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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39113/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il 3 giugno 1974; avverso la sentenza n. 8057/2022 della Corte di appello di Roma del 13 luglio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Velletri, in data 24 febbraio 2021, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, in qualità di custode giudiziario di un immobile oggetto di sequestro in quanto abusivamente edificato, violato i sigilli apposti proseguendo le opere edili oggetto di segregazione, e la aveva, pertanto, condannata, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, beneficiata dalla sospensione condizionale e dalla non menzione.

Va segnalato il fatto che, in via preliminare ai rassegnati motivi di impugnazione, la difesa della imputata, con memoria prodotta anteriormente alle celebrazione del giudizio, ha dedotto la nullità della notificazione dell'avviso di udienza in grado di appello, essendo stato questo notificato a mezzo posta elettronica al difensore della imputata e a mezzo servizio postale a questa ultima, presso il domicilio dalla medesima eletto, senza che vi fosse la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata inviata alla medesima con la quale le era stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto notificato presso la Casa comunale, essendo stata prodotta in atti la sola attestazione del mancato ritiro della raccomandata contenente la predetta comunicazione del termine di 10 giorni.

Avverso la sentenza della Corte di appello, con la quale era stata, fra l'altro, disattesa la eccezione preliminare, ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputata, ribadendo, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale e, pertanto, la nullità della sentenza di questa che non lo aveva rilevato.

Con il secondo motivo era censurata la sentenza della medesima Corte, sotto il profilo della violazione di legge nella parte in cui non è stata dichiarata la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Pur non essendo risultate fondate le ragioni innpugnatorie dedotte con il ricorso ora in esame, nondimeno la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale del reato contestato alla ricorrente.La logica del processo impone che prioritariamente sia esaminato il motivo di impugnazione già introdotto da parte della ricorrente con la memoria depositata anteriormente alla celebrazione del giudizio di gravame ed ora riproposto come tema del primo motivo del ricorso per cassazione: con esso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] lamenta la non dichiarata nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio della medesima in grado di appello.

In particolare, ci si duole del fatto che mentre l'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale fosse stato notificato, per la celebrazione del processo in data 13 luglio 2022, a mezzo di invio di posta elettronica certificata all'indirizzo del difensore fiduciario della prevenuta in data 1 giugno 2022, alla imputata l'analogo avviso è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario; questi, recatosi presso il domicilio eletto della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 giugno 2022, non aveva potuto procedere alla consegna dell'atto stante la "temporanea assenza del destinatario"; ha, pertanto, provveduto, il successivo 9 giugno 2022, ad inviare alla [OSCURATO:PERSONA] presso detto domicilio, corrispondente alla abitazione della madre della ricorrente, una lettera raccomandata contenente l'atto notificato che, tuttavia, non consegnato dall'Ufficiale postale, mai è stata ritirata dalla destinataria.

Sulla base di tale ricostruzione la difesa della imputata, oltre a censurare il fatto che nella sentenza impugnata ci si riferirebbe ad una notificazione "a mani proprie", mai eseguita con tali modalità, lamenta che non è stata rilevata la nullità della notificazione, non essendo mai stata la vocatio in judicium di fronte alla Corte territoriale portata alla legale conoscenza della odierna ricorrente.

La doglianza non è fondata; deve per prima cosa segnalarsi la pretestuosità della censura avente ad oggetto la affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa ad una pretesa notificazione dell'avviso di udienza secondo le modalità della consegna "a mani proprie"; come, infatti, si legge nella motivazione del provvedimento impugnato è la stessa Corte territoriale che riconosce il fatto che tale operazione è stata eseguita, diversamente da quanto riportato nella memoria resa dalla ricorrente difesa, "non a mani proprie dell'imputata, come erroneamente affermato nella nota difensiva, ma a mezzo del servizio postale"; il riferimento ad una notificazione "a mani proprie" costituisce solo un argomento dialettico, si potrebbe dire ad absurdum, onde contestare la bontà della eccezione formulata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale - secondo la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata - avrebbe contestato la correttezza di una notificazione sebbene la stesse fosse stata, asseritamente, eseguita "a mani proprie", cioè nelle forme più garantite.

Ciò posto, si osserva che, eseguita la notificazione a mezzo del servizio postale, la stessa si deve intendere correttamente eseguita alla scadenza del . 10 giorno di inutile giacenza successivo all'avvenuto deposito del relativo plico presso l'Ufficio postale ed alla comunicazione di questo al soggetto interessato.

In tale senso si è, infatti, pronunziata, oltre alla Corte territoriale con la sentenza ora censurata, anche questa Corte di cassazione, rilevando che La notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 maggio 2019, n. 18949), né vale osservare che un tale orientamento parrebbe essere stato successivamente disatteso con la sentenza n. 21492 del 2022 (secondo la quale: la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario, così: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 giugno 2022, n. 21492), attenendo il principio ora esposto non al momento in cui la avvenuta notificazione delle intendersi essere stata eseguita, ma al momento - non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, non essendo stata contestata da questa né la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di deposito presso l'Ufficio postale né la sua ricezione - in cui il procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato ex latere officii.

Né appaiono pertinenti alla presente fattispecie i principi espressi, ancora di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze Tuppi e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è affermato che la mancata notificazione a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge ovvero per sua temporanea assenza, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 dicembre 2017, n. 58120; idem Sezioni unite penali, 14 aprile 2022, n. 14573), dovendo intendersi tale procedura (cioè quella di cui all'art. 161, n. 4, cod. proc. pen., alla luce della perfetta equivalenza fra le modalità di notificazione degli atti processuali, laddove vi sia stato un preventivo fattivo contatto fra l'interessato e l'Autorità giudiziaria da cui è scaturita una indicazione o elezione di domicilio da parte di quello, compiute direttamente dall'Ufficiale giudiziario ovvero da questo tramite il suo alter ego Ufficiale postale secondo le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982 e successive modifiche, da intendersi integrative del codice di rito penale per effetto del richiamo ad esse contenuto, tramite l'espresso riferimento alle "relative norme speciali", nell'art. 170 cod. proc. pen.) alternativa a quella del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e non sostitutiva di questo.

Sotto il descritto profilo la sentenza della Corte capitolina ha, pertanto, fatto corretta applicazione della norma processuale in tema di efficacia della notificazione dell'avviso di udienza.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso; invero, sebbene non possa non rilevarsi che, a fronte di una riconosciuta censura avente ad oggetto la mancata applicazione in sede di giudizio di primo grado della causa di non punibilità dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla particolare tenuità del fatto (di essa, infatti, la Corte di appello dà espressamente conto in occasione della sintesi dei motivi di appello rassegnati dalla difesa della Donati), la Corte di appello abbia, in termini piuttosto sintetici, disatteso la censura limitandosi a rilevare la entità delle opere abusivamente realizzate, desumendo da questa la gravità della condotta di violazione dei sigilli, in tale senso desumendo la gravità di un reato dalla commissione di altro illecito (in relazione al quale, peraltro, neppure è chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato una sanzione penale), si osserva che, in ogni caso, essendo stata più volte affermata da questa Corte la possibilità che la esclusione della ricorrenza degli elementi legittimanti l'applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sia oggetto di motivazione implicita (così, infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 febbraio 2023, n. 5396), una tale motivazione è dato ricavare attraverso il richiamo sia alla natura aggravata del reato ascritto alla imputata, sia alla circostanza che le modalità attraverso le quali è stata realizzata la violazione dei sigilli, per come risultanti dal capo di imputazione alla predetta contestato, denotano la ampia consistenza della immutatío loci e, di conseguenza, un maggiore radicamento d'ella stessa dell'atteggiamento antidoveroso della volontà, tale da escludere la particolare tenuità della offesa arrecata al bene-interesse tutelato dalla norma violata.

Deve, tuttavia, rilevarsi che - tenuto conto della lunghezza del margine temporale intercorso fra i fatti e la presente sentenza, superiore al termine massimo di prescrizione del reato contestato, della assenza di elementi che possano avere determinato la sospensione del detto termine e della avvenuta costituzione del rapporto processuale stante la non inammissibilità dei motivi di impugnazione presentati dalla difesa della ricorrente - nondimeno la sentenza impugnata, essendo venuta meno, per effetto della estinzione del reato per prescrizione, la rilevanza penale della condotta attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], g n I . deve essere annullata senza rinvio, come precisato in dispositivo.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il 3 giugno 1974; avverso la sentenza n. 8057/2022 della Corte di appello di Roma del 13 luglio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Velletri, in data 24 febbraio 2021, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, in qualità di custode giudiziario di un immobile oggetto di sequestro in quanto abusivamente edificato, violato i sigilli apposti proseguendo le opere edili oggetto di segregazione, e la aveva, pertanto, condannata, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, beneficiata dalla sospensione condizionale e dalla non menzione. Va segnalato il fatto che, in via preliminare ai rassegnati motivi di impugnazione, la difesa della imputata, con memoria prodotta anteriormente alle celebrazione del giudizio, ha dedotto la nullità della notificazione dell'avviso di udienza in grado di appello, essendo stato questo notificato a mezzo posta elettronica al difensore della imputata e a mezzo servizio postale a questa ultima, presso il domicilio dalla medesima eletto, senza che vi fosse la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata inviata alla medesima con la quale le era stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto notificato presso la Casa comunale, essendo stata prodotta in atti la sola attestazione del mancato ritiro della raccomandata contenente la predetta comunicazione del termine di 10 giorni. Avverso la sentenza della Corte di appello, con la quale era stata, fra l'altro, disattesa la eccezione preliminare, ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputata, ribadendo, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale e, pertanto, la nullità della sentenza di questa che non lo aveva rilevato. Con il secondo motivo era censurata la sentenza della medesima Corte, sotto il profilo della violazione di legge nella parte in cui non è stata dichiarata la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Pur non essendo risultate fondate le ragioni innpugnatorie dedotte con il ricorso ora in esame, nondimeno la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale del reato contestato alla ricorrente.La logica del processo impone che prioritariamente sia esaminato il motivo di impugnazione già introdotto da parte della ricorrente con la memoria depositata anteriormente alla celebrazione del giudizio di gravame ed ora riproposto come tema del primo motivo del ricorso per cassazione: con esso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] lamenta la non dichiarata nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio della medesima in grado di appello. In particolare, ci si duole del fatto che mentre l'avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale fosse stato notificato, per la celebrazione del processo in data 13 luglio 2022, a mezzo di invio di posta elettronica certificata all'indirizzo del difensore fiduciario della prevenuta in data 1 giugno 2022, alla imputata l'analogo avviso è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario; questi, recatosi presso il domicilio eletto della [OSCURATO:PERSONA] in data 6 giugno 2022, non aveva potuto procedere alla consegna dell'atto stante la "temporanea assenza del destinatario"; ha, pertanto, provveduto, il successivo 9 giugno 2022, ad inviare alla [OSCURATO:PERSONA] presso detto domicilio, corrispondente alla abitazione della madre della ricorrente, una lettera raccomandata contenente l'atto notificato che, tuttavia, non consegnato dall'Ufficiale postale, mai è stata ritirata dalla destinataria. Sulla base di tale ricostruzione la difesa della imputata, oltre a censurare il fatto che nella sentenza impugnata ci si riferirebbe ad una notificazione "a mani proprie", mai eseguita con tali modalità, lamenta che non è stata rilevata la nullità della notificazione, non essendo mai stata la vocatio in judicium di fronte alla Corte territoriale portata alla legale conoscenza della odierna ricorrente. La doglianza non è fondata; deve per prima cosa segnalarsi la pretestuosità della censura avente ad oggetto la affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa ad una pretesa notificazione dell'avviso di udienza secondo le modalità della consegna "a mani proprie"; come, infatti, si legge nella motivazione del provvedimento impugnato è la stessa Corte territoriale che riconosce il fatto che tale operazione è stata eseguita, diversamente da quanto riportato nella memoria resa dalla ricorrente difesa, "non a mani proprie dell'imputata, come erroneamente affermato nella nota difensiva, ma a mezzo del servizio postale"; il riferimento ad una notificazione "a mani proprie" costituisce solo un argomento dialettico, si potrebbe dire ad absurdum, onde contestare la bontà della eccezione formulata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale - secondo la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata - avrebbe contestato la correttezza di una notificazione sebbene la stesse fosse stata, asseritamente, eseguita "a mani proprie", cioè nelle forme più garantite. Ciò posto, si osserva che, eseguita la notificazione a mezzo del servizio postale, la stessa si deve intendere correttamente eseguita alla scadenza del . 10 giorno di inutile giacenza successivo all'avvenuto deposito del relativo plico presso l'Ufficio postale ed alla comunicazione di questo al soggetto interessato. In tale senso si è, infatti, pronunziata, oltre alla Corte territoriale con la sentenza ora censurata, anche questa Corte di cassazione, rilevando che La notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 maggio 2019, n. 18949), né vale osservare che un tale orientamento parrebbe essere stato successivamente disatteso con la sentenza n. 21492 del 2022 (secondo la quale: la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario, così: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 giugno 2022, n. 21492), attenendo il principio ora esposto non al momento in cui la avvenuta notificazione delle intendersi essere stata eseguita, ma al momento - non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, non essendo stata contestata da questa né la trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di deposito presso l'Ufficio postale né la sua ricezione - in cui il procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato ex latere officii. Né appaiono pertinenti alla presente fattispecie i principi espressi, ancora di recente, dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze Tuppi e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è affermato che la mancata notificazione a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge ovvero per sua temporanea assenza, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 dicembre 2017, n. 58120; idem Sezioni unite penali, 14 aprile 2022, n. 14573), dovendo intendersi tale procedura (cioè quella di cui all'art. 161, n. 4, cod. proc. pen., alla luce della perfetta equivalenza fra le modalità di notificazione degli atti processuali, laddove vi sia stato un preventivo fattivo contatto fra l'interessato e l'Autorità giudiziaria da cui è scaturita una indicazione o elezione di domicilio da parte di quello, compiute direttamente dall'Ufficiale giudiziario ovvero da questo tramite il suo alter ego Ufficiale postale secondo le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982 e successive modifiche, da intendersi integrative del codice di rito penale per effetto del richiamo ad esse contenuto, tramite l'espresso riferimento alle "relative norme speciali", nell'art. 170 cod. proc. pen.) alternativa a quella del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e non sostitutiva di questo. Sotto il descritto profilo la sentenza della Corte capitolina ha, pertanto, fatto corretta applicazione della norma processuale in tema di efficacia della notificazione dell'avviso di udienza. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso; invero, sebbene non possa non rilevarsi che, a fronte di una riconosciuta censura avente ad oggetto la mancata applicazione in sede di giudizio di primo grado della causa di non punibilità dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla particolare tenuità del fatto (di essa, infatti, la Corte di appello dà espressamente conto in occasione della sintesi dei motivi di appello rassegnati dalla difesa della Donati), la Corte di appello abbia, in termini piuttosto sintetici, disatteso la censura limitandosi a rilevare la entità delle opere abusivamente realizzate, desumendo da questa la gravità della condotta di violazione dei sigilli, in tale senso desumendo la gravità di un reato dalla commissione di altro illecito (in relazione al quale, peraltro, neppure è chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato una sanzione penale), si osserva che, in ogni caso, essendo stata più volte affermata da questa Corte la possibilità che la esclusione della ricorrenza degli elementi legittimanti l'applicazione della causa di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sia oggetto di motivazione implicita (così, infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 febbraio 2023, n. 5396), una tale motivazione è dato ricavare attraverso il richiamo sia alla natura aggravata del reato ascritto alla imputata, sia alla circostanza che le modalità attraverso le quali è stata realizzata la violazione dei sigilli, per come risultanti dal capo di imputazione alla predetta contestato, denotano la ampia consistenza della immutatío loci e, di conseguenza, un maggiore radicamento d'ella stessa dell'atteggiamento antidoveroso della volontà, tale da escludere la particolare tenuità della offesa arrecata al bene-interesse tutelato dalla norma violata. Deve, tuttavia, rilevarsi che - tenuto conto della lunghezza del margine temporale intercorso fra i fatti e la presente sentenza, superiore al termine massimo di prescrizione del reato contestato, della assenza di elementi che possano avere determinato la sospensione del detto termine e della avvenuta costituzione del rapporto processuale stante la non inammissibilità dei motivi di impugnazione presentati dalla difesa della ricorrente - nondimeno la sentenza impugnata, essendo venuta meno, per effetto della estinzione del reato per prescrizione, la rilevanza penale della condotta attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], g n I . deve essere annullata senza rinvio, come precisato in dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnat
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