CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15969-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 18375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/12/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15969/2021 Numero sezionale 1812/2022 Numero di raccolta generale 8029/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: <<ritenuto che il Tribunale di Roma, investito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace, il quale ne aveva rigettato l’opposizione avverso undici verbali elevati dalla Polizia locale di Roma, con i quali erano state contestate plurime violazioni dell’art. 7, co. 14, cod. della str., disattese l’appello; che l’insoddisfatto appellante propone ricorso sulla base di due motivi; osserva il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono: a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell’ordine, del ricorso in opposizione al Giudice di pace, dell’atto d’appello e, infine, della sentenza d’appello; indi segue l’esposizione dei motivi del ricorso per cassazione; b) questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi (S.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 10423/2020)>>; Ric. 2021 n. 15969 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15969/2021 Numero sezionale 1812/2022 Numero di raccolta generale 8029/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 ritenuto che l’intimata resiste con controricorso e che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che, in disparte delle condivide osservazioni del Relatore, entrambi i motivi appaiono comunque inammissibili, stante che con il primo s’invoca un improprio riesame della motivazione, in contrasto con l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., peraltro in presenza di cd. “doppia conforme”, e che con il secondo propone censura, evocando l’errore scusabile, non che non consta essere stata sottoposta al Giudice d’appello; considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore Ric. 2021 n. 15969 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15969/2021 Numero sezionale 1812/2022 Numero di raccolta generale 8029/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 15969 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R