di un cantiere sono eventi del tutto fisiologici e, in quanto tali, prevedibili, trattandosi di attività che per loro stessa natura importano la fissazione di una data di consegna dell'opera commissionata (cfr.,Cass. 28 luglio 2016, n. 15688,Cass., 22 aprile 2015, n. 8240, che richiama Cass. 14316/13 e Cass. 6196/12); con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma sesto, l. n. 448 del 1998, in quanto illegittimamente la Corte territoriale nonaveva tenuto conto delle contestazioni sul sistema di calcolo della media dei lavoratori occupati e non aveva richiamato il c.t.u.; il motivo è inammissibile in quanto, pur indicando la violazione di legge, intende criticare un accertamento in fatto senzaindicare i punti esatti del ragionamento che sarebbero in violazione della disposizione in esame, né in quali termini l’accertamento compiuto abbia omesso di valutare fatti storici decisivi a determinare il giudizio di merito(art. 360, primo comma, n.5) c.p.c.; peraltro, la Corte territoriale ha fatto esplicit o richiamo alla documentazione acquisita e vagliata dal c.t.u. e, quindi, il motivo di ricorso per cassazione, anche a volerlo riqualificare quale deduzione di vizio di motivazione,avrebbe dovuto indicare almeno i passaggi della relazione di consulenza tecnica (che si sarebbe dovuta allegare al ricorso) da sottoporre a critica, con la specifica indicazione delle affermazioni erronee emergenti da ulteriori specifiche deduzioni ritualmente presenti agli atti di causa ; invece, il motivo censura in maniera apodittica e del tutto generica la mancata considerazione di rapporti di lavoro a tempo parziale; lo stesso deve dirsi, quanto alle doglianze – fr ammiste a quella appena esaminata-con cui lo stesso motivo critica l’operato della c.t.u. in ordine al calcolo delle sanzioni, in considerazione de lla affermata scusabilità dell’erroneo convincimento della legittima fruizione dello sgravio; oltre alle considerazioni relative al difetto di specificità di cui sopra, va comunque qui ribadito che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono, circostanza qui non presente, l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (Cass.n. 17970 del 03/06/2022); con il quinto motivo, si deduce la violazione degli att. 91 e 92, anche a prescindere dalle ragioni di merito, senza spiegare le ragioni di tale doglianzae si formula l’auspicio che l’accoglimento del ricorso comporti la nuova regolazione delle spese; il motivo è inammissibile in quanto privo di spiegazione in punto di affermata violazione di legge e carente di connessione logica con i contenuti,in punto di spese, della sentenza impugnata , la quale ha fatt o direttaapplicazione del principio della soccombenza; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'