CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 62C71 Z604M, in qualità dierede, con beneficio di inventario, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-intervenuta–controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;– intimata –avversoNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026la sentenza n. 7000/2016, pronunciata in data 27/09/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il17/11/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n.RCD1001618, notificato il 10/12/2001, con il quale rideterminava ilreddito d’impresa in lire 231.733.000, ai fini IRPEF, ed in lire79.030.000, ai fini del contributo del [OSCURATO:PERSONA], aseguito di verifica fiscale compiuta nel 1995 nei confronti della societàCretas S.r.l., nel corso della quale emergeva che due fatture, per unimponibile pari a lire 100.000.000 ciascuna oltre IVA, dovevanoritenersi riferite ad operazioni inesistenti.2. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale rilevando, tra l’altro, che l’imponibile di cui alledue fatture oggetto di accertamento era confluito nel contoeconomico dell’anno 1995, concorrendo a determinare il redditod’impresa dichiarato, con conseguente duplicazione dell’elemento diricavo per lire 200.000.000, trattandosi di fatture emesse e non difatture di acquisto, il cui imponibile avrebbe costituito un’indebitadetrazione di costo per effetto della dedotta inesistenza delleoperazioni.[OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorsodel contribuente, in assenza di elementi volti a dimostrare lacorrettezza di quanto riportato in contabilità in relazione alleoperazioni considerate inesistenti.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettaval’appello del contribuente ritenendo che non vi fosse la prova delNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026pagamento delle fatture e che fossero emersi elementi presuntivi daiquali evincere l’inesistenza delle operazioni.4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione iscritto al n.R.G. 908/2010 e la Corte di cassazione con ordinanza n. 934/2016accoglieva il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassava lasentenza n. 131/06/2008 e rinviava alla Commissione TributariaRegionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.5. Nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di ricorso del31/3/2016 ed iscritto al n. 3488/2016, la Commissione TributariaRegionale del Lazio, con sentenza n. 7000/2016, rigettava l’appelloproposto dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spesedi lite.6. Avverso tale ultima pronuncia il contribuente propone ilpresente ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate, regolarmente edotta del giudizio connotifica via posta del 18/5/2018, è rimasta intimata.7. In data 15/2/2026 si è costituita la ricorrente quale erede delproprio coniuge deceduto.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo del vizio di ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] ha errato poiché ha fondatoil rigetto dell’appello proposto dal ricorrente in sede di giudizio dirinvio sul presupposto che il contribuente avrebbe dovuto dimostrareche, a fronte della corretta registrazione in contabilità di operazionicosti generati dalla medesima operazione inesistente, laddove inveceNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026la ripresa a tassazione riguardava i maggiori ricavi per operazionin. 2/95.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. 600/1973, laddove la CommissioneTributaria Regionale ha ritenuto valida la pretesa erariale fondatasulla rettifica del reddito di impresa dichiarato dal contribuente edeffettuata in misura esattamente pari alle due fatture emesse, inmancanza di prova circa l’omessa annotazione in contabilità dei costiper i lavori relativi alle operazioni inesistenti, erroneamentepronunciando in quanto non vi era mai stata contestazione in ordinealla indeducibilità del costi.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 384 c.p.c. con riferimento al giudicatocostituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 934/2016.La decisione della [OSCURATO:PERSONA] confligge conla statuizione resa dalla Corte di Cassazione legittimando la pretesaerariale sotto il differente profilo della asserita e mai contestataindeducibilità dei costi.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c, la violazione e la falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c.La sentenza impugnata pone le spese del giudizio di cassazione e delgiudizio di rinvio a carico del contribuente liquidandole in euro3.500,00, nonostante la contumacia dell’Agenzia delle entrate nelgiudizio di rinvio, per cui le spese avrebbero dovuto esserecompensate, e l’esito favorevole del giudizio dinanzi alla Corte dicassazione.Numero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/20265. Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni logiche e giuridiche, essendo statidenunciati i vizi di cui all’art. 360, primo comma, num.3 e num.4c.p.c. con riferimento alla medesima questione dei limiti del giudiziodi rinvio che la ricorrente ritiene superati in tema di accertamentoeffettuato ai sensi degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. 600/1973.5.1. Giova premettere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbiaaccolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme didiritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi dellacontroversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella primaipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensidell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dallapronuncia della Corte, senza possibilità di modificare l'accertamento ela valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, ilgiudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma puòanche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivoin relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quellacassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze giàverificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice dirinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto,può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchéla valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in basealle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispettodelle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n.17240; Cass. sez. L - 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez.320/08/2018, n. 2079).Anche nel processo tributario, la previsione dell’art. 63 d.lgs.546/1992 configura il giudizio di rinvio nel perimetro di una struttura“chiusa”, in quanto la posizione delle parti è cristallizzata nei terminiNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali sino algiudizio di cassazione, a seguito dell’efficacia preclusiva dellapronuncia di cassazione con rinvio, non solo rispetto alle questionidedotte dalle parti o rilevate d’ufficio dal giudice ma anche avutoriguardo alle questioni che, ancorché non dedotte o rilevate,costituiscono il necessario presupposto della sentenza.5.4. La Corte nella sentenza n. 934/2016, di annullamento conrinvio, dava atto dei motivi di ricorso così riassumendoli: 1) nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 5 del d.lgs. 545/1993, poiché uno dei componentidel collegio veniva indicato come geometra e, quindi, possessore diun titolo non rientrante tra quelli che consentono la nomina acomponente di Commissione Tributaria; 2) violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 e dell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.: la rettifica fiscale,effettuata in misura corrispondente all’importo delle due fatture peroperazioni ritenute inesistenti, è stata considerata valida nonostanterisulti comprovato che dette fatture sono state regolarmenteregistrate e conseguentemente indicate nella dichiarazione dei redditiquale ricavo corrispondente alla formazione della base imponibile; 3)vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione inrelazione al medesimo punto censurato con il secondo motivo; 4)vizio di ultrapetizione nella parte in cui la sentenza di appello pone lespese del giudizio di primo grado a carico del ricorrente in assenza diuno specifico motivo di censura svolto dall’Agenzia delle entrate nellamemoria di costituzione del giudizio di appello.La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, riteneva fondati ilsecondo ed il terzo ed assorbito il quarto. Con riferimento ai motiviaccolti riteneva sussistente il vizio di omessa motivazione “inrelazione alla circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo cui le dueNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026fatture emesse nei confronti della società Cretas, anche se ritenuterelative ad operazioni inesistenti, sono state regolarmentecontabilizzate quali fatture attive, sono confluite tra i ricavi ed hannoconcorso alla determinazione del reddito dichiarato, di modo che nonè ravvisabile alcuna difformità tra i componenti positivi di redditirisultanti dalle scritture contabili e quelli indicati nella dichiarazione.Sul punto la sentenza impugnata nulla dice, limitandosi a ribadire lafittizietà delle due fatture, circostanza logicamente inconferenterispetto alla allegazione difensiva del ricorrente”.La Corte, quindi, annullava la sentenza di secondo grado per difetto dimotivazione in ordine alla deduzione difensiva innanzi riportata dellaavvenuta contabilizzazione delle fatture attive ritenute inesistenti,rinviando alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversacomposizione, per un nuovo giudizio sul punto.5.5. Si è trattato, dunque, di un rinvio consequenzialeall’annullamento per difetto di motivazione ed il giudice di rinvio haconservato tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e divalutazione della prova che gli competevano in origine quale giudicedel merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperireai difetti argomentativi riscontrati e, dunque, poteva prendere inconsiderazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio liberoconvincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primogiudice e con riferimento a profili ulteriori rispetto a quelli evidenziatidalla Corte in relazione al vizio di motivazione, tenuto conto dellacarenza riscontrata dal giudice di legittimità.5.6. [OSCURATO:PERSONA], quale giudice delrinvio, ha affermato che non è contestato il fatto che le due fatturedimostrazione da parte del contribuente della corretta determinazionedel reddito d’impresa dichiarato non è sufficiente la sola registrazioneNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026delle stesse tra i ricavi in contabilità ed il fatto che abbiano concorsoalla determinazione del reddito d’impresa, in quanto avrebbe dovutoessere fornita la prova che, a fronte della registrazione in contabilitàdelle predette attività inesistenti non fossero stati registrati in uscitacosti per lavori in relazione alle operazioni inesistenti; annotazionepotenzialmente in grado di annullare la registrazione in entrata e,quindi, di ridurre indebitamente il reddito di impresa.[OSCURATO:PERSONA], quindi, quale giudice del rinvio ha rigettatol’appello proposto e condannato il contribuente al pagamento dellespese del giudizio di rinvio e di quello per cassazione affermando che,non avendo il contribuente fornito la dimostrazione della correttadeterminazione del reddito dichiarato, per quanto innanzi esposto,risultava legittima la rettifica induttiva del reddito d’impresadichiarato per l’anno 1995 ai fini IRPEF e SSN e corretto il recupero atassazione della somma di lire 200.00.000 corrispondenteall’imponibile delle predette fatture relative ad operazionioggettivamente inesistenti.Da quanto premesso, alla luce dei principi giurisprudenzialiesposti in ordine all’ambito del giudizio di rinvio, tenuto contodell’annullamento per difetto di motivazione da parte della Corte dicassazione, si evince l’insussistenza di qualsivoglia ultrapetizioneex novo dei fatti già acquisiti, potendo accertare anche ulteriori fattila cui acquisizione nel caso in esame era consentita in baseall’annullamento per difetto di motivazione. Nel caso di specie, cioè,la Commissione era chiamata a esaminare la legittimità dellarideterminazione del reddito di impresa del ricorrente inconsiderazione delle fatture oggetto di verifica fiscale.Numero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026Se dunque è infondata la censura relativa al vizio di ultrapetizioneoggetto del primo motivo di ricorso, le censure di cui al secondo ed alterzo motivo di ricorso colgono nel segno.[OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato allapronuncia n. 934/2016.In particolare, ha sostenuto la legittimità della ripresa atassazione da parte dell’Ufficio per l’importo di lire 200.000.000oggetto delle fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistentiritenendo non sufficiente la regolare annotazione in contabilità per lacorretta determinazione del reddito, non essendo data la prova chenon fossero stati registrati in uscita costi per i lavori portati dallefatture che avrebbero condotto alla riduzione del reddito.Se pur nella vicenda è improprio il riferimento al giudicato, inassenza di statuizione definitiva e poiché nella sentenza diannullamento, con riferimento alla questione controversa, non vi èalcuna decisione assertiva, bensì soltanto una valutazione di carenzadi motivazione della pronuncia che non si è confrontata con laprospettazione difensiva del ricorrente, deve nondimeno ritenersi chenel rivalutare il merito in sede di rinvio la Commissione TributariaRegionale abbia nuovamente reso una pronuncia eccentrica, inquanto affetta dal medesimo deficit argomentativo e motivazionaledella sentenza cassata da questa Corte, atteso che, nuovamente, nonha tenuto conto della prospettazione difensiva del ricorrente che laCorte aveva chiesto di esaminare. Il ricorrente, infatti, avevaevidenziato che la contestazione concerneva fatture attive, e cioè nonrelative ad acquisti, annotate in contabilità e quindi nelladichiarazione dei redditi, e che, pertanto, avendo già concorso, perl’importo corrispondente, confluito quale ricavo nel conto economico,pari a lire 200.000.000, a formare il reddito d’impresa, la ripresaNumero registro generale 12991/2017Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 10814/2026Data pubblicazione 23/04/2026dell’Agenzia doveva ritenersi illegittima, a fronte di una pacificaindeducibilità dei costi.La questione della deducibilità dei costi, dunque, per comeespressa, non coglie la contestazione essenziale del ricorrente per laquale occorre disporre un nuovo esame, essendo state poste afondamento del rigetto del gravame affermazioni apodittiche,incongrue, carenti ed omissione in relazione alla questione oggettodell’ordinanza di rinvio, per quanto innanzi detto.6. L’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo, ilrigetto del primo e l’assorbimento del quarto motivo relativo allespese di lite che dovranno essere regolamentate all’esito, conducealla cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, perché provveda a rivalutare ilmateriale probatorio in atti, tenendo conto dei principi innanzi espostial fine di verificare la corretta determinazione del reddito di impresa afronte di emissione di fatture attive per operazioni inesistenti, ed aregolare le spese dei giudizi di legittimità. P.Q.MLa Corte, rigettato il primo motivo ed assorbito il quarto, accoglie ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]