Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39389/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono indeducibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza del reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle guaii derivava la piena idoneità minatoria della condotta agita dall'imputato, affatto limitata a mere ingiurie e improperi o alla minaccia di adire le vie legali, investendo anche la sicurezza degli agenti, idoneità apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono indeducibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza del reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle guaii derivava la piena idoneità minatoria della condotta agita dall'imputato, affatto limitata a mere ingiurie e improperi o alla minaccia di adire le vie legali, investendo anche la sicurezza degli agenti, idoneità apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 39389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris