Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14353/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ribunale di Catanzaro, in persona del curatore pro tempore SantoViotti, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 41/2024,depositata in data 11 gennaio 2024;Numero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Catanzaro ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodell’importo di € 22.000,00 oltre accessori in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale somma corrispondeva a un accontosul corrispettivo per l’acquisto di due unità immobiliari che, a terminidi contratto, l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare allavenditrice entro i due mesi successivi all’inizio dei lavori «diultimazione e completamento del complesso edilizio» nel quale gliimmobili si trovavano.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e spiegò domandariconvenzionale per ottenere la condanna della società all’esattoadempimento del contratto, deducendo che i lavori non erano statiiniziati entro il termine del 1° ottobre 2011 e, in ogni caso, non eranostati ultimati entro il 31 marzo 2012.Il giudizio venne interrotto per il fallimento della società creditricee successivamente riassunto dal curatore fallimentare; il Tribunalerespinse l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, dichiarandoimprocedibile la domanda riconvenzionale.2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza, formulando anche eccezionedi estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, inquanto la venditrice non avrebbe più potuto completare i lavori neltermine stabilito.Nel respingere il gravame, la Corte d’appello di Catanzaro dichiaròtale eccezione inammissibile, perché sollevata per la prima volta conl’atto di appello, e in ogni caso infondata, perché riferita alcompletamento dei lavori e non all’inizio degli stessi, circostanza allaquale era subordinato il pagamento della somma oggetto diNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026ingiunzione.

Confermò, inoltre, la valutazione di liquidità ed esigibilitàdel credito già compiuta dal giudice di primo grado, il quale avevaaccertato che i lavori erano iniziati nei tempi contrattualmente previstie che, nei due mesi successivi, [OSCURATO:PERSONA] non aveva versatol’acconto pattuito.

A tale specifico riguardo, osservò che la clausolacontrattuale che indicava il termine del 1° ottobre 2011 come«essenziale» per l’inizio dei lavori non andava interpretata come tale,avendo in ogni caso il compratore manifestato il suo interesseall’adempimento del contratto, del resto poi oggetto di specificadomanda avanzata con l’opposizione al decreto ingiuntivo.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a due motivi; la curatela fallimentareha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.All’esito dell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1, n. 3, artt. 345c.p.c., in relazione all'art. 1460 c.c., - art. 1453 c.c. – Omessapronuncia – violazione del principio tra chiesto e pronunciato -insufficiente e contraddittoria motivazione - Motivazione errata,illogica, contraddittoria e/o apparente e/o perplessa obiettivamenteincomprensibile».Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteritenuto la tardività dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione, inquanto sollevata ex novo in appello; rileva, al riguardo, di aver chiestoin primo grado la condanna della società all’esatto adempimento, dalche gli derivava la possibilità, riconosciuta dalla costanteNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026giurisprudenza, di domandare la risoluzione del contratto sulla basedegli stessi fatti quando, come avvenuto, si era reso contodell’impossibilità di ottenere la prestazione.Osserva poi, e in ogni caso, che le sue specifiche censuredovevano essere valutate anche come eccezione di inadempimento eche, sul punto, la Corte d’appello era «incorsa in un evidente vizio dimotivazione fondato sul travisamento dei fatti […] avendo omesso divalutare le specifiche censure sollevate alla sentenza di primo gradocon l’atto di appello».2.

Con il secondo motivo, rubricato «error in procedendo –violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia sulle sollevate eccezioni ex artt. 1453 II comma e1460 cod. civ.», il ricorrente denunzia la nullità della sentenza peromessa pronunzia sull’eccezione di inadempimento da lui formulatainnanzi al Tribunale e ritualmente riproposta ai giudici d’appello, iquali, tuttavia, sul punto non avevano svolto alcuna considerazione.3.

I due motivi, risultando connessi, sono esaminaticongiuntamente.Conviene, al riguardo, richiamare anzitutto l’insegnamento dellaSuprema Corte, secondo cui quando – come nella specie – la curatelapromuove un giudizio per il recupero di un credito contrattuale delfallito, il debitore di questi che intenda spiegare riconvenzionalediretta all’accertamento di un proprio credito derivante dal medesimorapporto deve formulare istanza per l’ammissione al passivo, e nonproporre la domanda nel giudizio a cognizione ordinaria, che in talcaso è inammissibile (o improcedibile se formulata prima delladichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore); lostesso debitore, tuttavia, può proporre ogni eccezione estintiva,impeditiva o modificativa del diritto vantato dal fallito, in quantoNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e aottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso ilprincipio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo(in questi termini Cass. 25/3/2022, n. 9787; in precedenza v.

Cass.sez.

U, 10/12/2004, n. 23077).Da tale premessa discende il rilievo in base al quale le difesedell’odierno ricorrente dovevano essere scrutinate in sede diopposizione a decreto ingiuntivo nei limiti in cui, veicolandoun’eccezione di inadempimento, erano volte a paralizzare la domandadi pagamento formulata dalla società poi fallita.In questo senso, risulta in effetti dalla lettura dell’atto d’appello,riportato nel ricorso (da pag. 5 a pag. 9), che [OSCURATO:PERSONA] chieseche le condotte della venditrice, ritenute idonee a provocare larisoluzione del contratto, fossero valutate «anche ai sensi dell’articolo1460 c.c. (inademplenti non est adimplendum), per cui “nei contratticon prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi diadempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre diadempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversiper l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dallanatura del contratto”» (pag.7).L’eccezione di inadempimento era stata formulata già con l’atto dicitazione in opposizione, perché di tanto dà espressamente atto lasentenza impugnata, laddove afferma (pag. 6) che, con la citazionein opposizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto «l’inadempimento della societàParco [OSCURATO:PERSONA] per mancato rispetto del termineessenziale di inizio lavori del 1.10.2011 e, inoltre, per non avereneanche completato e reso agibili i locali entro la datacontrattualmente fissata del 31.03.2012».

Infatti, nell’atto dicitazione in opposizione l’acquirente aveva affermato (pag. 4): «èNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026chiaro che nella fattispecie la ricorrente non ha rispettato né il termineessenziale fissato per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né soprattutto quello relativo allaagibilità e fruibilità degli immobili […] In buona sostanza riteniamoche inadimplenti non est adimplendum. […] Alla luce delleargomentazioni espresse è palese che gli importi richiesti con ildecreto ingiuntivo opposto sono assolutamente non dovuti ed ilcredito vantato dalla società […] non è certo ma soprattutto non èesigibile».Quindi, è acquisito che l’odierno ricorrente ha eccepito fin dalprimo grado l’inadempimento della controparte, facendone derivarel’inesigibilità del credito oggetto di decreto ingiuntivo; e ciò in ragionedi due distinte condotte di questa, consistite nel mancato rispetto deltermine entro il quale i lavori dovevano essere iniziati (cui eracollegato il pagamento ingiunto) e di quello entro il quale ne eraprevista l’ultimazione.

Per questo, la Corte d’appello era tenuta astatuire su tale eccezione, in quanto idonea a paralizzare la pretesacreditoria avanzata dal Fallimento e riproposta in grado di appellocome motivo di impugnazione.Ora, detta eccezione è stata scrutinata, e ciò esclude il vizio diomessa pronunzia dedotto con il secondo motivo di ricorso;nondimeno, i termini di tale scrutinio risultano erronei, per le ragionidenunciate con il primo motivo.Come si è osservato, infatti, la sentenza impugnata ha, per unverso, ritenuto la questione inammissibile, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] dedotto per la prima volta in appello l’impossibilitàsopravvenuta della controprestazione; ma tanto, con ogni evidenza,non può che riferirsi a tale sola ultima modalità di estinzionedell’obbligazione, poiché si è già evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevaeccepito l’inadempimento della controparte anche in primo grado.Numero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026Per altro verso, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto che taleeccezione fosse riferita «alla sola prestazione relativa alcompletamento ed ultimazione del complesso commerciale - e non aquella relativa all’inizio dei lavori, cui era subordinato il pagamentodella somma di euro 22.000,00 oggetto del decreto ingiuntivoopposto» (pag. 8).Con ciò, evidentemente, la Corte territoriale si è riferita aldisposto di cui all’art. 1460, comma primo, seconda parte, c.c.,secondo cui l’exceptio inadimpleti contractus non può essere sollevatain relazione a prestazioni per le quali sono stabiliti termini diversi;ma, come si è detto e come gli stessi giudici d’appello avevanorilevato, il ricorrente aveva contestato anche il mancato inizio delleopere nel termine prescritto.Quest’ultima circostanza, per vero, è stata presa in esame dallaCorte d’appello, ma limitatamente al profilo della natura del terminestesso; la sentenza impugnata ha infatti escluso che si trattasse di untermine essenziale, in quanto il compratore aveva comunquemostrato interesse alla conservazione del rapporto.Si tratta, tuttavia, di un rilievo non pertinente al tema che quioccupa.

È vero, infatti, che la previsione di un termine essenziale perl’adempimento non preclude alla parte interessata di rinunciare adavvalersene, anche tacitamente, dopo la sua scadenza, cosìrinunciando anche alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (inquesto senso, fra le numerose altre, Cass. 22/7/2024, n. 20052); maè altrettanto vero che tale rinunzia all’effetto risolutorio non comportache il ritardo della controparte, in sé considerato, non possa piùconnotarsi come inadempimento.Ciò significa, nel caso di specie, che la scadenza del termineprevisto per l’inizio dei lavori, pur non potendo più dare luogo allaNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026risoluzione del contratto, consentiva comunque di ritenere lavenditrice inadempiente al relativo obbligo e, conseguentemente, laCorte territoriale doveva procedere a verificare se ciò abilitasse ilcompratore a rifiutarsi di eseguire la propria controprestazione ex art.1460 c.c.Il primo motivo è pertanto fondato nella parte in cui denunziaun’erronea statuizione sull’eccezione di inadempimento sollevata dalricorrente, eccezione che andava invece scrutinata per comecomplessivamente formulata, al fine di valutare se il credito espostonel decreto ingiuntivo fosse provvisto del requisito di esigibilità.4.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo neitermini esposti e disatteso per il resto.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, il quale provvederà al riesame della vicendanell’ottica di valutare se sussistesse il presupposto di esigibilità delcredito oggetto di ingiunzione, alla luce dell’eccezione diinadempimento sollevata dal debitore ingiunto.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Catanzaro, in persona del curatore pro tempore SantoViotti, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 41/2024,depositata in data 11 gennaio 2024;Numero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Catanzaro ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodell’importo di € 22.000,00 oltre accessori in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale somma corrispondeva a un accontosul corrispettivo per l’acquisto di due unità immobiliari che, a terminidi contratto, l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare allavenditrice entro i due mesi successivi all’inizio dei lavori «diultimazione e completamento del complesso edilizio» nel quale gliimmobili si trovavano.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e spiegò domandariconvenzionale per ottenere la condanna della società all’esattoadempimento del contratto, deducendo che i lavori non erano statiiniziati entro il termine del 1° ottobre 2011 e, in ogni caso, non eranostati ultimati entro il 31 marzo 2012.Il giudizio venne interrotto per il fallimento della società creditricee successivamente riassunto dal curatore fallimentare; il Tribunalerespinse l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, dichiarandoimprocedibile la domanda riconvenzionale.2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza, formulando anche eccezionedi estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, inquanto la venditrice non avrebbe più potuto completare i lavori neltermine stabilito.Nel respingere il gravame, la Corte d’appello di Catanzaro dichiaròtale eccezione inammissibile, perché sollevata per la prima volta conl’atto di appello, e in ogni caso infondata, perché riferita alcompletamento dei lavori e non all’inizio degli stessi, circostanza allaquale era subordinato il pagamento della somma oggetto diNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026ingiunzione. Confermò, inoltre, la valutazione di liquidità ed esigibilitàdel credito già compiuta dal giudice di primo grado, il quale avevaaccertato che i lavori erano iniziati nei tempi contrattualmente previstie che, nei due mesi successivi, [OSCURATO:PERSONA] non aveva versatol’acconto pattuito. A tale specifico riguardo, osservò che la clausolacontrattuale che indicava il termine del 1° ottobre 2011 come«essenziale» per l’inizio dei lavori non andava interpretata come tale,avendo in ogni caso il compratore manifestato il suo interesseall’adempimento del contratto, del resto poi oggetto di specificadomanda avanzata con l’opposizione al decreto ingiuntivo.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a due motivi; la curatela fallimentareha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.All’esito dell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1, n. 3, artt. 345c.p.c., in relazione all'art. 1460 c.c., - art. 1453 c.c. – Omessapronuncia – violazione del principio tra chiesto e pronunciato -insufficiente e contraddittoria motivazione - Motivazione errata,illogica, contraddittoria e/o apparente e/o perplessa obiettivamenteincomprensibile».Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteritenuto la tardività dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione, inquanto sollevata ex novo in appello; rileva, al riguardo, di aver chiestoin primo grado la condanna della società all’esatto adempimento, dalche gli derivava la possibilità, riconosciuta dalla costanteNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026giurisprudenza, di domandare la risoluzione del contratto sulla basedegli stessi fatti quando, come avvenuto, si era reso contodell’impossibilità di ottenere la prestazione.Osserva poi, e in ogni caso, che le sue specifiche censuredovevano essere valutate anche come eccezione di inadempimento eche, sul punto, la Corte d’appello era «incorsa in un evidente vizio dimotivazione fondato sul travisamento dei fatti […] avendo omesso divalutare le specifiche censure sollevate alla sentenza di primo gradocon l’atto di appello».2. Con il secondo motivo, rubricato «error in procedendo –violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia sulle sollevate eccezioni ex artt. 1453 II comma e1460 cod. civ.», il ricorrente denunzia la nullità della sentenza peromessa pronunzia sull’eccezione di inadempimento da lui formulatainnanzi al Tribunale e ritualmente riproposta ai giudici d’appello, iquali, tuttavia, sul punto non avevano svolto alcuna considerazione.3. I due motivi, risultando connessi, sono esaminaticongiuntamente.Conviene, al riguardo, richiamare anzitutto l’insegnamento dellaSuprema Corte, secondo cui quando – come nella specie – la curatelapromuove un giudizio per il recupero di un credito contrattuale delfallito, il debitore di questi che intenda spiegare riconvenzionalediretta all’accertamento di un proprio credito derivante dal medesimorapporto deve formulare istanza per l’ammissione al passivo, e nonproporre la domanda nel giudizio a cognizione ordinaria, che in talcaso è inammissibile (o improcedibile se formulata prima delladichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore); lostesso debitore, tuttavia, può proporre ogni eccezione estintiva,impeditiva o modificativa del diritto vantato dal fallito, in quantoNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e aottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso ilprincipio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo(in questi termini Cass. 25/3/2022, n. 9787; in precedenza v. Cass.sez. U, 10/12/2004, n. 23077).Da tale premessa discende il rilievo in base al quale le difesedell’odierno ricorrente dovevano essere scrutinate in sede diopposizione a decreto ingiuntivo nei limiti in cui, veicolandoun’eccezione di inadempimento, erano volte a paralizzare la domandadi pagamento formulata dalla società poi fallita.In questo senso, risulta in effetti dalla lettura dell’atto d’appello,riportato nel ricorso (da pag. 5 a pag. 9), che [OSCURATO:PERSONA] chieseche le condotte della venditrice, ritenute idonee a provocare larisoluzione del contratto, fossero valutate «anche ai sensi dell’articolo1460 c.c. (inademplenti non est adimplendum), per cui “nei contratticon prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi diadempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre diadempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversiper l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dallanatura del contratto”» (pag.7).L’eccezione di inadempimento era stata formulata già con l’atto dicitazione in opposizione, perché di tanto dà espressamente atto lasentenza impugnata, laddove afferma (pag. 6) che, con la citazionein opposizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto «l’inadempimento della societàParco [OSCURATO:PERSONA] per mancato rispetto del termineessenziale di inizio lavori del 1.10.2011 e, inoltre, per non avereneanche completato e reso agibili i locali entro la datacontrattualmente fissata del 31.03.2012». Infatti, nell’atto dicitazione in opposizione l’acquirente aveva affermato (pag. 4): «èNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026chiaro che nella fattispecie la ricorrente non ha rispettato né il termineessenziale fissato per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né soprattutto quello relativo allaagibilità e fruibilità degli immobili […] In buona sostanza riteniamoche inadimplenti non est adimplendum. […] Alla luce delleargomentazioni espresse è palese che gli importi richiesti con ildecreto ingiuntivo opposto sono assolutamente non dovuti ed ilcredito vantato dalla società […] non è certo ma soprattutto non èesigibile».Quindi, è acquisito che l’odierno ricorrente ha eccepito fin dalprimo grado l’inadempimento della controparte, facendone derivarel’inesigibilità del credito oggetto di decreto ingiuntivo; e ciò in ragionedi due distinte condotte di questa, consistite nel mancato rispetto deltermine entro il quale i lavori dovevano essere iniziati (cui eracollegato il pagamento ingiunto) e di quello entro il quale ne eraprevista l’ultimazione. Per questo, la Corte d’appello era tenuta astatuire su tale eccezione, in quanto idonea a paralizzare la pretesacreditoria avanzata dal Fallimento e riproposta in grado di appellocome motivo di impugnazione.Ora, detta eccezione è stata scrutinata, e ciò esclude il vizio diomessa pronunzia dedotto con il secondo motivo di ricorso;nondimeno, i termini di tale scrutinio risultano erronei, per le ragionidenunciate con il primo motivo.Come si è osservato, infatti, la sentenza impugnata ha, per unverso, ritenuto la questione inammissibile, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] dedotto per la prima volta in appello l’impossibilitàsopravvenuta della controprestazione; ma tanto, con ogni evidenza,non può che riferirsi a tale sola ultima modalità di estinzionedell’obbligazione, poiché si è già evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevaeccepito l’inadempimento della controparte anche in primo grado.Numero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026Per altro verso, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto che taleeccezione fosse riferita «alla sola prestazione relativa alcompletamento ed ultimazione del complesso commerciale - e non aquella relativa all’inizio dei lavori, cui era subordinato il pagamentodella somma di euro 22.000,00 oggetto del decreto ingiuntivoopposto» (pag. 8).Con ciò, evidentemente, la Corte territoriale si è riferita aldisposto di cui all’art. 1460, comma primo, seconda parte, c.c.,secondo cui l’exceptio inadimpleti contractus non può essere sollevatain relazione a prestazioni per le quali sono stabiliti termini diversi;ma, come si è detto e come gli stessi giudici d’appello avevanorilevato, il ricorrente aveva contestato anche il mancato inizio delleopere nel termine prescritto.Quest’ultima circostanza, per vero, è stata presa in esame dallaCorte d’appello, ma limitatamente al profilo della natura del terminestesso; la sentenza impugnata ha infatti escluso che si trattasse di untermine essenziale, in quanto il compratore aveva comunquemostrato interesse alla conservazione del rapporto.Si tratta, tuttavia, di un rilievo non pertinente al tema che quioccupa. È vero, infatti, che la previsione di un termine essenziale perl’adempimento non preclude alla parte interessata di rinunciare adavvalersene, anche tacitamente, dopo la sua scadenza, cosìrinunciando anche alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (inquesto senso, fra le numerose altre, Cass. 22/7/2024, n. 20052); maè altrettanto vero che tale rinunzia all’effetto risolutorio non comportache il ritardo della controparte, in sé considerato, non possa piùconnotarsi come inadempimento.Ciò significa, nel caso di specie, che la scadenza del termineprevisto per l’inizio dei lavori, pur non potendo più dare luogo allaNumero registro generale 17269/2024Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 14353/2026Data pubblicazione 15/05/2026risoluzione del contratto, consentiva comunque di ritenere lavenditrice inadempiente al relativo obbligo e, conseguentemente, laCorte territoriale doveva procedere a verificare se ciò abilitasse ilcompratore a rifiutarsi di eseguire la propria controprestazione ex art.1460 c.c.Il primo motivo è pertanto fondato nella parte in cui denunziaun’erronea statuizione sull’eccezione di inadempimento sollevata dalricorrente, eccezione che andava invece scrutinata per comecomplessivamente formulata, al fine di valutare se il credito espostonel decreto ingiuntivo fosse provvisto del requisito di esigibilità.4. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo neitermini esposti e disatteso per il resto.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, il quale provvederà al riesame della vicendanell’ottica di valutare se sussistesse il presupposto di esigibilità delcredito oggetto di ingiunzione, alla luce dell’eccezione diinadempimento sollevata dal debitore ingiunto.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Decreto Cassazione n. 14353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris