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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10724/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, del 09/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità degli arresti donniciliari; letta la memoria difensiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in data 1 agosto 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il giorno 30 luglio 2022 in Macerata.

1.1. In base alla ricostruzione dei fatti, era emerso che intorno alle ore 01:30 del 30 luglio 2022, l'indagato (che abita nei presso del bar Mirò di Macerata) infastidito del vociare di alcuni ragazzi che si intrattenevano sulla strada, davanti il predetto locale pubblico a tale tarda ora, aveva aggredito verbalmente la persona offesa, la quale per tale ragione si era rifugiata all'interno dello stesso bar. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva atteso che [OSCURATO:PERSONA] uscisse dal bar per ingaggiare con lui una colluttazione, nel corso della quale aveva estratto un coltello a scatto (con lama lunga otto centimetri), con cui aveva colpito la vittima quattro volte, prima alla schiena, poi sulla parte dell'emitorace in prossimità del cuore, causandogli lesioni gravissime ed il ricovero con prognosi riservata e pericolo di vita.

L'evento morte era stato scongiurato da due persone, una delle quali era il gestore del bar, che erano riuscite a disarmare l'indagato ed a separarlo dalla vittima che si trovava a terra; nel contempo erano state contattate le forze dell'ordine che, giunte sul posto, avevano proceduto all'arresto in flagranza del Pintucci.

1.2. In particolare, il Tribunale del riesame ha integralmente confermato l'ordinanza genetica quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di tentato omicidio (aggravato dai futili motivi) sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito ai fatti e delle documentazione medica acquisita.

Rispetto poi alle esigenze cautelari è stata condivisa la valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al concreto ed attuale pericolo di commissione di ulteriori reati, nonché con riguardo alla proporzione ed adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Quanto poi al pericolo di recidiva si è ritenuto l'indagato - sebbene incensurato - incapace di rispettare le più basilari regole di convivenza civile e privo di remore a commettere gravi reati per futili motivi; con riferimento alla proporzionalità ed adeguatezza della custodia in carcere è stato dato rilievo alla incapacità dell'indagato di rispettare le regole del vivere civile e che la restrizione in casa farebbe aumentare le possibilità di reiterazione del reato in considerazione della vicinanza dell'abitazione rispetto al luogo del fatto e che il bar sopra indicato continua ad essere frequentato con il conseguente rumore provocato dagli avventori.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione in relazione agli artt.274, comma 1 lett. c), e 292, comma 2, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen cod. proc. pen. ; secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale di Ancona non avrebbe motivato in modo specifico rispetto al pericolo di reiterazione limitandosi a desumerlo dalla gravità dei fatti contestati omettendo, in tal modo, di procedere alla ricognizione di elementi concreti sul punto avendo, invece, fatto proprie le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari.

2.2. Inoltre, deduce che i giudici del riesame non avrebbero motivato rispetto alle concrete esigenze cautelari limitandosi, invece, a richiamare le argomentazioni contenute nell' ordinanza genetica rispetto a tale profilo e, in particolare, alla pericolosità dell'indagato senza tenere nel debito conto la sua incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di selezione della misura, l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, facendo proprie le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari i ha rimarcato la sussistenza, in grado elevato, di un concreto pericolo di recidiva, tenuto conto sia delle particolari circostanze e modalità del fatto, sia della personalità del Pintucci, caratterizzata negativamente dall'episodio di violenza di cui si era reso responsabile, che imponeva una prognosi infausta, fondando un giudizio di attuale pericolosità.

Gravità della condotta accentuata dal contesto dell'azione e dalla freddezza dimostrata dal ricorrente, il quale non aveva esitato a recarsi presso il bar dove sono avvenuti i fatti già armato del coltello a serramanico, ad attendere la vittima che aveva cercato riparo all'interno del locale pubblico ed a porre in atto il tentativo di omicidio per cui si procede.Quindi il Tribunale — pur dando atto della incesuratezza del ricorrente - ha ritenuto il regime autocustodiale inidoneo a contenerne l'a gres5ività, stimando, i eA4,0 in modo coerente, la collocazione in ambiente domeStic ontroin icata rispetto alle sopra indicate note negative rispetto alla personalità dell'indagato ed alla probabilità di reiterazione del reato, vista la vicinanza dell'abitazione rispetto al luogo dove si sono verificati li eventi e la circostanza che il bar continua ad essere eqfl frequentato; di talche, i potrbbero ripresentare esime situazioni che avevano determinato l'indagato a porre in essere le condotte oggetto della imputazione provvisoria.

Orbene, a fronte di tale apprezzamento - non inficiato da alcun profilo di illogicità manifesta, né tantomeno da contraddittorietà - l'impugnazione oppone argomenti generici o ripropone temi già affrontati e motivatamente disattesi dal provvedimento impugnato e che, comunque, attengono ad apprezzamenti di merito, pacificamente sottratti allo scrutinio di legittimità.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, del 09/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità degli arresti donniciliari; letta la memoria difensiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in data 1 agosto 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il giorno 30 luglio 2022 in Macerata. 1.1. In base alla ricostruzione dei fatti, era emerso che intorno alle ore 01:30 del 30 luglio 2022, l'indagato (che abita nei presso del bar Mirò di Macerata) infastidito del vociare di alcuni ragazzi che si intrattenevano sulla strada, davanti il predetto locale pubblico a tale tarda ora, aveva aggredito verbalmente la persona offesa, la quale per tale ragione si era rifugiata all'interno dello stesso bar. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva atteso che [OSCURATO:PERSONA] uscisse dal bar per ingaggiare con lui una colluttazione, nel corso della quale aveva estratto un coltello a scatto (con lama lunga otto centimetri), con cui aveva colpito la vittima quattro volte, prima alla schiena, poi sulla parte dell'emitorace in prossimità del cuore, causandogli lesioni gravissime ed il ricovero con prognosi riservata e pericolo di vita. L'evento morte era stato scongiurato da due persone, una delle quali era il gestore del bar, che erano riuscite a disarmare l'indagato ed a separarlo dalla vittima che si trovava a terra; nel contempo erano state contattate le forze dell'ordine che, giunte sul posto, avevano proceduto all'arresto in flagranza del Pintucci. 1.2. In particolare, il Tribunale del riesame ha integralmente confermato l'ordinanza genetica quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di tentato omicidio (aggravato dai futili motivi) sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito ai fatti e delle documentazione medica acquisita. Rispetto poi alle esigenze cautelari è stata condivisa la valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al concreto ed attuale pericolo di commissione di ulteriori reati, nonché con riguardo alla proporzione ed adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Quanto poi al pericolo di recidiva si è ritenuto l'indagato - sebbene incensurato - incapace di rispettare le più basilari regole di convivenza civile e privo di remore a commettere gravi reati per futili motivi; con riferimento alla proporzionalità ed adeguatezza della custodia in carcere è stato dato rilievo alla incapacità dell'indagato di rispettare le regole del vivere civile e che la restrizione in casa farebbe aumentare le possibilità di reiterazione del reato in considerazione della vicinanza dell'abitazione rispetto al luogo del fatto e che il bar sopra indicato continua ad essere frequentato con il conseguente rumore provocato dagli avventori. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione in relazione agli artt.274, comma 1 lett. c), e 292, comma 2, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen cod. proc. pen. ; secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale di Ancona non avrebbe motivato in modo specifico rispetto al pericolo di reiterazione limitandosi a desumerlo dalla gravità dei fatti contestati omettendo, in tal modo, di procedere alla ricognizione di elementi concreti sul punto avendo, invece, fatto proprie le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari. 2.2. Inoltre, deduce che i giudici del riesame non avrebbero motivato rispetto alle concrete esigenze cautelari limitandosi, invece, a richiamare le argomentazioni contenute nell' ordinanza genetica rispetto a tale profilo e, in particolare, alla pericolosità dell'indagato senza tenere nel debito conto la sua incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di selezione della misura, l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, facendo proprie le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari i ha rimarcato la sussistenza, in grado elevato, di un concreto pericolo di recidiva, tenuto conto sia delle particolari circostanze e modalità del fatto, sia della personalità del Pintucci, caratterizzata negativamente dall'episodio di violenza di cui si era reso responsabile, che imponeva una prognosi infausta, fondando un giudizio di attuale pericolosità. Gravità della condotta accentuata dal contesto dell'azione e dalla freddezza dimostrata dal ricorrente, il quale non aveva esitato a recarsi presso il bar dove sono avvenuti i fatti già armato del coltello a serramanico, ad attendere la vittima che aveva cercato riparo all'interno del locale pubblico ed a porre in atto il tentativo di omicidio per cui si procede.Quindi il Tribunale — pur dando atto della incesuratezza del ricorrente - ha ritenuto il regime autocustodiale inidoneo a contenerne l'a gres5ività, stimando, i eA4,0 in modo coerente, la collocazione in ambiente domeStic ontroin icata rispetto alle sopra indicate note negative rispetto alla personalità dell'indagato ed alla probabilità di reiterazione del reato, vista la vicinanza dell'abitazione rispetto al luogo dove si sono verificati li eventi e la circostanza che il bar continua ad essere eqfl frequentato; di talche, i potrbbero ripresentare esime situazioni che avevano determinato l'indagato a porre in essere le condotte oggetto della imputazione provvisoria. Orbene, a fronte di tale apprezzamento - non inficiato da alcun profilo di illogicità manifesta, né tantomeno da contraddittorietà - l'impugnazione oppone argomenti generici o ripropone temi già affrontati e motivatamente disattesi dal provvedimento impugnato e che, comunque, attengono ad apprezzamenti di merito, pacificamente sottratti allo scrutinio di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all
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