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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16177/2026

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igitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],procuratore speciale munito dei poteri in forza di procura NotaioGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Armi di Treviso del 18 dicembre 2014 rep. n.186906 racc. n. 30368, rappresentata e difesa dal prof. avv.[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA]BARONA MaicoBARONA Maurorappresentati e difesi, in forza di procura speciale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bessega, con domiciliazione digitale ex legeNumero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026-coNnumterroo rdii craoccrorltea ngetnie-ra le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026per la cassazione della sentenza n. 967/2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Nella notte tra il 3 e il 4 Marzo 2012 scoppiò un incendionell’autorimessa sita in Dubino (So), via Valeriana, n. 87, ove eranoparcheggiati - in forza di un contratto di comodato con il proprietario,operante nel settore del trasporto di merci per conto di terzi.Quella stessa autorimessa era utilizzata anche dalla societàAutotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]., che vi aveva parcheggiato la motriceVolvo 580, di sua proprietà, assicurata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(compagnia, poi, incorporata da [OSCURATO:SOCIETA].).Intervennero i Vigili del Fuoco che, sùbito, segnalarono l’impossibilitàdi individuare “un punto di origine dell’incendio” ed alcune anomalieche ne evocavano l’origine dolosa.Le indagini del P.M., relative all’ipotesi di reato ex art. 423 c.p., siconclusero con una richiesta di archiviazione, essendo rimasti ignotigli autori del delitto.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver richiesto infruttuosamente allacompagnia di assicurazioni di essere indennizzata, instaurò unprocedimento di A.T.P., onde accertare che l’incendio fosse stato2 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026causato e, comunque, fosse derivato dalla motrice VolvoD a5ta8 pu0b bl(ictagzio ne 25/05/2026DP285JW), ivi parcheggiata e - come detto - di proprietà dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]Disposta l’indagine tecnica, il consulente nominato concluseaffermando che “il primo autoveicolo che si è incendiato è quellotargato [OSCURATO:TARGA], che la sua combustione ha direttamenteprovocato l’incendio dell’autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA] eindirettamente l’incendio del semirimorchio targato AE76318, per iltramite dell’incendio dell’autoveicolo [OSCURATO:TARGA]; ancora direttamenteha provocato l’incendio delle parti combustibili del tetto del locale eindirettamente l’incendio dei due autoveicoli targati [OSCURATO:TARGA] eEJ589GH” (cfr. c.d. perizia Cacioni).Il consulente, sulla base dei rilievi eseguiti dai Vigili del fuoco e daiCarabinieri e di alcune tracce di gasolio individuate in loco, ipotizzòche l’incendio fosse partito da alcuni pneumatici da autocarro impilatied addossati al lato ovest del trattore [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., domandò,allora, al Tribunale di Sondrio di condannare [OSCURATO:SOCIETA]., insolido con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci dellacessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ad “indennizzarla” (sic) per idanni subiti in conseguenza dell’incendio della motrice Volvo.Si costituirono in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali,sostanzialmente, aderirono alla domanda della ricorrente, chiedendoal Tribunale di disporre il pagamento da parte dell’assicuratoredirettamente alla danneggiata ai sensi dell’art. 1917, comma 2 c.c.,o, comunque, di essere tenuti indenni da [OSCURATO:SOCIETA]. e, atal fine, la chiamarono in causa.[OSCURATO:SOCIETA]., sebbene già evocata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., si costituì solo a seguito della chiamata in causa daparte dei [OSCURATO:PERSONA] e domandò il rigetto delle domande proposte neisuoi confronti.3 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026In particolare, la compagnia assicuratrice eccepì il dDifaeta tptuobb licdaziio ne 25/05/2026legittimazione passiva rispetto alla domanda della danneggiata, inquanto priva di azione diretta, e contestò l’operatività della polizza,non essendo stato l’incendio causato dal trattore assicurato.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n. 4892/2023, pubblicata il25/08/2023, il Tribunale di Sondrio respinse tutte le domande diB.[OSCURATO:SOCIETA]Precisamente, il tribunale statuì che l’azione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. era fondata sulla responsabilità da cose in custodia,come disciplinata dall’art. 2051 c.c., e, pertanto, con riferimento alladomanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., concluse che laB.[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva azione diretta nei confrontidell’assicuratore.Quanto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tribunale rilevò, in primo luogo, che non viera prova del nesso causale, non essendo emerso che l’incendiofosse “effettivamente originato dal veicolo Volvo 580 assicurato conla [OSCURATO:SOCIETA].”, e, in secondo luogo, che l’incendio avevaavuto origine dolosa ed era stato cagionato da terzi - rimasti ignoti- che avevano appiccato il fuoco agli pneumatici addossati al trattoreVolvo, sì che il sinistro non era addebitabile all’assicurata, ma al casofortuito.Avverso detta ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appelloche è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con la sentenzan. 967/2024, resa in esito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, la Corte ambrosiana ha confermato la sentenza diprimo grado, che aveva escluso, nella fattispecie, la sussistenza delnesso causale tra la cosa ed il danno; ha, poi, condiviso la statuizionedel tribunale, secondo cui il caso fortuito era da ravvisarsi nellacondotta del terzo ignoto che aveva appiccato il fuoco aglipneumatici di autocarro.4 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026La sentenza della Corte d’appello di Milano è stata impuDgantaa ptuabb lidcaazio ne 25/05/2026B.[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, articolato in settemotivi.Il ricorso è resistito da controricorsi, proposti, rispettivamente, daGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha depositato, in data 16/04/2026, unamemoria concludendo per il rigetto del ricorso.La ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1370 c.c. nonché del combinato disposto degli artt. 1322 e1932 c.c. nell’interpretazione delle clausole del contratto diassicurazione relative all’indennizzo a favore di terzi dei dannicausati dall’incendio dell’automezzo assicurato”.Il secondo motivo è così rubricato: “In relazione all’art. 360, 1° co.n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1917, 2° co., c.c.,per avere l’impugnata sentenza pregiudizialmente negato a [OSCURATO:SOCIETA]. l’azione diretta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per il pagamento dell’indennizzo, nonostante l’esplicita richiestadell’assicurato, [OSCURATO:SOCIETA].”.Il terzo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., “violazione e falsa applicazione del principio delcontraddittorio sancito dagli artt. 24 e 111 della [OSCURATO:PERSONA] aver l’impugnata sentenza assunto a riferimento la relazione delgeom.

A.B.

Pircher estranea al presente giudizio ed in assenza dipreventiva legittima acquisizione”.Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “In relazione all’art. 360,1° co. n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2051c.c., responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere della prova, peravere l’impugnata sentenza ritenuto l’insussistenza nella fattispecie5 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026del nesso causale tra la res in custodia e il danno subDiattoa pudbbalicgalziio ne 25/05/2026automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]”.Il quinto motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c.,responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere della prova, nonchédel combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., prova mediantepresunzioni, per avere l’impugnata sentenza ritenuto, sulla base diimprobabili ipotesi, la sussistenza del caso fortuito, nella causazionedei danni agli automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]”.Il sesto motivo è così rubricato: “In relazione all’art. 360, 1° co. n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co. n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 111, co. 6°, Cost., perassenza di motivazione sul nesso di causalità tra le res e i danniprovocati dall’incendio e sull’interferenza causale del preteso casofortuito”.Il settimo ed ultimo motivo è rubricato: ”Assorbimento dei motivi diappello della società [OSCURATO:SOCIETA] relativi alla quantificazione deidanni e alla rifusione delle spese di lite”.2.

1. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati,in quanto sono entrambi relativi all’esperibilità dell’azione diretta deldanneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo dal qualesarebbe derivato l’incendio.I motivi intendono censurare la sentenza impugnata nella parte incui non avrebbe fatto corretta applicazione della clausola dellapolizza assicurativa che prevede l’indennizzo per i danni causati aterzi, esclusi i terzi trasportati, da incendio e scoppio del carburantedel veicolo assicurato.Inoltre, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbecorrettamente applicato l’art. 1917, comma 2 c.c., per il qualel’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, dipagare direttamente al terzo danneggiato, ma è obbligato alpagamento diretto, se l’assicurato lo richiede.6 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Secondo la prospettazione di parte, la decisione Nuimerpo udi granccaoltta g enseira le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026porrebbe, pertanto, in violazione e falsa applicazione del dispostodell’art. 1917, comma 2, c.c., per aver negato che la richiestadell’assicurato alla compagnia assicurativa di indennizzo diretto aldanneggiato legittimasse quest’ultimo all’azione diretta nei confrontidella compagnia.I motivi sono inammissibili, in quanto, da un lato, attingono unainterpretazione del contratto non implausibile (e, pertanto, in quantotale non censurabile in questa sede) e, dall’altro, non si confrontanocon la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello, che, sulpunto, ha correttamente richiamato il consolidato indirizzogiurisprudenziale - anche di recente ribadito (Cass. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 25126 del 12/09/2025, Rv. 676283-01) - secondo cui,in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiatonon può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore delresponsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dallalegge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utilevantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effettidella sentenza di accertamento della responsabilità, anche quandol’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamentel’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalitàdi esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 15039 del 15/07/2005, Rv. 584733-01; Cass. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 08/03/2007, Rv. 596692-01; Cass.Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008, Rv. 605714-01).Soltanto l’assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confrontidell’assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti delquale l’assicuratore non è tenuto né per vincolo contrattuale, né atitolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516del 20/04/2007, Rv. 596398-01).7 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026Né risulta sviluppata doglianza dagli assicurati, unici titDoatla pruib bldicaezlio ne 25/05/2026rapporto con l’assicuratrice, in relazione a domande, a questa rivolte,di diretta corresponsione al danneggiato di quanto loro dovuto inforza del rapporto contrattuale con la medesima.2.2.

Anche il terzo motivo è inammissibile.In particolare, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbiarichiamato la relazione del geom.

A.B.

Pircher, relativa a unprocedimento cui era restata estranea la società B.M.M.

Trasportis.r.l.Trattasi, in effetti, della relazione ex art. 696-bis c.p.c., depositatanel procedimento avanti il Tribunale di Sondrio (R.G. n. 364/2016),promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F.lli Baronas.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA] per l’indennizzo dei danni riportatidall’autorimessa in cui era parcheggiato il trattore assicurato Volvo580, tg. [OSCURATO:TARGA].Secondo l’assunto della ricorrente, la relazione del geom.

A.B.Pircher non sarebbe mai stata ritualmente acquisita al presentegiudizio e, anzi, risulterebbe informalmente e irritualmente prodottada [OSCURATO:SOCIETA]. con la costituzione tardiva in data 3/03/2023nel giudizio di primo grado, ovvero dopo che si era verificata a suocarico la decadenza ai sensi dell’art. 702 bis, comma 3, c.p.c.Il motivo è inammissibile per almeno due ordini di ragioni, tra loroconcorrenti e indipendenti.Anzitutto, deve rilevarsi che la relazione del geom.

A.B.

Pircher èstata richiamata tanto dall’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. delTribunale di Sondrio (pag. 5 dell’ordinanza), tanto dalla quiimpugnata sentenza della Corte ambrosiana (pag. 9 della sentenza).Orbene, non risulta, tuttavia, che la questione relativa all’asseritaillegittima acquisizione di detta relazione sia stata sollevata neiprecedenti gradi di giudizio.È noto che, infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,8 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della cenNsuumrerao ,d i nraoccnolt as goenloer ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabilidi ufficio (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv.671850- 01).Inoltre, se non in via dirimente, si osserva che il motivo non siconfronta con il consolidato e risalente orientamento della S.C.,peraltro pure richiamato dalla ricorrente, secondo cui nellagiurisprudenza di legittimità è pacifico il principio che il giudice puòutilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche leprove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altreparti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio dellacui cognizione è investito (e siano state sottoposte al contraddittoriodelle parti ed alla loro disamina).

Tale principio trova fondamento:nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nellaassenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di provalegale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamenteprevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione (Cass.Sez.

Lav., Sentenza n. 4652 del 25/02/2011, n. 4652, Rv. 616152-01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 29/03/2007, Rv. 596080-01; Cass. Sez.

Lav., Sentenza n. 6347 del 16/05/2000, n. 6347);nel principio di economia processuale funzionalizzato allaragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost.

Lo stesso principio,rispetto alle parti processuali, convive e interagisce con quello dellarituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione èinvestito il giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 623 del 20/01/1995,9 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Rv. 489784-01; Cass. Sez. 3, n. 3102 del 4/03/2002N,u mRervo .d i 5ra5cc2olt7a 7ge1ne-rale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/202601), che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.Ne consegue che, una volta acquisita nel nuovo processo, la provaentra a far parte del thema probandum di quel processo, con tuttele facoltà concesse reciprocamente alle parti, che, nell’ipotesi diconsulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per esserestata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deveprovvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidereutilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio(rispetto allo stesso processo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 131 del12/01/1977, Rv. 383629-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4401 del23/02/2011, Rv. 617021-01); ricorrere ad un perito di parte percontrodeduzioni scritte o orali; in generale, svolgere valutazionicritiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. Sez.Lav., Sentenza n. 28855 del 5/12/2008, n. 28855, Rv. 605788-01),per di più, ora, con tempi e modalità assai meno rigorosi che inpassato (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, Rv.664033-01 e Rv. 664033-02).

Invece, non possono dedurre in sededi legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispettoal processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processodi approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimoprocesso (mancata disposizione di nuova consulenza richiesta dallaparte; mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.).A rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nelprocesso dove la prova del diverso processo viene acquisita. (Cass.Sez. 3, n. 11555 del 14/05/2013 Rv. 626416-01).2.3.

Il quarto ed il sesto motivo - da esaminare congiuntamente,data la loro connessione, concernente il tema del nesso causale inipotesi di danno verificatosi all’esito di un incendio il cui puntod’innesco sia rimasto ignoto - sono fondati.Precisamente, la ricorrente si duole che l’impugnata sentenza abbiaviolato e falsamente applicato, sotto vari profili, il disposto degli artt.10 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/20262051 c.c., responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere delDlata p purbobvlicaz,io ne 25/05/2026“per aver del tutto ignorato e, comunque, ritenuto irrilevantel’evidenza più volte rimarcata dal perito Cacioni che l’incendio haassunto dimensioni e virulenza notevoli con l’accensione delserbatoio del trattore Volvo tg. [OSCURATO:TARGA] e la sua combustione hadirettamente provocato l’incendio del veicolo accanto e, in sequenza,degli altri automezzi parcheggiati nell’autorimessa” e per avereerroneamente assunto che “solo il fatto sopravvenuto atipico, dotatodi autonoma efficienza causale, possa interrompere la serie causalein atto” e che “In altri termini, l’accensione del serbatoio del trattoreVolvo (tg. [OSCURATO:TARGA]), siccome asseritamente successiva all’incendiodegli pneumatici, non avrebbe nella dinamica dell’incendio, sotto ilprofilo giuridico, alcuna valenza causale”.Inoltre, la ricorrente si duole che la sentenza sia viziata damotivazione apparente nella parte in cui - con riferimento al temadel nesso di causalità - avrebbe escluso la rilevanza del contributo,anche solo con-causale, della res custodita.Va premesso che è accertato in fatto che nell’incendio del capannone- ove erano ricoverati i veicoli, compreso quelli per i danni ai qualioggi è causa e quello degli originari convenuti e assicurato - tuttiquesti furono avvinti dalle fiamme.Orbene la sentenza impugnata - la cui ratio decidendi poggia sullamancata dimostrazione del nesso di causalità (pag. 9 della sentenzaimpugnata, sotto il profilo della mancanza di prova della circostanzache l’incendio si sia originato dalla res in custodia o che da questa sisia trasmessa a quella di proprietà dell’attrice), sull’irrilevanza delcontributo concausale della res custodita (pag. 10 della sentenzaimpugnata) e sull’incidenza della condotta di terzi, restati ignoti -non tiene conto dei principi elaborati, anche di recente, da questaCorte proprio in fattispecie analoghe a quella in esame.In particolare, si deve qui evidenziare il consolidamento di unorientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di incendio,11 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026perché il custode della cosa andata a fuoco possa Neumseoron dei rracacrosltai gednaer ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026responsabilità, grava su costui, ai fini della prova liberatoria, l’oneredi indicare e provare il fortuito (comprensivo, nella sua accezione piùlata e - se del caso - da intendersi almeno come descrittiva, anchedella colpa del danneggiato o del fatto di un terzo), rimanendo,quindi, a suo carico la causa ignota (così, in motivazione, già Cass.Sez. 3, n. 6340 del 25/11/1988, Rv. 460680-01).Si è, poi, ulteriormente affermato che la res incendiata, per essereritenuta causa di danno, idonea a determinare l’applicazione dell’art.2051 c.c., non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio,ma anche solo aver potuto contribuire concausalmente alla suadiffusione (in sostanza, semplicemente propagando l’incendio, siapure altrove innescato) e, quindi, all’eventus damni (si veda,soprattutto, in motivazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17471 del9/08/2007, Rv. 598952-01).Questi principi elaborati da un consolidato orientamento - ai quali ilCollegio intende dare continuità - sono stati di recente ribaditi daCass.

Sez. 3, Sent. n. 17980 del 2/07/2025, Rv. 675006-01, ove siè chiaramente affermato che “non occorre la dimostrazione che lefiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficienteche essa abbia “contribuito concausalmente” alla loro diffusione,ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del “casofortuito” (che può essere costituita, oltre che da un fattore esternoche interviene sulla partecipazione della cosa all’evento,assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di unterzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che lasua allegazione non costituisce oggetto di un’eccezione in sensostretto (Cass. Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv.640385-01) e che la causa ignota dello sviluppo dell’incendio restaa carico del custode (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, e inparticolare Cass. Cass. Sez. 3, sent. n. 9404 del 1997, cit., anche12 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Cass.

Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23945Nu,m Rervo .d i 6rac1c0olt0a 5ge2ne-ra le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/202601)”.Deve, poi, ancora l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte dilegittimità con riferimento al tema del “concorso di cause”, che haportato all’enunciazione del seguente principio di diritto: “qualoral’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità dicause, si devono applicare i criteri della ‘probabilità prevalente’ e del‘più probabile che non’; pertanto, il giudice di merito è tenuto,dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quellemeno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesialternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità diun’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanentiipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella cheabbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, ilmaggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi laconsistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilitàprevalente” (Cass. Cass. Sez. 3, Sent. n. 25886 del 2 settembre2022, Rv. 665403-01).Orbene, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha, sul punto,raffrontato gli esiti di due consulenze tecniche (da un lato, la“consulenza Pircher”, resa in altro giudizio, che ha escluso sia chefosse possibile individuare le cause dell’incendio sia che fossepossibile stabilire quale degli automezzi avesse preso fuoco perprimo, pur rilevando che “tutto ciò che bruciava all’interno delcapannone ha contribuito ad alimentare l’incendio”; dall’altro, la“consulenza Cacioni”, che, invece, ha dato per “altamente probabile”che il trattore Volvo sia stato il primo degli automezzi a prenderefuoco) ed ha concluso - senza, tuttavia, spiegare le ragioni per lequali non potesse darsi credito agli esiti della “consulenza Cacioni” -che non era provato che l’incendio fosse divampato dall’automezzodi proprietà dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (la res custodita) e13 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026non era certo che proprio quest’ultimo fosse stato il priNmumoer ot rdia ra ic cvoletai gceonelir ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026parcheggiati ad essere attinto dalle fiamme.Inoltre, la Corte territoriale, nell’escludere la possibile rilevanza con-causale dell’esplosione del serbatoio del trattore Volvo, ha affermatoche “è solo il fatto sopravvenuto atipico, dotato di autonomaefficienza causale che può interrompere la serie causale in atto”(pag. 10 della sentenza impugnata).In tal modo la Corte territoriale - facendo, in definitiva, ricadere asvantaggio del danneggiato le incertezze probatorie sulla esattadinamica dell’incendio, che pure si era indiscutibilmente quantomeno alimentato delle fiamme divampate dal trattore Volvo - non harettamente applicato i principi giurisprudenziali innanzi richiamati esegnatamente quello in base al quale la res incendiata non deveessere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo“contribuire causalmente” alla sua diffusione e quello secondo cui lacausa ignota resta a carico del custode.E tanto a maggior ragione in un contesto, quale un incendio di piùcose contenute in un immobile anch’esso incendiato, di pacifica, manecessariamente reciproca, interazione tra cosa danneggiata e cosacustodita (e altre cose oggetto di custodia da parte di altri): nelquale, per andare esente da responsabilità, essendo appuntoprovato un ruolo interattivo di tutte le cose coinvolte, occorre alloradimostrare che la cosa oggetto della propria custodia non ha avuto,in relazione alle peculiari circostanze del caso, alcun ruolo, nemmenoconcausale, nella propagazione delle fiamme (ad esempio, perché neè rimasta del tutto indenne oppure perché la cosa custodita abbiapreso fuoco quando ormai la cosa dell’attore danneggiato era giàstata del tutto distrutta dalle fiamme).Né l’azione dolosa di terzi può, di per sé sola, integrare il caso fortuitoo elidere comunque il nesso causale tra cosa custodita ed eventodannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9990 del 16/04/2025, nonmassimata sul punto; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31164 del14 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/202628/11/2025, Rv 677060-01), ove il custode non provi, peDra ta pnudbbalicraezio ne 25/05/2026esente dalla sua oggettiva responsabilità, l’imprevenibilità eimprevedibilità, in base a una valutazione altrettanto oggettiva,dell’intervento del terzo sulla cosa custodita.2.4.

L’accoglimento dei motivi quarto e sesto di ricorso comportal’assorbimento dei restanti: tanto esime dal duplice rilievo che ilquinto vuole attingere la ricostruzione in fatto di un elemento - qualel’origine dolosa dell’incendio - di per sé solo irrilevante ai fini dellaesclusione della responsabilità del custode e che il settimo non puòconfigurare una censura alla gravata sentenza, potendo sempreriproporsi in sede di rinvio le domande evidentemente - einevitabilmente, una volta escluso l’an debeatur - assorbite.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per ladecisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle delpresente giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti princìpidi diritto: In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità delcustode ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da altro bene dallostesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del piùprobabile che non, che la res in custodia abbia ha avuto un ruoloanche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salvala prova del caso fortuito ; In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove sia accertato cheil veicolo in custodia abbia alimentato, con accentuato dinamismo oanche solo consentendone la trasmissione, un incendio di veicolipropagatosi “a catena”, spetta al custode dimostrare che lo specificoeventus damni dedotto dall’attore non è stato causato o nemmenoconcausato dalla res custodita, ma è derivato da altri fattori, con laconseguenza che, in mancanza di una prova siffatta, resta a suocarico la causa ignota dello sviluppo dell’incendio .15 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivodi ricorso; accoglie il quarto ed il sesto, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della SezioneTerza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 13 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio [OSCURATO:PERSONA] Presidente16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],procuratore speciale munito dei poteri in forza di procura NotaioGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Armi di Treviso del 18 dicembre 2014 rep. n.186906 racc. n. 30368, rappresentata e difesa dal prof. avv.[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA]BARONA MaicoBARONA Maurorappresentati e difesi, in forza di procura speciale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bessega, con domiciliazione digitale ex legeNumero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026-coNnumterroo rdii craoccrorltea ngetnie-ra le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026per la cassazione della sentenza n. 967/2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Nella notte tra il 3 e il 4 Marzo 2012 scoppiò un incendionell’autorimessa sita in Dubino (So), via Valeriana, n. 87, ove eranoparcheggiati - in forza di un contratto di comodato con il proprietario,operante nel settore del trasporto di merci per conto di terzi.Quella stessa autorimessa era utilizzata anche dalla societàAutotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]., che vi aveva parcheggiato la motriceVolvo 580, di sua proprietà, assicurata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(compagnia, poi, incorporata da [OSCURATO:SOCIETA].).Intervennero i Vigili del Fuoco che, sùbito, segnalarono l’impossibilitàdi individuare “un punto di origine dell’incendio” ed alcune anomalieche ne evocavano l’origine dolosa.Le indagini del P.M., relative all’ipotesi di reato ex art. 423 c.p., siconclusero con una richiesta di archiviazione, essendo rimasti ignotigli autori del delitto.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver richiesto infruttuosamente allacompagnia di assicurazioni di essere indennizzata, instaurò unprocedimento di A.T.P., onde accertare che l’incendio fosse stato2 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026causato e, comunque, fosse derivato dalla motrice VolvoD a5ta8 pu0b bl(ictagzio ne 25/05/2026DP285JW), ivi parcheggiata e - come detto - di proprietà dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]Disposta l’indagine tecnica, il consulente nominato concluseaffermando che “il primo autoveicolo che si è incendiato è quellotargato [OSCURATO:TARGA], che la sua combustione ha direttamenteprovocato l’incendio dell’autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA] eindirettamente l’incendio del semirimorchio targato AE76318, per iltramite dell’incendio dell’autoveicolo [OSCURATO:TARGA]; ancora direttamenteha provocato l’incendio delle parti combustibili del tetto del locale eindirettamente l’incendio dei due autoveicoli targati [OSCURATO:TARGA] eEJ589GH” (cfr. c.d. perizia Cacioni).Il consulente, sulla base dei rilievi eseguiti dai Vigili del fuoco e daiCarabinieri e di alcune tracce di gasolio individuate in loco, ipotizzòche l’incendio fosse partito da alcuni pneumatici da autocarro impilatied addossati al lato ovest del trattore [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., domandò,allora, al Tribunale di Sondrio di condannare [OSCURATO:SOCIETA]., insolido con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci dellacessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ad “indennizzarla” (sic) per idanni subiti in conseguenza dell’incendio della motrice Volvo.Si costituirono in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali,sostanzialmente, aderirono alla domanda della ricorrente, chiedendoal Tribunale di disporre il pagamento da parte dell’assicuratoredirettamente alla danneggiata ai sensi dell’art. 1917, comma 2 c.c.,o, comunque, di essere tenuti indenni da [OSCURATO:SOCIETA]. e, atal fine, la chiamarono in causa.[OSCURATO:SOCIETA]., sebbene già evocata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., si costituì solo a seguito della chiamata in causa daparte dei [OSCURATO:PERSONA] e domandò il rigetto delle domande proposte neisuoi confronti.3 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026In particolare, la compagnia assicuratrice eccepì il dDifaeta tptuobb licdaziio ne 25/05/2026legittimazione passiva rispetto alla domanda della danneggiata, inquanto priva di azione diretta, e contestò l’operatività della polizza,non essendo stato l’incendio causato dal trattore assicurato.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., n. 4892/2023, pubblicata il25/08/2023, il Tribunale di Sondrio respinse tutte le domande diB.[OSCURATO:SOCIETA]Precisamente, il tribunale statuì che l’azione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. era fondata sulla responsabilità da cose in custodia,come disciplinata dall’art. 2051 c.c., e, pertanto, con riferimento alladomanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., concluse che laB.[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva azione diretta nei confrontidell’assicuratore.Quanto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tribunale rilevò, in primo luogo, che non viera prova del nesso causale, non essendo emerso che l’incendiofosse “effettivamente originato dal veicolo Volvo 580 assicurato conla [OSCURATO:SOCIETA].”, e, in secondo luogo, che l’incendio avevaavuto origine dolosa ed era stato cagionato da terzi - rimasti ignoti- che avevano appiccato il fuoco agli pneumatici addossati al trattoreVolvo, sì che il sinistro non era addebitabile all’assicurata, ma al casofortuito.Avverso detta ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appelloche è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con la sentenzan. 967/2024, resa in esito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, la Corte ambrosiana ha confermato la sentenza diprimo grado, che aveva escluso, nella fattispecie, la sussistenza delnesso causale tra la cosa ed il danno; ha, poi, condiviso la statuizionedel tribunale, secondo cui il caso fortuito era da ravvisarsi nellacondotta del terzo ignoto che aveva appiccato il fuoco aglipneumatici di autocarro.4 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026La sentenza della Corte d’appello di Milano è stata impuDgantaa ptuabb lidcaazio ne 25/05/2026B.[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, articolato in settemotivi.Il ricorso è resistito da controricorsi, proposti, rispettivamente, daGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha depositato, in data 16/04/2026, unamemoria concludendo per il rigetto del ricorso.La ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1370 c.c. nonché del combinato disposto degli artt. 1322 e1932 c.c. nell’interpretazione delle clausole del contratto diassicurazione relative all’indennizzo a favore di terzi dei dannicausati dall’incendio dell’automezzo assicurato”.Il secondo motivo è così rubricato: “In relazione all’art. 360, 1° co.n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1917, 2° co., c.c.,per avere l’impugnata sentenza pregiudizialmente negato a [OSCURATO:SOCIETA]. l’azione diretta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per il pagamento dell’indennizzo, nonostante l’esplicita richiestadell’assicurato, [OSCURATO:SOCIETA].”.Il terzo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., “violazione e falsa applicazione del principio delcontraddittorio sancito dagli artt. 24 e 111 della [OSCURATO:PERSONA] aver l’impugnata sentenza assunto a riferimento la relazione delgeom. A.B. Pircher estranea al presente giudizio ed in assenza dipreventiva legittima acquisizione”.Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “In relazione all’art. 360,1° co. n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2051c.c., responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere della prova, peravere l’impugnata sentenza ritenuto l’insussistenza nella fattispecie5 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026del nesso causale tra la res in custodia e il danno subDiattoa pudbbalicgalziio ne 25/05/2026automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]”.Il quinto motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c.,responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere della prova, nonchédel combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., prova mediantepresunzioni, per avere l’impugnata sentenza ritenuto, sulla base diimprobabili ipotesi, la sussistenza del caso fortuito, nella causazionedei danni agli automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]”.Il sesto motivo è così rubricato: “In relazione all’art. 360, 1° co. n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co. n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 111, co. 6°, Cost., perassenza di motivazione sul nesso di causalità tra le res e i danniprovocati dall’incendio e sull’interferenza causale del preteso casofortuito”.Il settimo ed ultimo motivo è rubricato: ”Assorbimento dei motivi diappello della società [OSCURATO:SOCIETA] relativi alla quantificazione deidanni e alla rifusione delle spese di lite”.2. 1. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati,in quanto sono entrambi relativi all’esperibilità dell’azione diretta deldanneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo dal qualesarebbe derivato l’incendio.I motivi intendono censurare la sentenza impugnata nella parte incui non avrebbe fatto corretta applicazione della clausola dellapolizza assicurativa che prevede l’indennizzo per i danni causati aterzi, esclusi i terzi trasportati, da incendio e scoppio del carburantedel veicolo assicurato.Inoltre, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbecorrettamente applicato l’art. 1917, comma 2 c.c., per il qualel’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, dipagare direttamente al terzo danneggiato, ma è obbligato alpagamento diretto, se l’assicurato lo richiede.6 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Secondo la prospettazione di parte, la decisione Nuimerpo udi granccaoltta g enseira le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026porrebbe, pertanto, in violazione e falsa applicazione del dispostodell’art. 1917, comma 2, c.c., per aver negato che la richiestadell’assicurato alla compagnia assicurativa di indennizzo diretto aldanneggiato legittimasse quest’ultimo all’azione diretta nei confrontidella compagnia.I motivi sono inammissibili, in quanto, da un lato, attingono unainterpretazione del contratto non implausibile (e, pertanto, in quantotale non censurabile in questa sede) e, dall’altro, non si confrontanocon la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello, che, sulpunto, ha correttamente richiamato il consolidato indirizzogiurisprudenziale - anche di recente ribadito (Cass. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 25126 del 12/09/2025, Rv. 676283-01) - secondo cui,in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiatonon può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore delresponsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dallalegge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utilevantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effettidella sentenza di accertamento della responsabilità, anche quandol’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamentel’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalitàdi esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 15039 del 15/07/2005, Rv. 584733-01; Cass. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 08/03/2007, Rv. 596692-01; Cass.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008, Rv. 605714-01).Soltanto l’assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confrontidell’assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti delquale l’assicuratore non è tenuto né per vincolo contrattuale, né atitolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516del 20/04/2007, Rv. 596398-01).7 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026Né risulta sviluppata doglianza dagli assicurati, unici titDoatla pruib bldicaezlio ne 25/05/2026rapporto con l’assicuratrice, in relazione a domande, a questa rivolte,di diretta corresponsione al danneggiato di quanto loro dovuto inforza del rapporto contrattuale con la medesima.2.2. Anche il terzo motivo è inammissibile.In particolare, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbiarichiamato la relazione del geom. A.B. Pircher, relativa a unprocedimento cui era restata estranea la società B.M.M. Trasportis.r.l.Trattasi, in effetti, della relazione ex art. 696-bis c.p.c., depositatanel procedimento avanti il Tribunale di Sondrio (R.G. n. 364/2016),promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] F.lli Baronas.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA] per l’indennizzo dei danni riportatidall’autorimessa in cui era parcheggiato il trattore assicurato Volvo580, tg. [OSCURATO:TARGA].Secondo l’assunto della ricorrente, la relazione del geom. A.B.Pircher non sarebbe mai stata ritualmente acquisita al presentegiudizio e, anzi, risulterebbe informalmente e irritualmente prodottada [OSCURATO:SOCIETA]. con la costituzione tardiva in data 3/03/2023nel giudizio di primo grado, ovvero dopo che si era verificata a suocarico la decadenza ai sensi dell’art. 702 bis, comma 3, c.p.c.Il motivo è inammissibile per almeno due ordini di ragioni, tra loroconcorrenti e indipendenti.Anzitutto, deve rilevarsi che la relazione del geom. A.B. Pircher èstata richiamata tanto dall’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. delTribunale di Sondrio (pag. 5 dell’ordinanza), tanto dalla quiimpugnata sentenza della Corte ambrosiana (pag. 9 della sentenza).Orbene, non risulta, tuttavia, che la questione relativa all’asseritaillegittima acquisizione di detta relazione sia stata sollevata neiprecedenti gradi di giudizio.È noto che, infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora sianoprospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata,8 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della cenNsuumrerao ,d i nraoccnolt as goenloer ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motividi ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabilidi ufficio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv.671850- 01).Inoltre, se non in via dirimente, si osserva che il motivo non siconfronta con il consolidato e risalente orientamento della S.C.,peraltro pure richiamato dalla ricorrente, secondo cui nellagiurisprudenza di legittimità è pacifico il principio che il giudice puòutilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche leprove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altreparti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio dellacui cognizione è investito (e siano state sottoposte al contraddittoriodelle parti ed alla loro disamina). Tale principio trova fondamento:nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nellaassenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di provalegale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamenteprevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione (Cass.Sez. Lav., Sentenza n. 4652 del 25/02/2011, n. 4652, Rv. 616152-01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 29/03/2007, Rv. 596080-01; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 6347 del 16/05/2000, n. 6347);nel principio di economia processuale funzionalizzato allaragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost. Lo stesso principio,rispetto alle parti processuali, convive e interagisce con quello dellarituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione èinvestito il giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 623 del 20/01/1995,9 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Rv. 489784-01; Cass. Sez. 3, n. 3102 del 4/03/2002N,u mRervo .d i 5ra5cc2olt7a 7ge1ne-rale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/202601), che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.Ne consegue che, una volta acquisita nel nuovo processo, la provaentra a far parte del thema probandum di quel processo, con tuttele facoltà concesse reciprocamente alle parti, che, nell’ipotesi diconsulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per esserestata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deveprovvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidereutilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio(rispetto allo stesso processo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 131 del12/01/1977, Rv. 383629-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4401 del23/02/2011, Rv. 617021-01); ricorrere ad un perito di parte percontrodeduzioni scritte o orali; in generale, svolgere valutazionicritiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. Sez.Lav., Sentenza n. 28855 del 5/12/2008, n. 28855, Rv. 605788-01),per di più, ora, con tempi e modalità assai meno rigorosi che inpassato (Cass. Sez. U., Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, Rv.664033-01 e Rv. 664033-02). Invece, non possono dedurre in sededi legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispettoal processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processodi approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimoprocesso (mancata disposizione di nuova consulenza richiesta dallaparte; mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.).A rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nelprocesso dove la prova del diverso processo viene acquisita. (Cass.Sez. 3, n. 11555 del 14/05/2013 Rv. 626416-01).2.3. Il quarto ed il sesto motivo - da esaminare congiuntamente,data la loro connessione, concernente il tema del nesso causale inipotesi di danno verificatosi all’esito di un incendio il cui puntod’innesco sia rimasto ignoto - sono fondati.Precisamente, la ricorrente si duole che l’impugnata sentenza abbiaviolato e falsamente applicato, sotto vari profili, il disposto degli artt.10 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/20262051 c.c., responsabilità del custode, e 2697 c.c., onere delDlata p purbobvlicaz,io ne 25/05/2026“per aver del tutto ignorato e, comunque, ritenuto irrilevantel’evidenza più volte rimarcata dal perito Cacioni che l’incendio haassunto dimensioni e virulenza notevoli con l’accensione delserbatoio del trattore Volvo tg. [OSCURATO:TARGA] e la sua combustione hadirettamente provocato l’incendio del veicolo accanto e, in sequenza,degli altri automezzi parcheggiati nell’autorimessa” e per avereerroneamente assunto che “solo il fatto sopravvenuto atipico, dotatodi autonoma efficienza causale, possa interrompere la serie causalein atto” e che “In altri termini, l’accensione del serbatoio del trattoreVolvo (tg. [OSCURATO:TARGA]), siccome asseritamente successiva all’incendiodegli pneumatici, non avrebbe nella dinamica dell’incendio, sotto ilprofilo giuridico, alcuna valenza causale”.Inoltre, la ricorrente si duole che la sentenza sia viziata damotivazione apparente nella parte in cui - con riferimento al temadel nesso di causalità - avrebbe escluso la rilevanza del contributo,anche solo con-causale, della res custodita.Va premesso che è accertato in fatto che nell’incendio del capannone- ove erano ricoverati i veicoli, compreso quelli per i danni ai qualioggi è causa e quello degli originari convenuti e assicurato - tuttiquesti furono avvinti dalle fiamme.Orbene la sentenza impugnata - la cui ratio decidendi poggia sullamancata dimostrazione del nesso di causalità (pag. 9 della sentenzaimpugnata, sotto il profilo della mancanza di prova della circostanzache l’incendio si sia originato dalla res in custodia o che da questa sisia trasmessa a quella di proprietà dell’attrice), sull’irrilevanza delcontributo concausale della res custodita (pag. 10 della sentenzaimpugnata) e sull’incidenza della condotta di terzi, restati ignoti -non tiene conto dei principi elaborati, anche di recente, da questaCorte proprio in fattispecie analoghe a quella in esame.In particolare, si deve qui evidenziare il consolidamento di unorientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di incendio,11 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026perché il custode della cosa andata a fuoco possa Neumseoron dei rracacrosltai gednaer ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026responsabilità, grava su costui, ai fini della prova liberatoria, l’oneredi indicare e provare il fortuito (comprensivo, nella sua accezione piùlata e - se del caso - da intendersi almeno come descrittiva, anchedella colpa del danneggiato o del fatto di un terzo), rimanendo,quindi, a suo carico la causa ignota (così, in motivazione, già Cass.Sez. 3, n. 6340 del 25/11/1988, Rv. 460680-01).Si è, poi, ulteriormente affermato che la res incendiata, per essereritenuta causa di danno, idonea a determinare l’applicazione dell’art.2051 c.c., non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio,ma anche solo aver potuto contribuire concausalmente alla suadiffusione (in sostanza, semplicemente propagando l’incendio, siapure altrove innescato) e, quindi, all’eventus damni (si veda,soprattutto, in motivazione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17471 del9/08/2007, Rv. 598952-01).Questi principi elaborati da un consolidato orientamento - ai quali ilCollegio intende dare continuità - sono stati di recente ribaditi daCass. Sez. 3, Sent. n. 17980 del 2/07/2025, Rv. 675006-01, ove siè chiaramente affermato che “non occorre la dimostrazione che lefiamme abbiano avuto in tale res il loro innesco, essendo sufficienteche essa abbia “contribuito concausalmente” alla loro diffusione,ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del “casofortuito” (che può essere costituita, oltre che da un fattore esternoche interviene sulla partecipazione della cosa all’evento,assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di unterzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che lasua allegazione non costituisce oggetto di un’eccezione in sensostretto (Cass. Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv.640385-01) e che la causa ignota dello sviluppo dell’incendio restaa carico del custode (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, e inparticolare Cass. Cass. Sez. 3, sent. n. 9404 del 1997, cit., anche12 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Cass. Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n. 23945Nu,m Rervo .d i 6rac1c0olt0a 5ge2ne-ra le 16177/2026Data pubblicazione 25/05/202601)”.Deve, poi, ancora l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte dilegittimità con riferimento al tema del “concorso di cause”, che haportato all’enunciazione del seguente principio di diritto: “qualoral’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità dicause, si devono applicare i criteri della ‘probabilità prevalente’ e del‘più probabile che non’; pertanto, il giudice di merito è tenuto,dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quellemeno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesialternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità diun’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanentiipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella cheabbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, ilmaggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi laconsistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilitàprevalente” (Cass. Cass. Sez. 3, Sent. n. 25886 del 2 settembre2022, Rv. 665403-01).Orbene, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha, sul punto,raffrontato gli esiti di due consulenze tecniche (da un lato, la“consulenza Pircher”, resa in altro giudizio, che ha escluso sia chefosse possibile individuare le cause dell’incendio sia che fossepossibile stabilire quale degli automezzi avesse preso fuoco perprimo, pur rilevando che “tutto ciò che bruciava all’interno delcapannone ha contribuito ad alimentare l’incendio”; dall’altro, la“consulenza Cacioni”, che, invece, ha dato per “altamente probabile”che il trattore Volvo sia stato il primo degli automezzi a prenderefuoco) ed ha concluso - senza, tuttavia, spiegare le ragioni per lequali non potesse darsi credito agli esiti della “consulenza Cacioni” -che non era provato che l’incendio fosse divampato dall’automezzodi proprietà dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (la res custodita) e13 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026non era certo che proprio quest’ultimo fosse stato il priNmumoer ot rdia ra ic cvoletai gceonelir ale 16177/2026Data pubblicazione 25/05/2026parcheggiati ad essere attinto dalle fiamme.Inoltre, la Corte territoriale, nell’escludere la possibile rilevanza con-causale dell’esplosione del serbatoio del trattore Volvo, ha affermatoche “è solo il fatto sopravvenuto atipico, dotato di autonomaefficienza causale che può interrompere la serie causale in atto”(pag. 10 della sentenza impugnata).In tal modo la Corte territoriale - facendo, in definitiva, ricadere asvantaggio del danneggiato le incertezze probatorie sulla esattadinamica dell’incendio, che pure si era indiscutibilmente quantomeno alimentato delle fiamme divampate dal trattore Volvo - non harettamente applicato i principi giurisprudenziali innanzi richiamati esegnatamente quello in base al quale la res incendiata non deveessere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo“contribuire causalmente” alla sua diffusione e quello secondo cui lacausa ignota resta a carico del custode.E tanto a maggior ragione in un contesto, quale un incendio di piùcose contenute in un immobile anch’esso incendiato, di pacifica, manecessariamente reciproca, interazione tra cosa danneggiata e cosacustodita (e altre cose oggetto di custodia da parte di altri): nelquale, per andare esente da responsabilità, essendo appuntoprovato un ruolo interattivo di tutte le cose coinvolte, occorre alloradimostrare che la cosa oggetto della propria custodia non ha avuto,in relazione alle peculiari circostanze del caso, alcun ruolo, nemmenoconcausale, nella propagazione delle fiamme (ad esempio, perché neè rimasta del tutto indenne oppure perché la cosa custodita abbiapreso fuoco quando ormai la cosa dell’attore danneggiato era giàstata del tutto distrutta dalle fiamme).Né l’azione dolosa di terzi può, di per sé sola, integrare il caso fortuitoo elidere comunque il nesso causale tra cosa custodita ed eventodannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9990 del 16/04/2025, nonmassimata sul punto; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31164 del14 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/202628/11/2025, Rv 677060-01), ove il custode non provi, peDra ta pnudbbalicraezio ne 25/05/2026esente dalla sua oggettiva responsabilità, l’imprevenibilità eimprevedibilità, in base a una valutazione altrettanto oggettiva,dell’intervento del terzo sulla cosa custodita.2.4. L’accoglimento dei motivi quarto e sesto di ricorso comportal’assorbimento dei restanti: tanto esime dal duplice rilievo che ilquinto vuole attingere la ricostruzione in fatto di un elemento - qualel’origine dolosa dell’incendio - di per sé solo irrilevante ai fini dellaesclusione della responsabilità del custode e che il settimo non puòconfigurare una censura alla gravata sentenza, potendo sempreriproporsi in sede di rinvio le domande evidentemente - einevitabilmente, una volta escluso l’an debeatur - assorbite.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per ladecisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle delpresente giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti princìpidi diritto: In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità delcustode ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da altro bene dallostesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del piùprobabile che non, che la res in custodia abbia ha avuto un ruoloanche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salvala prova del caso fortuito ; In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove sia accertato cheil veicolo in custodia abbia alimentato, con accentuato dinamismo oanche solo consentendone la trasmissione, un incendio di veicolipropagatosi “a catena”, spetta al custode dimostrare che lo specificoeventus damni dedotto dall’attore non è stato causato o nemmenoconcausato dalla res custodita, ma è derivato da altri fattori, con laconseguenza che, in mancanza di una prova siffatta, resta a suocarico la causa ignota dello sviluppo dell’incendio .15 di 16Numero registro generale 13132/2024Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 16177/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivodi ricorso; accoglie il quarto ed il sesto, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della SezioneTerza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 13 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio [OSCURATO:PERSONA] Presidente16 di 16
Sentenza Cassazione n. 16177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris