CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 03734/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di rideterminazione della pena, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto aggravato; Considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in particolare l'orientamento citato dal ricorrente è assolutamente isolato, a fronte di quello consolidato che ritiene che in tema di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto), che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343 - 01; massime conformi : N. 8331 del 2016 Rv. 266143 - 01, N. 9224 del 2010 Rv. 246882 - 01, N. 10584 del 2014 Rv. 260204 - 01, N. 44119 del 2011 Rv. 251130 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]