CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del reato contestato e alla applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., risultando del resto le tesi valorizzate dalla difesa, anche in relazione alla qualificazione del fatto in termini di mero tentativo, tutte fondate su un presupposto in fatto ( l'intenzione del ricorrente di allontanarsi brevemente dal domicilio di restrizione per poi farvi immediatamente ritorno) smentito con motivazione lineare dalla Corte del merito, non adeguatamente contrastata dal ricorso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.