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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12811/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 158 09 / 20 24 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede d i [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per delega unita al ricorso, dagli Avv.tiRAIMONDO FULCHERI e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 391/2024della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,depositata il 6 febbraio 2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. un avviso di accertamento con il quale, a seguito di articolate indagini sulla movimentazione bancaria dei soci e di loro familiari, recuperava a tassazione maggiori redditi per l’anno di imposta 2008a fini Irap, Ires e Iva; per le rispettive quote di partecipazione furono notificati i relativi avvisi alla socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] e al socio accomandante [OSCURATO:PERSONA].

Gli furono tutti impugnati presso i giudici territorialmente competenti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], impugnò l’avviso notificato al proprio dante causa, concernente il suo reddito d a partecipazione , innanzi alla Corte di giustizia tributariadi Milano, che respinse il ricorso.

2. Successivamente, la medesima depositò atto di intervento volontario nel giudizio che pendeva innanzi alla stessa Corte, relativo alla società ed a [OSCURATO:PERSONA]; detto giudizio si concluse poi con la declaratoria di estinzione nei confronti delle originarie parti private, sul rilievo del fatto che, nelle more, la società aveva definito la pendenza mediante sanatoria ai sensi dell’art. 6 del d.l.n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] appellò detta sentenza lamentandoche i giudici non si erano pronunciati sui motivi del ricorso presentato dalla società, come da lei richiesto in sede di intervento, e che, pertanto, gli effetti della pretesa creditoria sarebbero ricaduti solo su di lei, che aveva scelto di non aderire alla sanatoria.

Con la sentenza indicata, la Corte di Giustizia tributaria della Lombardia ha respinto l’appello, osservando, per quanto in questa sede ancora di interesse, che la doglianza della contribuente relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale era infondata , poiché agli atti del fascicolo di primo grado vi era prova di numerosi incontri che si erano tenuti tra le parti, nel corso dei quali la società avrebbe ben potuto produrre i documenti che peraltro, nel corso del giudizio, avevano poiportato alla riduzione in autotutela della pretesa.

3. Detta sentenza è stata impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il 9 ottobre 2024 la Consiglier a delegat a della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380- biscod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; è stata così fissata udienza camerale per la discussione, in prossimità della quale laricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione dell’art.12, comma 7, della l. n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis.

La ricorrente osserva di aver eccepito la violazione della norma evocatafin dall’instaurazione del contenzioso, sul rilievo del fatto che al termine della verifica prodromica all’accertamento non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle operazioni mentre, in realtà, dalla lettura degli atti risultava che le operazioni si erano concluse il 10 ottobre 2014 e l’atto impositivo recava sottoscrizione nel successivo giorno 5 dicembre.

Ha rilevato inoltre – quanto alla prova di resistenza, resa necessaria dal fatto che si verteva in ipotesi di accertamento “a tavolino” con ripresa anche a fini Iva – che la società, nel corso del successivo accertamento con adesione, aveva prodotto alcuni documenti all’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi ridotto la propria pretesa in autotutela.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Com’è noto, e come la giurisprudenza di questa Corte afferma da tempo (v.

Cass., Sez.

U, n. 24823/2015e numerose altre seguenti), l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell'atto impositivo, per i soli tributi armonizzati, e sempreché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

Al di fuori di tale perimetro –e fino alla successiva entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, che ha inserito nella l. n.212/2000 l’art. 6 - bis in tema di contraddittorio preventivo , ma che non è applicabile ratione temporis ai fatti di causa – non sussiste alcun obbligo sanzionabile a carico dell’[OSCURATO:PERSONA].

2.2. Di tanto, del resto, appare ben cognita la ricorrente, la quale sostiene però che, nel caso di specie, occorrerebbe aver riguardo al fatto che l’accertamento svolto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] concerneva anche l’Iva.

Questa Corte, al riguardo, ha tuttavia affermato che, in tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 , non opera anche nei confronti del socio La posizione di quest’ultimo, infatti, è autonomarispetto a quella della societàe tale rilievo non risulta scalfito dal fatto che l’ esistenza dell’accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto per l'accertamento nei confronti dei soci, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili(v.

Cass. n. 18854/2020; Cass. n. 18383/2020).

3. Il ricorso va dunque respinto.

La ricorrente vacondannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

La stessa vainoltre condannata, ai sensidell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art.380- bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pureliquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, oltre ad € 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., e ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 158 09 / 20 24 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede d i [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per delega unita al ricorso, dagli Avv.tiRAIMONDO FULCHERI e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 391/2024della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,depositata il 6 febbraio 2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. un avviso di accertamento con il quale, a seguito di articolate indagini sulla movimentazione bancaria dei soci e di loro familiari, recuperava a tassazione maggiori redditi per l’anno di imposta 2008a fini Irap, Ires e Iva; per le rispettive quote di partecipazione furono notificati i relativi avvisi alla socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] e al socio accomandante [OSCURATO:PERSONA]. Gli furono tutti impugnati presso i giudici territorialmente competenti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], impugnò l’avviso notificato al proprio dante causa, concernente il suo reddito d a partecipazione , innanzi alla Corte di giustizia tributariadi Milano, che respinse il ricorso. 2. Successivamente, la medesima depositò atto di intervento volontario nel giudizio che pendeva innanzi alla stessa Corte, relativo alla società ed a [OSCURATO:PERSONA]; detto giudizio si concluse poi con la declaratoria di estinzione nei confronti delle originarie parti private, sul rilievo del fatto che, nelle more, la società aveva definito la pendenza mediante sanatoria ai sensi dell’art. 6 del d.l.n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] appellò detta sentenza lamentandoche i giudici non si erano pronunciati sui motivi del ricorso presentato dalla società, come da lei richiesto in sede di intervento, e che, pertanto, gli effetti della pretesa creditoria sarebbero ricaduti solo su di lei, che aveva scelto di non aderire alla sanatoria. Con la sentenza indicata, la Corte di Giustizia tributaria della Lombardia ha respinto l’appello, osservando, per quanto in questa sede ancora di interesse, che la doglianza della contribuente relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale era infondata , poiché agli atti del fascicolo di primo grado vi era prova di numerosi incontri che si erano tenuti tra le parti, nel corso dei quali la società avrebbe ben potuto produrre i documenti che peraltro, nel corso del giudizio, avevano poiportato alla riduzione in autotutela della pretesa. 3. Detta sentenza è stata impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il 9 ottobre 2024 la Consiglier a delegat a della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380- biscod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; è stata così fissata udienza camerale per la discussione, in prossimità della quale laricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione dell’art.12, comma 7, della l. n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis. La ricorrente osserva di aver eccepito la violazione della norma evocatafin dall’instaurazione del contenzioso, sul rilievo del fatto che al termine della verifica prodromica all’accertamento non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle operazioni mentre, in realtà, dalla lettura degli atti risultava che le operazioni si erano concluse il 10 ottobre 2014 e l’atto impositivo recava sottoscrizione nel successivo giorno 5 dicembre. Ha rilevato inoltre – quanto alla prova di resistenza, resa necessaria dal fatto che si verteva in ipotesi di accertamento “a tavolino” con ripresa anche a fini Iva – che la società, nel corso del successivo accertamento con adesione, aveva prodotto alcuni documenti all’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi ridotto la propria pretesa in autotutela. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. Com’è noto, e come la giurisprudenza di questa Corte afferma da tempo (v. Cass., Sez. U, n. 24823/2015e numerose altre seguenti), l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell'atto impositivo, per i soli tributi armonizzati, e sempreché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Al di fuori di tale perimetro –e fino alla successiva entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, che ha inserito nella l. n.212/2000 l’art. 6 - bis in tema di contraddittorio preventivo , ma che non è applicabile ratione temporis ai fatti di causa – non sussiste alcun obbligo sanzionabile a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Di tanto, del resto, appare ben cognita la ricorrente, la quale sostiene però che, nel caso di specie, occorrerebbe aver riguardo al fatto che l’accertamento svolto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] concerneva anche l’Iva. Questa Corte, al riguardo, ha tuttavia affermato che, in tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 , non opera anche nei confronti del socio La posizione di quest’ultimo, infatti, è autonomarispetto a quella della societàe tale rilievo non risulta scalfito dal fatto che l’ esistenza dell’accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto per l'accertamento nei confronti dei soci, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili(v. Cass. n. 18854/2020; Cass. n. 18383/2020). 3. Il ricorso va dunque respinto. La ricorrente vacondannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. La stessa vainoltre condannata, ai sensidell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art.380- bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pureliquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, oltre ad € 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., e ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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