CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5135-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 619/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della CTP di Verona ove sono state apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di tassazione di stock option assegnata ai dirigenti del settore finanziario. Più in particolare, il contribuente aveva presentato domanda di rimborso dell'IRPEF versato sulla somma ricevuta quale risarcimento dal danno derivante dal mancato esercizio di stock option a lui assegnata durante il rapporto di lavoro e non esercitata per licenziamento, donde in sede conciliativa aveva ricevuto una somma a titolo di risarcimento, di cui aveva richiesto il rimborso dell'Irpef versato, trattandosi appunto di risarcimento di danno e non di maggior ricchezza da lavoro dipendente. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell'adunanza ha depositato altresì memoria. CONSIDERATO Che difetta l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Sezione Tributaria di questa Corte. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022 Ric. 2021 n. 05135 sez. MT -