Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19160/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di evasione e di tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza tra circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, nel caso di specie, non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma sono, invece, sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il giudice di merito riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e della recidiva reiterata, con giudizio del tutto plausibile e corrispondente alla fattispecie.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di evasione e di tentato furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza tra circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, nel caso di specie, non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma sono, invece, sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il giudice di merito riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e della recidiva reiterata, con giudizio del tutto plausibile e corrispondente alla fattispecie. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8
Sentenza Cassazione n. 19160/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris