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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02584/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenzia, oltre alla mancanza di elementi positivi, che l'imputato risulta gravato da molteplici condanne anche specifiche, espressione di una personalità incline alla commissione di reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole del mancato approfondimento della personalità di Gallorini - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenzia, oltre alla mancanza di elementi positivi, che l'imputato risulta gravato da molteplici condanne anche specifiche, espressione di una personalità incline alla commissione di reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole del mancato approfondimento della personalità di Gallorini - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris