CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'errata valutazione del materiale probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce in rubrica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è del tutto aspecifico poichè non conferente, nel contenuto esplicativo, al vizio dedotto, non avendo, peraltro, il ricorrente formulato in appello la relativa richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 genna