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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13600/2026

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vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrente -937 controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagliData pubblicazione 10/05/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3304/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 430/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso chiedendo sollevarsiquestione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565,della legge 178/2020 e, in subordine, per l’accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente;1.

L’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,conveniva in giudizio l’INPS e il Ministero dell’economia e dellefinanze e chiedeva: condannare l’INPS alla restituzione infavore dell’Università ricorrente, previo accertamento delrelativo diritto, delle somme, come quantificate in atti e pari adeuro 1.917.800,77 dalla stessa Università indebitamenteversate quali maggiori oneri contributivi per il proprio personaledocente, per il periodo 2016-2020, erroneamente calcolati inbase all’aliquota superiore prevista per il personale stataleanziché in base a quella inferiore prevista per il corrispondentepersonale delle università non statali; accertare e dichiarare ildiritto dell’Università ricorrente alla copertura di tali differenzecontributive, per il periodo 2016-2020, dall’appositoNumero registro generale 9784/2025trasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale, così [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026come previsto per tutti gli altri atenei non statali dall’art. 1,Data pubblicazione 10/05/2026comma 565, della legge n. 178 del 2020.1.1.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda.

Il Ministero dell’economia e delle finanze si costituivain giudizio contestando la domanda e chiedendo dichiararsi ilproprio difetto di legittimazione passiva.1.2.

Con la sentenza 692/2023 il Tribunale di Napoli, sezionelavoro, accoglieva la domanda, dichiarava il diritto della partericorrente alla ripetizione delle somme indebitamente versate econdannava l’INPS alla corresponsione di esse nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA]; dichiarava anche ildiritto della Università ricorrente alla copertura delle differenzecontributive, per il periodo 2016-2020, dall’appositotrasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale, cosìcome previsto per tutti gli altri atenei non statali dall’art. 1,comma 565, della legge n. 178 del 2020.2.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS.L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio disecondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

IlMinistero dell’economia e delle finanze si costituiva nel giudiziodi appello ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.2.1.

Con la sentenza n. 3304/2024 depositata in data24/10/2024 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,rigettava l’appello.3.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un solo motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] OrsolaBenincasa si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituitoribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva ecomunque aderendo al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/20254.

La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026chiedendo alla Corte di rimettere alla Corte costituzionale laData pubblicazione 10/05/2026questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565,secondo periodo, della legge n. 178 del 2020 per contrasto conl’art. 3 Cost. e, in via subordinata, accogliersi il ricorso.5.

La parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.6.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti,il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 edell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 e dell’art. 1, comma565 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c..

La parte ricorrente critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha interpretato l’art. 1, comma565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 escludendo che ladisposizione preveda l’irripetibilità delle somme versate ineccesso dall’Università e che traggono la loro ragione d’esserenel differenziale contributivo scaturente dall’applicazionedell’aliquota del 33.00%, prevista per il personale delleUniversità statali, e non di quella del 26.20%, prevista per ilpersonale delle università non statali fino alla novella del 2020.Secondo la parte ricorrente l’interpretazione offerta dalla Cortedi Appello condurrebbe a una interpretazione abrogante delladisposizione contenuta dall’art. 1, comma 565, secondoperiodo, della legge 178/2020 «Infatti, non è datocomprendere come dalla lettura di un testo normativo di siffattotenore, “restano acquisite alla gestione di riferimento econservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodiNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026anteriori alla data di entrata in vigore della presente legNgueme”r,o dsi ir accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026possa evincere l’irrilevanza giuridica della disposizione ai finidell’ammissibilità o meno della domanda di ripetizione diindebito contributivo proposta dall’Università».2.

Al fine di delibare l’articolato motivo di doglianza e digiungere alla esatta interpretazione della disposizione di cuiall’art. 1, comma 565, della legge 178/2020 della quale sidenuncia la violazione e falsa applicazione è, ad avviso delCollegio, necessario ricostruire le norme succedutesi conriguardo alla aliquota previdenziale imposta alle Università nonstatali per la contribuzione a favore di docenti e ricercatori.3.

L’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primocomma: «1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari inservizio presso le università non statali si applica, ai fini deltrattamento di quiescenza, la disciplina prevista per idipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sultrattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari delloStato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni edintegrazioni, quando ciò sia previsto da apposita normastatutaria.

I provvedimenti di attribuzione del trattamento diquiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista peril personale delle università statali».3.1.

Tale disposizione prevedeva, dunque, a decorrere dal 21agosto 1991 data di entrata in vigore della legge, l’applicabilitàai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza,della disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Tantoera subordinato all’adozione di una modifica statutaria da partedelle Università non statali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/20253.2.

Si trattava di una norma che disciplinava, nel medesimo [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026contesto e in via specifica e derogatoria, anche il profilo dellaData pubblicazione 10/05/2026contribuzione; il secondo comma dell’art. 2 prevedeva, infatti:«2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,le università non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n.177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alversamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaritenuta predetta.

Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».3.3.

L’entità della percentuale di contribuzione si può evinceredalla Circolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita inproposito: «La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2,prevede che le Università non statali legalmente riconosciute,che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4,comma 4, della predetta legge, versano in un apposito contodel Ministero del Tesoro ([OSCURATO:PERSONA]) unacontribuzione complessiva ai fini pensionistici, risultante dallasomma tra la ritenuta a carico del personale dipendente,prevista nella misura fissata dall’articolo 13 della legge 29aprile 1976, n. 177, soggetta nel tempo a vari aggiornamenti(da ultimo l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006,n. 296), nella misura dell’8,80% (aliquota vigente) dellacontribuzione imponibile, e la contribuzione a carico delleUniversità-datrici di lavoro, pari al doppio dell’importo dellaritenuta stessa (aliquota del 17,60% della contribuzioneimponibile)».4.

Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 cheall’art. 2, comma 1, stabiliva: «1.

Con effetto dal 1 gennaioNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/20261996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separaNtuam erdo edi ir accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché allealtre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sonoa carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4,del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».4.1.

Anche questa disposizione, al comma 2, confermava unregime speciale quanto alle aliquote di contribuzione delleamministrazioni non statali e prevedeva: «[OSCURATO:PERSONA] sono tenute al versamento di una contribuzione,rapportata alla base imponibile, per un'aliquota difinanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cuiall'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 puntipercentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. [..].

Perle categorie di personale non statale i cui trattamenti sono acarico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquotedi contribuzione».

I commi 22 e 23 dell’articolo 4 prevedevanouna delega legislativa al Governo diretta alla armonizzazionedei regimi pensionistici, delega che di seguito non è stataesercitata.4.3.

Le aliquote contributive rimanevano, per questa via,distinte per le Università statali e le Università non statali.5.

Si è giunti alla parificazione delle aliquote di contribuzionetra Università statali e non statali con l’art. 1, comma 565, dellalegge 178 del 2020 che ha previsto, al primo periodo: «Ai finidell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatoridelle università non statali legalmente riconosciute, a decorreredal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamentodel trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con iNumero registro generale 9784/2025medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026personale in servizio presso le università statali».Data pubblicazione 10/05/20265.1.

La disposizione ha richiamato, significativamente, ilcomma 1 dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questavia, la disposizione che già consentiva di applicare per iprofessori e i ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Condisposizione innovativa e applicabile solo per l’avvenire, lanorma ha parificato l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatoriuniversitari in servizio presso le università non statali a quellain vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stessecategorie di personale in servizio presso le università statali.5.2.

L’aliquota è, così, divenuta pari al 33% e si legge nellacitata circolare INPS n. 81 del 2021: «come già evidenziato, lalegge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che,dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamentodelle prestazioni pensionistiche tra Università non statalilegalmente riconosciute e Università statali siainderogabilmente la stessa.

Pertanto, il carico contributivocomplessivo per il finanziamento delle prestazionipensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro epersonale dipendenteappartenente alla categoria dei professori universitari ericercatori è, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] non statalilegalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% dellacontribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personaledipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazioneuniversitaria-datrice di lavoro)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/20266.

Come discende dai passaggi normativi appena ricostrNuuimteir,o ldai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026contribuzione versata nella misura del 33% per il periodo 2016– 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] era superiore aquella dovuta dalle Università non statali legalmentericonosciute per le quali, fino a tutto il 2020, persisteva il dirittoa una aliquota inferiore.

Pertanto quanto versato in eccesso peril medesimo titolo rappresenta un indebito.

Per questa via ilTribunale di Napoli ha accolto la domanda di ripetizione svoltadall’odierna ricorrente.7.

L’INPS, tuttavia, critica la decisione della Corte di Appello,che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado,assumendo che la ripetizione dell’indebito sarebbe preclusa daltenore del secondo periodo del comma 565 dell’art. 1 dellalegge 178 del 2020.7.1.

La disposizione recita: «restano acquisite alla gestione diriferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioniversate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore dellapresente legge».7.2.

La disposizione non assume, ad avviso del Collegio, unsignificato di preclusione delle istanze di ripetizionedell’indebito avanzate dalle Università non statali che abbianoversato l’aliquota superiore, peraltro a fronte di richiesteprovenienti dall’INPS che avevano dato luogo a contenziosi,della efficacia delle contribuzioni versate, per il periodoprecedente e secondo una aliquota minore, dalle Università nonstatali.7.3.

In tal senso si consideri che il terzo periodo vale a definireil senso della disposizione dal momento che, consapevole deimaggiori oneri per il bilancio dell’ente previdenziale derivanti«dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota diNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026computo relativa ai trattamenti di quiescenza» provvNeumdeero dai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026coprirli tramite uno stanziamento dal bilancio dello Stato.Appare evidente che la disposizione, confermata l’efficacia aifini previdenziali della, minore, aliquota corrisposta fino al 2020dalle Università non statali, e cioè dell’aliquota pari al 26%,provvede a coprire gli oneri che ne derivano per il bilanciodell’INPS.7.4.

La ragione della disposizione risiede, allora, nella confermadella efficacia della contribuzione per gli anni precedenti, che èassicurata nonostante la minore entità degli stessi, enell’approntamento della copertura degli oneri che derivanodalla scelta in questione.7.5.

Non può ritenersi che l’interpretazione così definita circa ilsecondo periodo del comma 565 valga a privare di significatoinnovativo la disposizione atteso che il significato si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica la aliquotacontributiva dovuta dalle Università non statali a quella dovutaalle Università statali a decorrere dal 2021, stabilisce chenonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazioni e si occupadi predisporre il conseguente stanziamento per far fronte aimaggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primo e delsecondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.7.6.

Il secondo periodo non si riferisce ad eventuali pagamentiindebiti e non ne preclude la ripetizione; nessun riferimento alconcetto di indebito è presente nella disposizione.L’interpretazione secondo la quale la disposizione del secondoperiodo sarebbe preclusiva della ripetizione di indebito nonNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026trova riscontro nella dizione letterale della norma e nemNummeeron doi r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026nella sua lettura sistematica, da operarsi in connessione con ledisposizioni che la precedono e che la seguono.

Taleinterpretazione finirebbe, poi, per attribuire alla disposizione unchiaro significato discriminatorio perché varrebbe ad imporre,peraltro in via retroattiva, ad alcune Università non stataliadeguatesi alle richieste dell’INPS, una aliquota superiorerispetto a quella versata dalle altre Università non statali nellostesso periodo, quindi si tratterebbe di una interpretazionecontraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e di nondiscriminazione.

Come rilevato, si tratta tuttavia di unainterpretazione che non è imposta dal tenore della norma e,pertanto, non vi è luogo alla rimessione della disposizione allaCorte costituzionale perché essa può e deve essere interpretatain un senso diverso da quello che giustificherebbe il dubbio dilegittimità costituzionale.8.

La sentenza impugnata si è conformata ai principiesposti e, pertanto, va esente da censure.9. il ricorso deve essere respinto.10.

La novità della questione trattata giustifica lacompensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa le spese di lite tra le parti;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QNuumaerro tdai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026Sezione civile, del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrente -937 controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagliData pubblicazione 10/05/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3304/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 430/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso chiedendo sollevarsiquestione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565,della legge 178/2020 e, in subordine, per l’accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente;1. L’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,conveniva in giudizio l’INPS e il Ministero dell’economia e dellefinanze e chiedeva: condannare l’INPS alla restituzione infavore dell’Università ricorrente, previo accertamento delrelativo diritto, delle somme, come quantificate in atti e pari adeuro 1.917.800,77 dalla stessa Università indebitamenteversate quali maggiori oneri contributivi per il proprio personaledocente, per il periodo 2016-2020, erroneamente calcolati inbase all’aliquota superiore prevista per il personale stataleanziché in base a quella inferiore prevista per il corrispondentepersonale delle università non statali; accertare e dichiarare ildiritto dell’Università ricorrente alla copertura di tali differenzecontributive, per il periodo 2016-2020, dall’appositoNumero registro generale 9784/2025trasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale, così [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026come previsto per tutti gli altri atenei non statali dall’art. 1,Data pubblicazione 10/05/2026comma 565, della legge n. 178 del 2020.1.1. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda. Il Ministero dell’economia e delle finanze si costituivain giudizio contestando la domanda e chiedendo dichiararsi ilproprio difetto di legittimazione passiva.1.2. Con la sentenza 692/2023 il Tribunale di Napoli, sezionelavoro, accoglieva la domanda, dichiarava il diritto della partericorrente alla ripetizione delle somme indebitamente versate econdannava l’INPS alla corresponsione di esse nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA]; dichiarava anche ildiritto della Università ricorrente alla copertura delle differenzecontributive, per il periodo 2016-2020, dall’appositotrasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale, cosìcome previsto per tutti gli altri atenei non statali dall’art. 1,comma 565, della legge n. 178 del 2020.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS.L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio disecondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. IlMinistero dell’economia e delle finanze si costituiva nel giudiziodi appello ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.2.1. Con la sentenza n. 3304/2024 depositata in data24/10/2024 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,rigettava l’appello.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un solo motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] OrsolaBenincasa si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituitoribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva ecomunque aderendo al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/20254. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026chiedendo alla Corte di rimettere alla Corte costituzionale laData pubblicazione 10/05/2026questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565,secondo periodo, della legge n. 178 del 2020 per contrasto conl’art. 3 Cost. e, in via subordinata, accogliersi il ricorso.5. La parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.6. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti,il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 edell’art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243 e dell’art. 1, comma565 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.. La parte ricorrente critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha interpretato l’art. 1, comma565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 escludendo che ladisposizione preveda l’irripetibilità delle somme versate ineccesso dall’Università e che traggono la loro ragione d’esserenel differenziale contributivo scaturente dall’applicazionedell’aliquota del 33.00%, prevista per il personale delleUniversità statali, e non di quella del 26.20%, prevista per ilpersonale delle università non statali fino alla novella del 2020.Secondo la parte ricorrente l’interpretazione offerta dalla Cortedi Appello condurrebbe a una interpretazione abrogante delladisposizione contenuta dall’art. 1, comma 565, secondoperiodo, della legge 178/2020 «Infatti, non è datocomprendere come dalla lettura di un testo normativo di siffattotenore, “restano acquisite alla gestione di riferimento econservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodiNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026anteriori alla data di entrata in vigore della presente legNgueme”r,o dsi ir accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026possa evincere l’irrilevanza giuridica della disposizione ai finidell’ammissibilità o meno della domanda di ripetizione diindebito contributivo proposta dall’Università».2. Al fine di delibare l’articolato motivo di doglianza e digiungere alla esatta interpretazione della disposizione di cuiall’art. 1, comma 565, della legge 178/2020 della quale sidenuncia la violazione e falsa applicazione è, ad avviso delCollegio, necessario ricostruire le norme succedutesi conriguardo alla aliquota previdenziale imposta alle Università nonstatali per la contribuzione a favore di docenti e ricercatori.3. L’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primocomma: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari inservizio presso le università non statali si applica, ai fini deltrattamento di quiescenza, la disciplina prevista per idipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sultrattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari delloStato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni edintegrazioni, quando ciò sia previsto da apposita normastatutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento diquiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista peril personale delle università statali».3.1. Tale disposizione prevedeva, dunque, a decorrere dal 21agosto 1991 data di entrata in vigore della legge, l’applicabilitàai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza,della disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tantoera subordinato all’adozione di una modifica statutaria da partedelle Università non statali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/20253.2. Si trattava di una norma che disciplinava, nel medesimo [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026contesto e in via specifica e derogatoria, anche il profilo dellaData pubblicazione 10/05/2026contribuzione; il secondo comma dell’art. 2 prevedeva, infatti:«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,le università non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n.177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alversamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».3.3. L’entità della percentuale di contribuzione si può evinceredalla Circolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita inproposito: «La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2,prevede che le Università non statali legalmente riconosciute,che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4,comma 4, della predetta legge, versano in un apposito contodel Ministero del Tesoro ([OSCURATO:PERSONA]) unacontribuzione complessiva ai fini pensionistici, risultante dallasomma tra la ritenuta a carico del personale dipendente,prevista nella misura fissata dall’articolo 13 della legge 29aprile 1976, n. 177, soggetta nel tempo a vari aggiornamenti(da ultimo l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006,n. 296), nella misura dell’8,80% (aliquota vigente) dellacontribuzione imponibile, e la contribuzione a carico delleUniversità-datrici di lavoro, pari al doppio dell’importo dellaritenuta stessa (aliquota del 17,60% della contribuzioneimponibile)».4. Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 cheall’art. 2, comma 1, stabiliva: «1. Con effetto dal 1 gennaioNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/20261996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separaNtuam erdo edi ir accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché allealtre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sonoa carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4,del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».4.1. Anche questa disposizione, al comma 2, confermava unregime speciale quanto alle aliquote di contribuzione delleamministrazioni non statali e prevedeva: «[OSCURATO:PERSONA] sono tenute al versamento di una contribuzione,rapportata alla base imponibile, per un'aliquota difinanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cuiall'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 puntipercentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. [..]. Perle categorie di personale non statale i cui trattamenti sono acarico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquotedi contribuzione». I commi 22 e 23 dell’articolo 4 prevedevanouna delega legislativa al Governo diretta alla armonizzazionedei regimi pensionistici, delega che di seguito non è stataesercitata.4.3. Le aliquote contributive rimanevano, per questa via,distinte per le Università statali e le Università non statali.5. Si è giunti alla parificazione delle aliquote di contribuzionetra Università statali e non statali con l’art. 1, comma 565, dellalegge 178 del 2020 che ha previsto, al primo periodo: «Ai finidell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatoridelle università non statali legalmente riconosciute, a decorreredal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamentodel trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con iNumero registro generale 9784/2025medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 13600/2026personale in servizio presso le università statali».Data pubblicazione 10/05/20265.1. La disposizione ha richiamato, significativamente, ilcomma 1 dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questavia, la disposizione che già consentiva di applicare per iprofessori e i ricercatori universitari in servizio presso leuniversità non statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato. Condisposizione innovativa e applicabile solo per l’avvenire, lanorma ha parificato l'aliquota contributiva di finanziamento deltrattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatoriuniversitari in servizio presso le università non statali a quellain vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stessecategorie di personale in servizio presso le università statali.5.2. L’aliquota è, così, divenuta pari al 33% e si legge nellacitata circolare INPS n. 81 del 2021: «come già evidenziato, lalegge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che,dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamentodelle prestazioni pensionistiche tra Università non statalilegalmente riconosciute e Università statali siainderogabilmente la stessa. Pertanto, il carico contributivocomplessivo per il finanziamento delle prestazionipensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro epersonale dipendenteappartenente alla categoria dei professori universitari ericercatori è, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] non statalilegalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% dellacontribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personaledipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazioneuniversitaria-datrice di lavoro)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/20266. Come discende dai passaggi normativi appena ricostrNuuimteir,o ldai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026contribuzione versata nella misura del 33% per il periodo 2016– 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] era superiore aquella dovuta dalle Università non statali legalmentericonosciute per le quali, fino a tutto il 2020, persisteva il dirittoa una aliquota inferiore. Pertanto quanto versato in eccesso peril medesimo titolo rappresenta un indebito. Per questa via ilTribunale di Napoli ha accolto la domanda di ripetizione svoltadall’odierna ricorrente.7. L’INPS, tuttavia, critica la decisione della Corte di Appello,che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado,assumendo che la ripetizione dell’indebito sarebbe preclusa daltenore del secondo periodo del comma 565 dell’art. 1 dellalegge 178 del 2020.7.1. La disposizione recita: «restano acquisite alla gestione diriferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioniversate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore dellapresente legge».7.2. La disposizione non assume, ad avviso del Collegio, unsignificato di preclusione delle istanze di ripetizionedell’indebito avanzate dalle Università non statali che abbianoversato l’aliquota superiore, peraltro a fronte di richiesteprovenienti dall’INPS che avevano dato luogo a contenziosi,della efficacia delle contribuzioni versate, per il periodoprecedente e secondo una aliquota minore, dalle Università nonstatali.7.3. In tal senso si consideri che il terzo periodo vale a definireil senso della disposizione dal momento che, consapevole deimaggiori oneri per il bilancio dell’ente previdenziale derivanti«dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota diNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026computo relativa ai trattamenti di quiescenza» provvNeumdeero dai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026coprirli tramite uno stanziamento dal bilancio dello Stato.Appare evidente che la disposizione, confermata l’efficacia aifini previdenziali della, minore, aliquota corrisposta fino al 2020dalle Università non statali, e cioè dell’aliquota pari al 26%,provvede a coprire gli oneri che ne derivano per il bilanciodell’INPS.7.4. La ragione della disposizione risiede, allora, nella confermadella efficacia della contribuzione per gli anni precedenti, che èassicurata nonostante la minore entità degli stessi, enell’approntamento della copertura degli oneri che derivanodalla scelta in questione.7.5. Non può ritenersi che l’interpretazione così definita circa ilsecondo periodo del comma 565 valga a privare di significatoinnovativo la disposizione atteso che il significato si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica la aliquotacontributiva dovuta dalle Università non statali a quella dovutaalle Università statali a decorrere dal 2021, stabilisce chenonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazioni e si occupadi predisporre il conseguente stanziamento per far fronte aimaggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primo e delsecondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.7.6. Il secondo periodo non si riferisce ad eventuali pagamentiindebiti e non ne preclude la ripetizione; nessun riferimento alconcetto di indebito è presente nella disposizione.L’interpretazione secondo la quale la disposizione del secondoperiodo sarebbe preclusiva della ripetizione di indebito nonNumero registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026trova riscontro nella dizione letterale della norma e nemNummeeron doi r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026nella sua lettura sistematica, da operarsi in connessione con ledisposizioni che la precedono e che la seguono. Taleinterpretazione finirebbe, poi, per attribuire alla disposizione unchiaro significato discriminatorio perché varrebbe ad imporre,peraltro in via retroattiva, ad alcune Università non stataliadeguatesi alle richieste dell’INPS, una aliquota superiorerispetto a quella versata dalle altre Università non statali nellostesso periodo, quindi si tratterebbe di una interpretazionecontraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e di nondiscriminazione. Come rilevato, si tratta tuttavia di unainterpretazione che non è imposta dal tenore della norma e,pertanto, non vi è luogo alla rimessione della disposizione allaCorte costituzionale perché essa può e deve essere interpretatain un senso diverso da quello che giustificherebbe il dubbio dilegittimità costituzionale.8. La sentenza impugnata si è conformata ai principiesposti e, pertanto, va esente da censure.9. il ricorso deve essere respinto.10. La novità della questione trattata giustifica lacompensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa le spese di lite tra le parti;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9784/2025Numero sezionale 937/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della QNuumaerro tdai r accolta generale 13600/2026Data pubblicazione 10/05/2026Sezione civile, del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 13600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris