CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto accusato di aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con impugnatura in legno, della lunghezza di cm. 20, di cui cm. 7 di lama in acciaio. La motivazione della sentenza, in particolare, valorizzava la testimonianza resa da un collega di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che quest'ultimo svolgeva l'attività di pescatore e utilizzava il coltello 'Scaduto in sequestro per riparare le reti usate per la pesca. 12. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Messina, il quale, con un primo motivo, censura la sentenza rilevando che le giustificazioni offerte da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni della detenzione del coltello sono da considerarsi inattendibili in quanto rese successivamente al fatto. Rilevava il ricorrente, infatti, che nell'immediatezza del controllo l'imputato nulla aveva riferito ai militari circa i motivi di detenzione del coltello. 2.1 Con il secondo motivo il Procuratore censura la sentenza per carenza di motivazione, laddove il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la prova che il coltello venisse utilizzato per l'attività della pesca dalle sole dichiarazioni del testimone ascoltato, non essendo in nessun modo documentato che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse tale attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nessun dubbio può aversi circa la natura di strumento atto a offendere del coltello trovato nel possesso dell'imputato, considerato che «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo"» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello, della lunghezza di 22 cm, rinvenuto nella vettura, dovesse considerarsi arma impropria). 3. Per quanto riguarda la nozione di "giustificato motivo", la Corte Costituzionale con sent. 13 gennaio 2004, n. 5, ha affermato che questa costituisce una di quelle clausole "destinate in linea di massima a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori". Si tratta di clausole aventi contenuto "elastico", derivante dalla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto. 4. Tanto premesso, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano 2perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946 - 01). Inoltre, la Suprema Corte pacificamente afferma che il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 citato, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (per tutte, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Va sottolineato che il Tribunale ha ritenuto non integrato il reato in contestazione nonostante che, come emerso dalle dichiarazioni del teste dì polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel corso del controllo che si concludeva con il sequestro del coltello, non aveva offerto alcuna giustificazione in ordine alle ragioni del porto di tale strumento. Ebbene, ritiene la Corte di condividere il consolidato orientamento secondo il quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 citato, da valutare al fine di escludere la responsabilità per il porto dell'arma, deve essere considerato quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile al momento del controllo e, soprattutto, suscettibile di un'immediata verifica da parte degli operanti. Diversamente opinando, infatti, la norma perderebbe di significato, considerato che la condotta di porto di uno strumento atto ad offendere potrebbe trovare un "giustificato motivo" in una delle svariate e possibili cause di detenzione di tali strumenti, riferite dall'accusato o da terze persone. Va anche aggiunto che il "giustificato motivo" rilevante al fine di rendere legittima la detenzione, anche se astrattamente collegabile ad una attività lecita che consente il porto di strumenti idonei all'offesa (si pensi alla raccolta di funghi, al taglio di arbusti, all'escursionismo, all'attività venatoria o, come nel caso in oggetto, alla pesca), deve essere necessariamente riferibile al concreto ed effettivo contesto di svolgimento di tali attività. Per tale motivo, si rende necessaria la indicazione, in sede di controllo, delle ragioni specifiche che, in un determinato contesto temporale e ambientale, hanno indotto l'agente a portare con sé lo strumento atto ad offendere. In altri termini, se la ratio legis della norma va individuata nella necessità di restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per 3commettere atti di intimidazione e di violenza (cfr. Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara), le ragioni del porto di tali oggetti non possono essere solo genericamente riferite allo svolgimento di una determinata attività, ma devono essere corredate da una serie di indicazioni concrete, verificabili dagli operanti, in modo che sia possibile accertare la legittimità della detenzione in quel contesto temporale e ambientale. Lo svolgimento di determinate attività, quindi, non potrà mai costituire la base per una indefinita "licenza" di porto di tali strumenti, ma potrà fondare il "giustificato motivo" del porto per il tempo strettamente connesso e strumentale all'effettiva realizzazione di tali attività. Quanto sin qui descritto rafforza le ragioni per le quali il giustificato motivo deve essere immediatamente verificabile dagli operanti al momento del controllo e non può essere dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, pena la conseguenza di frustrare il senso e l'esigenza di tutela, sopra indicata, che è a fondamento della norma. 5. Al contempo, va anche precisato che la necessità di offrire le ragioni della legittima detenzione dello strumento nella immediatezza del controllo non sposta l'onere della prova del "giustificato motivo" a carico dell'indagato o imputato; si tratta, come affermato anche da Corte Cost., sent. 13 gennaio 2004, n.5, di un onere di indicazione o allegazione che impone all'agente di offrire le ragioni, non conosciute o conoscibili dagli inquirenti e successivamente dal giudicante, del porto, ragioni che potranno essere idonee a introdurre ulteriori temi di prova per le parti e per il giudice. Tale onere di allegazione a carico dell'agente trova il suo fondamento nell'impossibilità, per l'accusa, di attingere ad elementi probatori che solitamente afferiscono alla sfera personale di conoscenza dell'autore del fatto tipico e viene meno, dunque, ove dalle circostanze rese note di tale fatto possa ritenersi provato il "giustificato motivo" della detenzione. L'eventuale e legittimo silenzio tenuto al momento del controllo, quindi, non comporta una "sanzione processuale" a carico dell'indagato, ma, proprio per le motivazioni sin qui descritte, potrà avere riflessi sul piano della attendibilità delle ragioni offerte dall'indagato in un momento successivo, non permettendo una ricostruzione del fatto idonea a supportare con sufficienti certezze il "giustificato motivo". Nulla esclude, ovviamente, che l'imputato possa indicare in un momento successivo le ragioni per le quali non ha offerto nella immediatezza elementi per verificare le ragioni del porto, documentando e supportando tali dichiarazioni con elementi che potranno essere oggetto di successiva valutazione, che si svolgerà nel rispetto dei principi in tema di prova sopra indicati. 46. Ebbene nella vicenda in esame, il giudice di merito ha ritenuto giustificato il motivo del porto del coltello alla luce delle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento, secondo il quale il coltello veniva utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per riparare le reti. L'imputato, nulla diceva nella immediatezza agli operanti, né ha giustificato successivamente le ragioni di tale silenzio; le dichiarazioni rese dal teste a distanza di anni dal fatto, inoltre, non risultano corroborate da nessun altro elemento probatorio, considerato che non emerge dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] (e lo stesso teste ascoltato) svolgano l'attività di pescatori e che, soprattutto, nel giorno del controllo siano andati a pesca ed avessero la necessità di portare il coltello una volta finita tale attività. Il giudice di primo grado, quindi, non si è conformato ai principi sopra indicati, rilevando che la giustificazione sopra indicata è stata fornita dal ricorrente solo in sede dibattimentale, mentre avrebbe potuto essere fornita immediatamente alla polizia giudiziaria, stante il suo contenuto. 7. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. P. P.Q.M