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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36173/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod.pen. per la detenzione per la vendita di n. 129 CD oggetto di abusiva duplicazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Peraltro, la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente era stato sorpreso con un rilevante numero di CD oggetto di abusiva duplicazione considerato che presentavano le copertine fotocopiate, da cui ha tratto la dimostrazione di entrambi í reati in assenza di giustificazione da parte del ricorrente circa il possesso e la provenienza, risultando provato l'elemento soggettivo della ricettazione della circostanza che i CD presentavano le copertine fotocopiate, da cui la prova della conoscenza della abusiva duplicazione.

Il rilevante numero di supporti abusivamente duplicati detenuti nel borsone era elemento, infine, per la prova della finalità di vendita.

Non prova della duplicazione domestica Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod.pen. per la detenzione per la vendita di n. 129 CD oggetto di abusiva duplicazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Peraltro, la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente era stato sorpreso con un rilevante numero di CD oggetto di abusiva duplicazione considerato che presentavano le copertine fotocopiate, da cui ha tratto la dimostrazione di entrambi í reati in assenza di giustificazione da parte del ricorrente circa il possesso e la provenienza, risultando provato l'elemento soggettivo della ricettazione della circostanza che i CD presentavano le copertine fotocopiate, da cui la prova della conoscenza della abusiva duplicazione. Il rilevante numero di supporti abusivamente duplicati detenuti nel borsone era elemento, infine, per la prova della finalità di vendita. Non prova della duplicazione domestica Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 36173/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris