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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06223/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2020, assolvendola in relazione ad operazioni fatturate fino alla concorrenza di euro 40.100,00, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 2 D.Igs. n. 74 del 2000, per essersi avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, nella dichiarazione dei redditi 2014, fatto commesso in Milano in data 28 dicembre 2015; che l'imputata, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, lamentando i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo, nemmeno nella forma del dolo eventuale, in considerazione dei rapporti tra la stessa e il consulente Galeazzo, al quale erano stati corrisposti i saldi dovuti a mezzo versamento di assegni; 2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione avendo prodotto tutti i documenti in ordine al rapporto con il signor Galeazzo in primo grado, e a fronte di tale osservazione la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi; Considerato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre; che va ricordato che quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado; che nel caso di specie il motivo di ricorso ripropone nella sostanza - invero in maniera indeterminata e senza porre in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata con quelle poste a fondamento della impugnazione, e perciò (39--) risultando generico - le medesime censure avanzate sia in primo grado che in appello, come si evince nella parte riassuntiva della sentenza impugnata, censure alle quali i giudici del merito hanno adeguatamente risposto valutando attentamente tutti gli elementi forniti dalla difesa (in merito alla colpevolezza della ricorrente si veda pagine 4 e 5), in particolare in riferimento al rapporto con il Galeazzo e concludendo per la sussistenza di una notevole sovrafatturazione, limitando proprio all'importo sovrafatturato l'affermazione di responsabilità, nella evidenza quindi della piena consapevolezza della imputata di avvalersi di tali fatture "gonfiate" nella dichiarazione dei redditi; che dunque il motivo sembra piuttosto mirare ad ottenere una nuova valutazione della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); che parimenti il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto non si confronta con le parti del ritenuto in fatto che riassumono le doglianze di appello - a ciascuna delle quali i giudici di appello hanno puntualmente risposto - limitandosi a sostenere di avere anche proposto alla Corte milanese la doglianza di una discrasia tra quanto risultante dalle produzioni e l'ammontare delle operazioni riconosciute quali effettive dal primo giudice senza ottenere risposta, senza però neppure allegare quanto specificamente avanzato in sede di scrutinio d'appello, con ciò sollecitando un nuovo esame nel merito del capo assolutorio della decisione di primo grado; che pertanto il ricorso è all'evidenza inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2020, assolvendola in relazione ad operazioni fatturate fino alla concorrenza di euro 40.100,00, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 2 D.Igs. n. 74 del 2000, per essersi avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, nella dichiarazione dei redditi 2014, fatto commesso in Milano in data 28 dicembre 2015; che l'imputata, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, lamentando i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo, nemmeno nella forma del dolo eventuale, in considerazione dei rapporti tra la stessa e il consulente Galeazzo, al quale erano stati corrisposti i saldi dovuti a mezzo versamento di assegni; 2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione avendo prodotto tutti i documenti in ordine al rapporto con il signor Galeazzo in primo grado, e a fronte di tale osservazione la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi; Considerato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre; che va ricordato che quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado; che nel caso di specie il motivo di ricorso ripropone nella sostanza - invero in maniera indeterminata e senza porre in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata con quelle poste a fondamento della impugnazione, e perciò (39--) risultando generico - le medesime censure avanzate sia in primo grado che in appello, come si evince nella parte riassuntiva della sentenza impugnata, censure alle quali i giudici del merito hanno adeguatamente risposto valutando attentamente tutti gli elementi forniti dalla difesa (in merito alla colpevolezza della ricorrente si veda pagine 4 e 5), in particolare in riferimento al rapporto con il Galeazzo e concludendo per la sussistenza di una notevole sovrafatturazione, limitando proprio all'importo sovrafatturato l'affermazione di responsabilità, nella evidenza quindi della piena consapevolezza della imputata di avvalersi di tali fatture "gonfiate" nella dichiarazione dei redditi; che dunque il motivo sembra piuttosto mirare ad ottenere una nuova valutazione della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); che parimenti il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto non si confronta con le parti del ritenuto in fatto che riassumono le doglianze di appello - a ciascuna delle quali i giudici di appello hanno puntualmente risposto - limitandosi a sostenere di avere anche proposto alla Corte milanese la doglianza di una discrasia tra quanto risultante dalle produzioni e l'ammontare delle operazioni riconosciute quali effettive dal primo giudice senza ottenere risposta, senza però neppure allegare quanto specificamente avanzato in sede di scrutinio d'appello, con ciò sollecitando un nuovo esame nel merito del capo assolutorio della decisione di primo grado; che pertanto il ricorso è all'evidenza inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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