CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtft-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commesso in data 10 febbraio 2016 in Genova e giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 4 ottobre 2016, definitiva il 5 luglio 2017; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 21 gennaio 2017 in Genova e giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 7 novembre 2017, definitiva il 23 febbraio 2018; 3) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 9 agosto 2017 in Genova e giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 15 settembre 2017, definitiva il 30 novembre 2017; 4) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 15 febbraio 2018 in Genova e giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 9 marzo 2018, definitiva il 24 aprile 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, aveva già rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati sub 1, 3 e 4; che, pertanto, tale circostanza impediva di ricondurre a un medesimo disegno criminoso tali reati, anche con riferimento al reato sub 2, in forza della c.d. proprietà transitiva del reato continuato. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 3 e 4 e il reato sub 2 in forza della c.d. proprietà transitiva del reato continuato. Secondo il ricorrente, invece, tale principio può trovare applicazione solo quando il giudice della cognizione abbia escluso il vincolo della continuazione tra reati a loro volta riuniti ex art. 81 cod. pen. con un terzo reato. Nel caso di specie, tuttavia, il vincolo della continuazione era stato escluso da precedente giudice dell'esecuzione (e non della cognizione) e il reato sub 2 non era mai stato oggetto di valutazione in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). è, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Per arginare richieste meramente dilatorie, con tale limite si è inteso creare un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva, emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantíbus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta, è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione solo quando si fondi su nuovi elementi. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.Giova, altresì, evidenziare che, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati. In tali casi, quindi, in applicazione dei principi sopra evidenziati, il giudice dell'esecuzione adito non può omettere di verificare se l'istanza di applicazione in sede esecutiva del reato continuato sia meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta, non solo avente a oggetto i medesimi reati, ma anche i reati che, a loro volta, sono stati già avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto della nuova istanza. Infatti, l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie (scilicet: ciascun reato), partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri e residui reati. Tale relazione tra i reati si connota proprio in forza della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati - in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. La proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso. Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hínc et inde connessi per continuazione (Sez. 1, n. 17881 del 14/2/2017, Andreoli, non mass. sul punto). 1.2. Nel caso di specie, quindi, va evidenziato che il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento dell'Il settembre 2019 aveva già escluso il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 3 e 4, rilevando che tra gli stessi non vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso. Nel provvedimento impugnato, pertanto, il giudice di merito ha correttamente ritenuto di non poter accogliere la richiesta, posto che il ricorrente si era limitato a chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza, non essendo stata presentata una richiesta subordinata e limitata a singoli gruppi di reati.La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi, posto che non avrebbe potuto riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato sub 2 e gli altri reati oggetto dell'istanza, per i quali era già intervenuto un provvedimento di rigetto. L'efficacia preclusiva del giudicato derivante dall'esclusione della continuazione tra due o più reati, infatti, si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della