CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoliha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7C.d.S. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce chein realtà la sentenza non aveva considerato che l’imputato non era fuggito, avendo lasciato sul posto del sinistro la compagna [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, a condurre l’auto era statatale [OSCURATO:PERSONA], soggetto deceduto. Il ricorso deduce vizi non deducibili in cassazione. Lo stesso, con palese torsione alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, mira all ’evidenza a sovvertire tale accertamento. Peraltro, si tratta di tesi già adeguatamente disattesa dalla sentenza impugnata (pag. 2) . I giudici di merito hanno conseguentemente fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 01). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945 -01; Sez. 4 -n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676 - 01). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025