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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00313/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13482/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 8/2022 pubblicata il 24/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il numero delle giornate lavorate alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto dalla Mignemi per l’intervenuta decadenza dall’azione ex art.22 del d.l. n.7/1970 convertito — con modificazioni — dalla legge n.83/1970; la corte territoriale ha richiamato Cass. 276/2008, Cass.8650/2008, Cass.25892/2009, Cass. 9622/2015, Cass.26161/2016 e ha confermato la sentenza impugnata; per la cassazione della sentenza ricorre la Mignemi, con ricorso affidato a tre motivi ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.lgs. n. 375/1993 e dell’art.22 del d.l. n. 7/1970; con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.l. n. 384/1992, convertito ─ con modificazioni ─ dalla legge n.438/1992; i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché hanno entrambi per oggetto l’interpretazione e l’applicazione dell’art.22 del d.l. n.7/1970 al caso in esame; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «nelle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo della fase amministrativa, ove adottato nei termini previsti dall'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per la pronuncia della decisione, nel caso di loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato (Cass. nn. 813 del 2007, 8650 del 2008 e innumerevoli succ. conf.); si è parimenti chiarito che l'eventuale comportamento dell'ente previdenziale che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, proponendo l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può se del caso assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure, prescindendo dalla condotta delle parti (cfr. fra le tante Cass. nn. 25892 del 2009 e 10376 del 2015)» (Cass. 20/12/2021 n.40780 e precedenti conformi); la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame ritenendo l’applicabilità del termine di decadenza previsto dall’art.22 del d.l. n.7/1970 anche alla proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto il diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, prodromica al conseguimento della prestazione economica (indennità di disoccupazione agricola) a fronte del diniego dell’Istituto previdenziale espresso nella fase amministrativa; con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia»; il motivo è inammissibile ex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di prime cure e nel ricorso non sono stati prospettati elementi tali da far ritenere la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione in questa sede impugnata; in conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13482/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 8/2022 pubblicata il 24/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il numero delle giornate lavorate alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto dalla Mignemi per l’intervenuta decadenza dall’azione ex art.22 del d.l. n.7/1970 convertito — con modificazioni — dalla legge n.83/1970; la corte territoriale ha richiamato Cass. 276/2008, Cass.8650/2008, Cass.25892/2009, Cass. 9622/2015, Cass.26161/2016 e ha confermato la sentenza impugnata; per la cassazione della sentenza ricorre la Mignemi, con ricorso affidato a tre motivi ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.lgs. n. 375/1993 e dell’art.22 del d.l. n. 7/1970; con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.l. n. 384/1992, convertito ─ con modificazioni ─ dalla legge n.438/1992; i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché hanno entrambi per oggetto l’interpretazione e l’applicazione dell’art.22 del d.l. n.7/1970 al caso in esame; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «nelle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo della fase amministrativa, ove adottato nei termini previsti dall'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per la pronuncia della decisione, nel caso di loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato (Cass. nn. 813 del 2007, 8650 del 2008 e innumerevoli succ. conf.); si è parimenti chiarito che l'eventuale comportamento dell'ente previdenziale che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, proponendo l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può se del caso assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure, prescindendo dalla condotta delle parti (cfr. fra le tante Cass. nn. 25892 del 2009 e 10376 del 2015)» (Cass. 20/12/2021 n.40780 e precedenti conformi); la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame ritenendo l’applicabilità del termine di decadenza previsto dall’art.22 del d.l. n.7/1970 anche alla proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto il diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, prodromica al conseguimento della prestazione economica (indennità di disoccupazione agricola) a fronte del diniego dell’Istituto previdenziale espresso nella fase amministrativa; con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia»; il motivo è inammissibile ex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di prime cure e nel ricorso non sono stati prospettati elementi tali da far ritenere la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione in questa sede impugnata; in conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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