CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -elettivamente domiciliate in Bolzano , alla piazza Walther, n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ramirez che ha nno indicato i rispettivi indirizz i di p.e.c. e che l e rappresentanoe difendono in virtù di procur e special i su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso l’ordinanza n. 52 de l 3 febbraio 2025 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso l’ordinanza n. 52 pubblicata in data (lunedì) 3 febbraio 2025 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,ricorso notificato in data lunedì 7 aprile 2025; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha riferito (cfr. ricorso, pag. 1) che l’ordinanza n. 52 pubblicata in data 3 febbraio 2025 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, gli è stata notificata in data (giovedì)6 febbraio 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato in data 16 maggio 2025 controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile, improcedibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 3.Il P.M. ha formulato conclusioni scritte; ha chiesto rigettarsi il ricorso. Le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è improcedibile exart. 369, 2° co., n. 2), cod. proc. civ., siccome l’Ente comunale ricorrente non ha provveduto al deposito, entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, di copia autentica dell’ordinanza n. 52 del 3 febbraio 2025 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la relazione di notificazione. 5.Va debitamente premessa l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 21349 (Rv.665188 - 01). Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, 1° co., cod. proc. civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente. Cfr. Cass.29.4.2025, n. 11319, in tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, 1° co., cod. proc. civ., ilricorrente ha l’onere di depositare, ai sensi del n. 2 del 2° co.dell’art. 369 cit., unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l’avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all’art. 372 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività delricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l’avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività delricorso). Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione, proposto nel termine “breve” di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita -nei termi ni di cui all’art. 369, 1° co., cod. proc. civ. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (cfr. Cass. sez. lav. 12.2.2020, n. 3466). Ovvero l’insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, 2° co., n. 2), cod. proc. civ., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, 3° co., cod. proc. civ. ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.)- mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. sez. un. 6.7.2022, n. 21349 (Rv.665188 - 02)) . Ovvero l’insegnamento secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, 2° co., n. 2), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile, ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 30.4.2019, n. 11386). 6.Alla luce della enunciata elaborazione si evidenzia quanto segue. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato in ricorso che l’ordinanza n. 52 pubblicata in data 3 febbraio 2025 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,gli è stata notificata in data (giovedì) 6 febbraio 2025 ai fini evidentemente del decorso del termine “breve” (cfr. ricorso, pag. 1). Non è dato in alcun modo rinvenire agli atti la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione (in data 6.2.2025) d a d eposita re unitamente al ricorso -si ribadisce – nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell’art. 369 cod. proc. civ. Non è dato rinvenire la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione neppure agli atti dellecontroricorrenti. Del resto, la cancelleria con attestazione in data 5 marzo 2006 ha dato atto che, “controllato il contenuto del fascicolo telematico, non è stato rinvenuto il deposito da parte del Ricorrente della prova della notifica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione”. 7.Su tale scorta ulteriormente si rileva quanto segue: il ricorso per cassazione risulta notificato in data lunedì 7 aprile 2025 (in ogni caso,nell’anno 2025 Pasqua è stata il 20 aprile); a far data dal dì – lunedì 3 febbraio 2025 – di pubblicazione dell’ordinanza impugnata il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso coincideva con il giorno venerdì 4 aprile 2025; il ricorso – a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza – è stato quindi notificatonel primo giorno successivo (7.4.2025, tenuto conto dell’art. 155, 4° co. e 5° co., cod. proc. civ.)alla scadenza del termine di sessanta giorni a far data dal 3 febbraio2025. 8. In dipendenza dell’improcedibilità del ricorso il ricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA] va condannato a rimborsare allecontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 9.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alle controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026. Il presi