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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30473/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29432-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già titolare di "[OSCURATO:PERSONA]", domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 689/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 1044/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29432/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 117.974,30 per indennità di fine rapporto e di € 183.116,73 per provvigioni non corrisposte in relazione al rapporto di promozione delle vendite dei prodotti di camiceria intercorso tra le parti dal 2002 al 2010 nelle regioni indicate nel contratto del 17.2002.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado osservando che era risultata provata la simulazione del rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Paoletti, eccepita dalla società per paralizzare la pretesa di pagamento azionata.

In particolare ha ritenuto che dall'istruttoria svolta era stata confermata l'inesistenza di qualsiasi attività da parte della Paoletti che era stata indicata nel contratto solo per coprire la posizione del figlio, [OSCURATO:PERSONA], che non poteva comparirvi essendo stato coinvolto nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..

Ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario con tutti i soggetti coinvolti.

Ha ritenuto ammissibile la prova della simulazione con i testi in relazione alla natura di lavoro della controversia.

Ha ritenuto che l'attuazione da parte della società dei patti oggetto di simulazione soggettiva non aveva fatto venir meno l'accordo sull'interposizione fittizia né escluso la spettanza delle somme azionate.

Conclusivamente ha accertato che la Paoletti non era titolare dei crediti azionati scaturenti dal contratto di agenzia del P.7.2002.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente va rilevato che la procura apposta su foglio separato e priva di data non contiene neppure uno specifico riferimento al ricorso per cassazione essendo stata conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già titolare di BTR [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], una "delega a rappresentarla e difenderla nella presente procedura, in ogni sua fase, con ogni facoltà .... ed elegge domicilio ...in Firenze...". r.g. n. 29432/2017

5. Questa Corte ha in altre occasioni rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, la procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso che sia privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e che non contenga alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, non potendosi accertare il consapevole conferimento dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità da parte del cliente e così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (cfr. Cass. n. 4069 del 2020 ed anche n. 16040 del 2020 e già n. 28146 del 2018). 6.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, del difensore che ha svolto la sua attività senza procurarntualmente rilasciata in IrtAtb. relazione al processo in cui l'atto è speso.

Come affermato da questa Corte l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio.

Il procedimento è definito con declaratoria di inammissibilità e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, nello specifico sollevata dalla parte controricorrente ma comunque rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 12/06/2018 n. 15305 e 10/10/2019 n. 25435 ).

Inoltre deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla legge n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato. (Cass.09/12/2019 n. 32008).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre r.g. n. 29432/2017 accessori dovuti per legge e, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29432-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già titolare di "[OSCURATO:PERSONA]", domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 689/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 1044/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29432/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 117.974,30 per indennità di fine rapporto e di € 183.116,73 per provvigioni non corrisposte in relazione al rapporto di promozione delle vendite dei prodotti di camiceria intercorso tra le parti dal 2002 al 2010 nelle regioni indicate nel contratto del 17.2002. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado osservando che era risultata provata la simulazione del rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Paoletti, eccepita dalla società per paralizzare la pretesa di pagamento azionata. In particolare ha ritenuto che dall'istruttoria svolta era stata confermata l'inesistenza di qualsiasi attività da parte della Paoletti che era stata indicata nel contratto solo per coprire la posizione del figlio, [OSCURATO:PERSONA], che non poteva comparirvi essendo stato coinvolto nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. Ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario con tutti i soggetti coinvolti. Ha ritenuto ammissibile la prova della simulazione con i testi in relazione alla natura di lavoro della controversia. Ha ritenuto che l'attuazione da parte della società dei patti oggetto di simulazione soggettiva non aveva fatto venir meno l'accordo sull'interposizione fittizia né escluso la spettanza delle somme azionate. Conclusivamente ha accertato che la Paoletti non era titolare dei crediti azionati scaturenti dal contratto di agenzia del P.7.2002. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente va rilevato che la procura apposta su foglio separato e priva di data non contiene neppure uno specifico riferimento al ricorso per cassazione essendo stata conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già titolare di BTR [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], una "delega a rappresentarla e difenderla nella presente procedura, in ogni sua fase, con ogni facoltà .... ed elegge domicilio ...in Firenze...". r.g. n. 29432/2017 5. Questa Corte ha in altre occasioni rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, la procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso che sia privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e che non contenga alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, non potendosi accertare il consapevole conferimento dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità da parte del cliente e così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (cfr. Cass. n. 4069 del 2020 ed anche n. 16040 del 2020 e già n. 28146 del 2018). 6.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, del difensore che ha svolto la sua attività senza procurarntualmente rilasciata in IrtAtb. relazione al processo in cui l'atto è speso. Come affermato da questa Corte l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio. Il procedimento è definito con declaratoria di inammissibilità e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, nello specifico sollevata dalla parte controricorrente ma comunque rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 12/06/2018 n. 15305 e 10/10/2019 n. 25435 ). Inoltre deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla legge n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato. (Cass.09/12/2019 n. 32008). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre r.g. n. 29432/2017 accessori dovuti per legge e, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 16 dicembre