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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 29314/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10263/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa indivi- dualeCapitan Hook di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tem- pore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- LANI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 154/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- CONA,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale , in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott.; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 8/02/2022, la Corte d’appello di An- cona,in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] gnanoe in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rilevain questa sede – dopo aver accertato che il contratto di locazione diun arenile intercorso tra la medesima Lucignano (in qualità di con- duttrice)e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) ebbe ripetutamentea rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) – ha qualificato la comuni- cazioneinviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 allastregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente at- testandola cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022. 2.A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averpreliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla primascadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in as- senzadi disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione aut omatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendodalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lostesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità supe- ratada orientament i successivi. 3.Ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapportode quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rin- venuto,nella citata comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapportoalla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta datadel 27 maggio 2022. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualetitolare dell’impresa personale [OSCURATO:PERSONA], pro pone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, pro- ponendo,a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 6.La causa è stata trattenuta in decisione alla adunanza camerale della Sesta Sezione del 6/12/2022, sulla proposta di definizione del relatoreemessa ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c..

7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria per l’udienzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

8. Co n ordinanza interlocutoria n. 4556 del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione in udienzapubblica. 9.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, instando per l’accoglimen to del ricorso incidentale, con as- sorbimentodel ricorso principale.

Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

10. Con atto congiuntamente sottoscritto in data 8/9/2023, en- trambele parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi, prin- cipale e incidentale, e di accettare le rinunce dell a controparte con compensazionedelle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinun- cia.

2. Infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Cortedi cassazione (in epoca anteriore al la celebrazione dell’udienza pubblica) entrambe le parti hanno depositato in Cancelleria un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi e di reciproca accettazione della rinuncia, debitamente sottoscritto, con compensazione delle spesedi lite. 3.Si tratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonee a determinare l’effettodell’estinzione del processo di cassazione. 4.Ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. non si deve pronun- ciaresulle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiaraestinto il giudizio di cassazione per rinunci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10263/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa indivi- dualeCapitan Hook di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tem- pore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- LANI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 154/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- CONA,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale , in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott.; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 8/02/2022, la Corte d’appello di An- cona,in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] gnanoe in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rilevain questa sede – dopo aver accertato che il contratto di locazione diun arenile intercorso tra la medesima Lucignano (in qualità di con- duttrice)e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) ebbe ripetutamentea rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) – ha qualificato la comuni- cazioneinviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 allastregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente at- testandola cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022. 2.A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averpreliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla primascadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in as- senzadi disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione aut omatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendodalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lostesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità supe- ratada orientament i successivi. 3.Ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapportode quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rin- venuto,nella citata comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapportoalla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta datadel 27 maggio 2022. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualetitolare dell’impresa personale [OSCURATO:PERSONA], pro pone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, pro- ponendo,a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 6.La causa è stata trattenuta in decisione alla adunanza camerale della Sesta Sezione del 6/12/2022, sulla proposta di definizione del relatoreemessa ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.. 7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria per l’udienzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. Co n ordinanza interlocutoria n. 4556 del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione in udienzapubblica. 9.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, instando per l’accoglimen to del ricorso incidentale, con as- sorbimentodel ricorso principale. Udienzadel21 settembre 2023 - R.G. n. 10263/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 10. Con atto congiuntamente sottoscritto in data 8/9/2023, en- trambele parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi, prin- cipale e incidentale, e di accettare le rinunce dell a controparte con compensazionedelle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinun- cia. 2. Infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Cortedi cassazione (in epoca anteriore al la celebrazione dell’udienza pubblica) entrambe le parti hanno depositato in Cancelleria un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi e di reciproca accettazione della rinuncia, debitamente sottoscritto, con compensazione delle spesedi lite. 3.Si tratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonee a determinare l’effettodell’estinzione del processo di cassazione. 4.Ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. non si deve pronun- ciaresulle spese di lite. P.Q.M. Dichiaraestinto il giudizio di cassazione per rinunci
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