CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 30/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente; a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 30/09/2024 resa con procedura de plano e in via predibattimen- tale dalla Corte di appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza in data 19/05/2023 del Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei con- fronti dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione. 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a Deduce: inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 129, 531, 568 e 605 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24, comma secondo e 111, comma secondo della Costituzione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzio- nale in data 9 maggio 2022. Secondo il ricorrente la sentenza dichiarativa della prescrizione non poteva essere pronunciata nella fase predibattimentale, atteso che una tale modalità nega il contraddittorio tra le parti e viola il diritto di difesa dell’imputato, così ponendosi al di fuori delle regole del c.d. giusto processo, per come spiegato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022. Rimarca come l’esigenza di una ragionevole durata del processo sottesa all’immediata declaratoria di cause di non punibilità soccomba rispetto al principio del contradditorio tra le parti, in condizioni di parità. A sostegno dell’assunto si richiama la sentenza di questa Corte n. 51739 del 22/09/2023 (Sez. 5, Hamza, non massimata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello di L’Aquila ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, in via predibattimentale, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Il ricorrente denuncia la nullità di tale deliberazione, in quanto lesiva del diritto di difesa e dei canoni del giusto processo. La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha osservato: «E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giu- dizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sen- tenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predi- battimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 – 01). La stessa sentenza Iannelli aveva anche stabilito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex art. 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'inno- cenza dell'imputato. Ciò posto, le Sezioni Unite Iannelli avevano altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L'autorevole prece- dente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichia- rare nuovamente la prescrizione. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostitu- zionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 – 01, in motivazione). La Corte di cassazione, quindi, ha preso atto del mutamento del quadro normativo intervenuto all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, così affermando più volte che «sussiste l'interesse dell'imputato a pro- porre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibatti- mentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei con- fronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione» (Sez. 5, n. 44417/2022, cit.; v. anche, Sez. 6, n. 44870 del 14/09/2023, P., Rv. 285450 – 01; Sez. 5, n. 51739 del 22/09/2023, Hamza, non mass.; Sez. 5, n. 36214 del 27/06/2024, Gargano, non mass.). 2. Alla luce di quanto esposto, va, dunque, rilevata la nullità della sentenza impugnata. Al giudice di secondo grado, invero, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimen- tale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954/2017, cit.). 3. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio. P.Q.M. 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti