CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21092-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 2945/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21092 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 21092/2020 Agenzia delle dogane c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) in quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker; 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione I. 288/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, poiché l'accettazione avviene all'estero l'imposta unica non deve trovare applicazione. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [:ott. [OSCURATO:PERSONA] -WPOSilrAVIisC