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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 21706/2023

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Numero registro generale 29614/2021 Numero sezionale 1116/2023 Numero di raccolta generale 21706/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 di perenzione nel 2011.

Dopo il giudizio di legittimità (Cass.4892/2020) che sanciva l’irrilevanza della mancata istanza di prelievo per il computo della durata non ragionevole, la Corte di appello ha: (a) liquidato € 4.200 per equo indennizzo, condannato la soccombente am- ministrazione, in relazione al giudizio di rinvio, a € 915 per compensi (senza rimunerazione della fase istruttoria) e € 27 per esborsi; (b) compensato integralmente le spese dei due precedenti gradi di giudizio (di merito e di legittimità).

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimato il Ministero dell’Economia. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che la compensazione delle spese sia stata disposta senza gravi ed eccezionali ragioni (si de- duce violazione degli artt. 92 co. 2, nella versione vigente nel 2010, e 336 c.p.c.).

Con il secondo motivo si censura che la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio non rechi una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028).

2. - I due motivi si lasciano esaminare contestualmente.

Essi sono fondati nei termini seguenti.

La decisione impugnata è priva di fondamento giuridico adeguato sia quanto a disposizione della compensazione integrale delle spese nei due precedenti gradi, sia quanto alla mancata disposizione di una voce di compenso per la fase istruttoria nella fase di rinvio.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha attribuito un rilievo indebito alla circostanza che, semplicemente in virtù dell'applicazione di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dalla parte pri- vata, sia stato liquidato un indennizzo inferiore a quello richiesto da - 2 - 29614/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (28) – [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 29614/2021 Numero sezionale 1116/2023 Numero di raccolta generale 21706/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 quest’ultima.

Ciò non legittima la compensazione delle spese, poiché non integra un'ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (che è invece occasionato dall’accertamento di una durata non ragionevole inferiore a quella argomentata dalla parte privata: cfr. Cass.18183/2021, tra le altre).

Infatti, il giudice determina d’ufficio il molti- plicatore anno da applicare ai fini della liquidazione dell’equo inden- nizzo (Cass. 14976/2015, tra le altre).

In secondo luogo, al contrario di quanto mostra di ritenere la corte territoriale, non costituisce ragione di compensazione delle spese l’intervento di Corte cost. 34/2019, che ha inciso per il riconoscimento di un poco di più di altri tre anni di durata non ragionevole (dal 25/6/2008, data di entrata in vigore dell’art. 54 d.l. 112/2008, al 10/10/2011, data del provvedimento di perenzione).

Non appropriata è invece la censura di violazione dell’art. 336 co. 1 c.p.c., in combinazione con il divieto della reformatio in peius (e in difetto di impugnazione incidentale sul punto da parte della Ammini- strazione), per la rideterminazione globale della ripartizione delle spese all’esito dell’accoglimento parziale dell’opposizione proposta dalla parte privata, che nella fase ingiuntiva si era giovata della condanna alla ri- fusione delle spese da parte dell’Amministrazione soccombente.

Infatti, fase ingiuntiva e fase di opposizione del processo ex l. 89/2001 si col- locano all’interno di un unico grado di giudizio di merito.

Tra loro non è da cogliere una distinzione equivalente a quella tra due gradi di giu- dizio.

Quanto al secondo motivo, esso è fondato poiché la fase istruttoria è ineludibile, concretandosi il suo svolgimento già per il solo fatto dell’esame di scritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass. 164/2022, tra le altre.

Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione. - 3 - 29614/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (28) – [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 29614/2021 Numero sezionale 1116/2023 Numero di raccolta generale 21706/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 di perenzione nel 2011. Dopo il giudizio di legittimità (Cass.4892/2020) che sanciva l’irrilevanza della mancata istanza di prelievo per il computo della durata non ragionevole, la Corte di appello ha: (a) liquidato € 4.200 per equo indennizzo, condannato la soccombente am- ministrazione, in relazione al giudizio di rinvio, a € 915 per compensi (senza rimunerazione della fase istruttoria) e € 27 per esborsi; (b) compensato integralmente le spese dei due precedenti gradi di giudizio (di merito e di legittimità). Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero dell’Economia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che la compensazione delle spese sia stata disposta senza gravi ed eccezionali ragioni (si de- duce violazione degli artt. 92 co. 2, nella versione vigente nel 2010, e 336 c.p.c.). Con il secondo motivo si censura che la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio non rechi una voce di compenso relativo alla fase istruttoria (si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2028). 2. - I due motivi si lasciano esaminare contestualmente. Essi sono fondati nei termini seguenti. La decisione impugnata è priva di fondamento giuridico adeguato sia quanto a disposizione della compensazione integrale delle spese nei due precedenti gradi, sia quanto alla mancata disposizione di una voce di compenso per la fase istruttoria nella fase di rinvio. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha attribuito un rilievo indebito alla circostanza che, semplicemente in virtù dell'applicazione di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dalla parte pri- vata, sia stato liquidato un indennizzo inferiore a quello richiesto da - 2 - 29614/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (28) – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 29614/2021 Numero sezionale 1116/2023 Numero di raccolta generale 21706/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 quest’ultima. Ciò non legittima la compensazione delle spese, poiché non integra un'ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (che è invece occasionato dall’accertamento di una durata non ragionevole inferiore a quella argomentata dalla parte privata: cfr. Cass.18183/2021, tra le altre). Infatti, il giudice determina d’ufficio il molti- plicatore anno da applicare ai fini della liquidazione dell’equo inden- nizzo (Cass. 14976/2015, tra le altre). In secondo luogo, al contrario di quanto mostra di ritenere la corte territoriale, non costituisce ragione di compensazione delle spese l’intervento di Corte cost. 34/2019, che ha inciso per il riconoscimento di un poco di più di altri tre anni di durata non ragionevole (dal 25/6/2008, data di entrata in vigore dell’art. 54 d.l. 112/2008, al 10/10/2011, data del provvedimento di perenzione). Non appropriata è invece la censura di violazione dell’art. 336 co. 1 c.p.c., in combinazione con il divieto della reformatio in peius (e in difetto di impugnazione incidentale sul punto da parte della Ammini- strazione), per la rideterminazione globale della ripartizione delle spese all’esito dell’accoglimento parziale dell’opposizione proposta dalla parte privata, che nella fase ingiuntiva si era giovata della condanna alla ri- fusione delle spese da parte dell’Amministrazione soccombente. Infatti, fase ingiuntiva e fase di opposizione del processo ex l. 89/2001 si col- locano all’interno di un unico grado di giudizio di merito. Tra loro non è da cogliere una distinzione equivalente a quella tra due gradi di giu- dizio. Quanto al secondo motivo, esso è fondato poiché la fase istruttoria è ineludibile, concretandosi il suo svolgimento già per il solo fatto dell’esame di scritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass. 164/2022, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione. - 3 - 29614/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (28) – [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1
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