Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0164_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1
o
febbraio 2023 – BG / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑164/20) (
1
)
«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Comitato consultivo sulle molestie e sulla loro prevenzione nel luogo di lavoro che tratta denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di deputati del [OSCURATO:PERSONA] – Diritto di essere ascoltato – Diniego di comunicazione del rapporto del comitato consultivo – Responsabilità – Danno morale»
1.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Nozione – Decisione che ha completato o modificato i motivi della decisione impugnata – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 27-30)
2.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Domanda di assistenza riguardante asserite molestie psicologiche – Decisione di rigetto adottata in seguito al parere di un comitato consultivo – Diniego dell’amministrazione di comunicare al denunciante il rapporto del comitato consultivo – Illecito – Violazione del diritto di essere ascoltato
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)
(v. punti 35-39, 41, 43-45, 48-53)
3.
Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Decisione dell’amministrazione – Obbligo di motivazione – Portata – Rinvio a un rapporto o a un parere motivato – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 25, comma 2)
(v. punto 40)
4.
Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Potere discrezionale dell’amministrazione – Competenza dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione con delega del potere sanzionatorio al presidente del [OSCURATO:PERSONA] – Conseguenze – Limitazione del margine discrezionale di tale autorità – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, § 3, e 24)
(v. punti 55-60)
5.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno legato alla situazione d’insicurezza, d’incertezza e di sgomento del ricorrente dovuti alla decisione di rigetto della sua domanda di assistenza per molestie psicologiche sopraggiunta in seguito al rifiuto di ascoltarlo
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 65-69)
Dispositivo
1)
La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 20 maggio 2019, recante rigetto della domanda di assistenza presentata da BG, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare a BG un importo di EUR 2500 per il danno morale subìto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 201 del 15.6.2020
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