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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07840/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.13855/2024 R.G. proposto da Agenzia Entrate, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale Dello StatocontroVideo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Onzaavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II [OSCURATO:PERSONA] n.7416/10/2023depositata il 21/12/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.Vista il deposito della documentazione, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato per contodell’Agenzia delle Entrate, con cui si attesta la regolarità della domanda di definizione della litedella parte privata, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.13855/2024 R.G. proposto da Agenzia Entrate, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale Dello StatocontroVideo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Onzaavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II [OSCURATO:PERSONA] n.7416/10/2023depositata il 21/12/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.Vista il deposito della documentazione, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato per contodell’Agenzia delle Entrate, con cui si attesta la regolarità della domanda di definizione della litedella parte privata, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris