CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO . La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 11/03/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 23/01/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di centrotrentasette pannelli solari; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini del delitto di ricettazione in luogo di quello di furto semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 2-3 della sentenza ove si sottolinea come l'ipotesi alternativa non abbia alcun riscontro nemmeno nelle dichiarazioni dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 i [OSCURATO:PERSONA]