CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18942/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine penale responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dan'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e dena socrima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consiglie e estensore Il PresidenteFrancescò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 26 À 2026 2