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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 47703/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di nulla stabilire in ordine alle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 6 maggio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale, nell'ambito di una indagine relativa a traffici illegali di reperti archeologici trafugati dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania per essere immessi nel mercato clandestino internazionale, gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 518 undecies e 518 sexiesdecies nn. 2 e 4 cod. pen. (capo 23, esportazione illecita aggravata di beni culturali), 518 quater e 518 sexdecies nn. 2 e 4 cod. pen. (capi 24 e 25, ricettazione aggravata di beni culturali), 518 quater cod. pen. (capo 26, ricettazione aggravata di beni culturali).

Con la medesima ordinanza il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, a favore del Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso tale ufficio.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che la mancanza e l'illogicità della motivazione.

Ha censurato l'affermazione contenuta nella ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente aveva rinunciato a contestare la gravità indiziaria in relazione al reato associativo di cui al capo 1), posto a fondamento anche della circostanza aggravante di cui all'art. 518 sexiesdecies n. 4 cod. pen., in quanto tale delitto non era compreso nella richiesta cautelare (e quindi la misura non era stata emessa anche in relazione a tale reato e non vi era neppure stata, di conseguenza, alcuna rinuncia a contestare alcunché al riguardo), né vi era stata alcuna contestazione, in fatto, circa la configurabilità della circostanza aggravante dell'aver commesso i fatti nell'ambito di una associazione per delinquere, ma solo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 518 sexiesdecies nn. 2 e 4 cod. pen., disgiunta da alcun riferimento a una associazione, essendo stata contestata solamente la circostanza aggravante dell'aver commesso i fatti nell'esercizio di una attività economica e professionale, con la conseguenza che anche su tale punto non vi era stata, né avrebbe potuto esservi, alcuna rinuncia.

Ha contestato anche l'affermazione, pure presente nell'ordinanza impugnata, secondo cui non vi sarebbe stata contestazione della gravità indiziarla in relazione ai reati di cui ai capi 23), 24) e 25), e a proposito del trasferimento all'estero e della ricettazione dei beni culturali, in quanto nella richiesta di riesame era stata e contestata la configurabilità dei reati di cui ai suddetti capi, sia con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni, sia a proposito della necessità dell'attestato di libera circolazione o licenza di esportazione degli stessi, non essendo tali beni stati sequestrati e non essendo pertanto stato accertato se ricorressero i presupposti per poterli dichiarare beni di interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, protetti ai sensi dell'art. 10, in quanto la prova della loro disponibilità e del loro commercio era stata tratta unicamente da conversazioni telefoniche intercettate, senza alcun accertamento circa la natura di tali oggetti.

Analoghi rilievi ha sollevato a proposito del reato di cui al capo 26), riguardo al quale il Tribunale aveva ritenuto di poter disattendere i rilievi difensivi in ordine alla mancanza di rarità e pregio delle monete sequestrate sulla base della attestazione dei funzionari della Sovrintendenza ai beni culturali, che avevano fatto riferimento al valore archeologico di tali reperti, che, però, non è equipollente degli attributi di rarità e pregio richiesti per la qualifica di beni culturali dall'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004: ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), d.lgs. 42/2004 cit., sono, infatti, beni culturali le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, ma tali requisiti non erano stati accertati in concreto.

Ha contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, che erano state collegate alla esigenza di eseguire le consulenze tecniche volte ad accertare se le monete sequestrate possano essere considerate beni culturali e anche al pericolo di recidivanza, di cui era però stata affermata la sussistenza in modo astratto e generico, con la conseguenza che misure meno afflittive di quella che gli era stata applicata avrebbero potuto egualmente adeguatamente fronteggiare le cautele probatorie e sociali.

Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con memoria del 31 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha dato atto della sopravvenuta revoca, con ordinanza del 6 settembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, del provvedimento cautelare emesso a suo carico e oggetto dell'ordinanza impugnata, e ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia sul merito, chiedendo anche di nulla stabilire in ordine alle spese del procedimento.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione circa il carattere dei beni oggetto delle condotte contestate al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formulata con atto sottoscritto dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, fatto pervenire nella cancelleria di questa Corte il 2 novembre 2023, anteriormente all'udienza di discussione.

Non vi è luogo a condanna alle spese, essendo la rinuncia dovuta al venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito del suo ricorso a seguito della revoca del provvedimento cautelare che era stato confermato dall'ordinanza impugnata con il ricorso per cassazione (provvedimento di revoca di cui è stata allegata copia da parte del ricorrente), e non essendo, pertanto, ravvisabile soccombenza del ricorrente, che ha visto accolte le sue richieste e soddisfatto l'interesse cui mirava il ricorso per cassazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, deo. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785).

In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio dell'a funzione di nornofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di nulla stabilire in ordine alle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 6 maggio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale, nell'ambito di una indagine relativa a traffici illegali di reperti archeologici trafugati dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania per essere immessi nel mercato clandestino internazionale, gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 518 undecies e 518 sexiesdecies nn. 2 e 4 cod. pen. (capo 23, esportazione illecita aggravata di beni culturali), 518 quater e 518 sexdecies nn. 2 e 4 cod. pen. (capi 24 e 25, ricettazione aggravata di beni culturali), 518 quater cod. pen. (capo 26, ricettazione aggravata di beni culturali). Con la medesima ordinanza il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, a favore del Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso tale ufficio. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che la mancanza e l'illogicità della motivazione. Ha censurato l'affermazione contenuta nella ordinanza impugnata secondo cui il ricorrente aveva rinunciato a contestare la gravità indiziaria in relazione al reato associativo di cui al capo 1), posto a fondamento anche della circostanza aggravante di cui all'art. 518 sexiesdecies n. 4 cod. pen., in quanto tale delitto non era compreso nella richiesta cautelare (e quindi la misura non era stata emessa anche in relazione a tale reato e non vi era neppure stata, di conseguenza, alcuna rinuncia a contestare alcunché al riguardo), né vi era stata alcuna contestazione, in fatto, circa la configurabilità della circostanza aggravante dell'aver commesso i fatti nell'ambito di una associazione per delinquere, ma solo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 518 sexiesdecies nn. 2 e 4 cod. pen., disgiunta da alcun riferimento a una associazione, essendo stata contestata solamente la circostanza aggravante dell'aver commesso i fatti nell'esercizio di una attività economica e professionale, con la conseguenza che anche su tale punto non vi era stata, né avrebbe potuto esservi, alcuna rinuncia. Ha contestato anche l'affermazione, pure presente nell'ordinanza impugnata, secondo cui non vi sarebbe stata contestazione della gravità indiziarla in relazione ai reati di cui ai capi 23), 24) e 25), e a proposito del trasferimento all'estero e della ricettazione dei beni culturali, in quanto nella richiesta di riesame era stata e contestata la configurabilità dei reati di cui ai suddetti capi, sia con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni, sia a proposito della necessità dell'attestato di libera circolazione o licenza di esportazione degli stessi, non essendo tali beni stati sequestrati e non essendo pertanto stato accertato se ricorressero i presupposti per poterli dichiarare beni di interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, protetti ai sensi dell'art. 10, in quanto la prova della loro disponibilità e del loro commercio era stata tratta unicamente da conversazioni telefoniche intercettate, senza alcun accertamento circa la natura di tali oggetti. Analoghi rilievi ha sollevato a proposito del reato di cui al capo 26), riguardo al quale il Tribunale aveva ritenuto di poter disattendere i rilievi difensivi in ordine alla mancanza di rarità e pregio delle monete sequestrate sulla base della attestazione dei funzionari della Sovrintendenza ai beni culturali, che avevano fatto riferimento al valore archeologico di tali reperti, che, però, non è equipollente degli attributi di rarità e pregio richiesti per la qualifica di beni culturali dall'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004: ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), d.lgs. 42/2004 cit., sono, infatti, beni culturali le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, ma tali requisiti non erano stati accertati in concreto. Ha contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, che erano state collegate alla esigenza di eseguire le consulenze tecniche volte ad accertare se le monete sequestrate possano essere considerate beni culturali e anche al pericolo di recidivanza, di cui era però stata affermata la sussistenza in modo astratto e generico, con la conseguenza che misure meno afflittive di quella che gli era stata applicata avrebbero potuto egualmente adeguatamente fronteggiare le cautele probatorie e sociali. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con memoria del 31 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha dato atto della sopravvenuta revoca, con ordinanza del 6 settembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, del provvedimento cautelare emesso a suo carico e oggetto dell'ordinanza impugnata, e ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia sul merito, chiedendo anche di nulla stabilire in ordine alle spese del procedimento. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione circa il carattere dei beni oggetto delle condotte contestate al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formulata con atto sottoscritto dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, fatto pervenire nella cancelleria di questa Corte il 2 novembre 2023, anteriormente all'udienza di discussione. Non vi è luogo a condanna alle spese, essendo la rinuncia dovuta al venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito del suo ricorso a seguito della revoca del provvedimento cautelare che era stato confermato dall'ordinanza impugnata con il ricorso per cassazione (provvedimento di revoca di cui è stata allegata copia da parte del ricorrente), e non essendo, pertanto, ravvisabile soccombenza del ricorrente, che ha visto accolte le sue richieste e soddisfatto l'interesse cui mirava il ricorso per cassazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, deo. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785). In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio dell'a funzione di nornofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il
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