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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 37223/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04F55G5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04F55G5), il quale si è riportato al icorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale del riesam di Livorno ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal iudice per le indagini preliminari in data 22 aprile 2004, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] z [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla somma di euro 1.278,00.

1.1. I giudici della cautela hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (capi C), per aver impiegato presso la propria azienda 18 lavoratori di nazionalit pakistana e bengalese, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfit ando del loro stato di bisogno.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'inda ato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, c mma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge proce suale penale, lamentando l'incompetenza del Tribunale di Livorno, in quanto le condotte poste in essere, riguardanti l'assunzione, l'utilizzazione e l'impiego dei là oratori, sono state commesse in provincia di Grosseto.

I contratti, infatti, indicano come sede di assunzione I comune di Campagnatico (GR), così come i lavoratori furono effettivamente i piegati nella stessa provincia.

Deve invece escludersi che egli, quale datore di lavoro, pos a rispondere anche della condotta di reclutamento, che erroneamente i giudic della cautela hanno valorizzato per radicare la competenza.

Né la competenza può essere determinata in relazione agli addebiti provvisoriamente elevati agli altri indagati, in assenza di qualsivo lia ipotesi di connessione tra le diverse incolpazioni.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione al pericul m in mora, il difetto di motivazione, o quantomeno il suo carattere apparente, isolvendosi il percorso giustificativo in una mera clausola di stile, comune a tut i gli indagati, che ignora la (dimostrata) solvibilità del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in se e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va subito osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di segue ro preventivo o probatorio è ammesso solo' per violazione di legge, in tale nozi ne dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia uei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo pos o a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensi ile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Man'nolo i Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e auton mo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 d I 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola viola ione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità ment e è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, ellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia mpletamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punt da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di erito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei reqUisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 Ivanov, Rv. 239692).

1.1. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile poiché aspecifi o.

Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non possa ris ondere della condotta di reclutamento, l'unica in grado di radicare la competenz Nel sostenere ciò, il ricorso non si confronta con le motiv zioni dei due provvedimenti, che tra di loro si integrano, dalle quali si evince che anche la fase del reclutamento era a lui riferibile oggettivamente e soggettiva ente (p. 53 ordinanza del 22 aprile 2024; p. 2 provvedimento impugnato); sicc é la condotta rilevante ha avuto inizio presso il centro di accoglienza di Piombino, osì radicando la competenza del Tribunale di Livorno.

D'altra parte, già prima della entrata in vigore delle modifi he di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, si era ritenuto possibile configurare il concorso di persone nel reato commesso dal c.d. caporale.

1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché aspecific e comunque non consentito, non confrontandosi con le argomentazioni spese d i giudici della cautela in punto di periculum in mora, limitandosi a reiterare in sed di legittimità le doglianze già compiutamente esaminate dal giudice del riesame.

Non si è in presenza di una motivazione mancante o apparen e - ovvero gli unici vizi rilevabili ex art. 325 cod. proc. pen. -sposto che il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione (pp. 2 e 3), confrontandosi con le a gomentazioni difensive, ed indicando gli elementi da cui ha desunto il pericolo di dispersione dei beni e, quindi, la necessità di procedere all'anticipazione degli effetti iella confisca.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la libera disponibili à del denaro possa aggravare le conseguenze del reato, in relazione al mancato v rsamento dei contributi previdenziali.

Così facendo, e a dispetto di quanto immotivatamente ostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. p n., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concis motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendo o necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla d finizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituis a reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al no ero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 81848).

Inoltre, osserva il collegio che le censure relative alla solvibilità del ricorrente si traducono nella (non consentita) prospettazione di vizi riguard nti la tenuta logica della motivazione, a fronte di un percorso argomentativo in cui si è dato conto, pur sinteticamente, degli indicatori fattuali da cui inferir il rischio di dispersione del patrimonio.

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, ,e non ravvisandosi as 'enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c st. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che s stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04F55G5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04F55G5), il quale si è riportato al icorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale del riesam di Livorno ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal iudice per le indagini preliminari in data 22 aprile 2004, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] z [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla somma di euro 1.278,00. 1.1. I giudici della cautela hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (capi C), per aver impiegato presso la propria azienda 18 lavoratori di nazionalit pakistana e bengalese, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfit ando del loro stato di bisogno. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'inda ato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, c mma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge proce suale penale, lamentando l'incompetenza del Tribunale di Livorno, in quanto le condotte poste in essere, riguardanti l'assunzione, l'utilizzazione e l'impiego dei là oratori, sono state commesse in provincia di Grosseto. I contratti, infatti, indicano come sede di assunzione I comune di Campagnatico (GR), così come i lavoratori furono effettivamente i piegati nella stessa provincia. Deve invece escludersi che egli, quale datore di lavoro, pos a rispondere anche della condotta di reclutamento, che erroneamente i giudic della cautela hanno valorizzato per radicare la competenza. Né la competenza può essere determinata in relazione agli addebiti provvisoriamente elevati agli altri indagati, in assenza di qualsivo lia ipotesi di connessione tra le diverse incolpazioni. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione al pericul m in mora, il difetto di motivazione, o quantomeno il suo carattere apparente, isolvendosi il percorso giustificativo in una mera clausola di stile, comune a tut i gli indagati, che ignora la (dimostrata) solvibilità del ricorrente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in se e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va subito osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di segue ro preventivo o probatorio è ammesso solo' per violazione di legge, in tale nozi ne dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia uei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo pos o a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensi ile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Man'nolo i Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e auton mo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 d I 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola viola ione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità ment e è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, ellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia mpletamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punt da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di erito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei reqUisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Ivanov, Rv. 239692). 1.1. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile poiché aspecifi o. Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non possa ris ondere della condotta di reclutamento, l'unica in grado di radicare la competenz Nel sostenere ciò, il ricorso non si confronta con le motiv zioni dei due provvedimenti, che tra di loro si integrano, dalle quali si evince che anche la fase del reclutamento era a lui riferibile oggettivamente e soggettiva ente (p. 53 ordinanza del 22 aprile 2024; p. 2 provvedimento impugnato); sicc é la condotta rilevante ha avuto inizio presso il centro di accoglienza di Piombino, osì radicando la competenza del Tribunale di Livorno. D'altra parte, già prima della entrata in vigore delle modifi he di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, si era ritenuto possibile configurare il concorso di persone nel reato commesso dal c.d. caporale. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché aspecific e comunque non consentito, non confrontandosi con le argomentazioni spese d i giudici della cautela in punto di periculum in mora, limitandosi a reiterare in sed di legittimità le doglianze già compiutamente esaminate dal giudice del riesame. Non si è in presenza di una motivazione mancante o apparen e - ovvero gli unici vizi rilevabili ex art. 325 cod. proc. pen. -sposto che il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione (pp. 2 e 3), confrontandosi con le a gomentazioni difensive, ed indicando gli elementi da cui ha desunto il pericolo di dispersione dei beni e, quindi, la necessità di procedere all'anticipazione degli effetti iella confisca. Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la libera disponibili à del denaro possa aggravare le conseguenze del reato, in relazione al mancato v rsamento dei contributi previdenziali. Così facendo, e a dispetto di quanto immotivatamente ostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. p n., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concis motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendo o necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla d finizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituis a reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al no ero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 81848). Inoltre, osserva il collegio che le censure relative alla solvibilità del ricorrente si traducono nella (non consentita) prospettazione di vizi riguard nti la tenuta logica della motivazione, a fronte di un percorso argomentativo in cui si è dato conto, pur sinteticamente, degli indicatori fattuali da cui inferir il rischio di dispersione del patrimonio. 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, ,e non ravvisandosi as 'enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c st. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che s stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e dell
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