CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32535/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33090/2018 R.G. proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Adda, 87 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale Mazzini, 6 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1915/2017, depositata il 22 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Bari, depositata il 22 novembre 2017, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato la Carime s.p.a., nei cui rapporti essa ricorrente era succeduta, al pagamento in favore Oggetto: assegno circolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. della somma di euro 5.103,34, oltre spese del procedimento di ammortamento, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione di un assegno circolare emesso, su istanza di quest’ultima, dalla predetta Carime s.p.a., senza clausola di intrasferibilità, all’ordine della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - dall’esame della sentenza si evince che la domanda della società si fondava sulla negligenza della banca emittente l’assegno circolare, la quale, pur avendo ricevuto la denuncia di smarrimento del titolo da parte dell’attrice e disposto il relativo blocco, aveva omesso di trasmettere tale denuncia alle agenzie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presso le qualiil titolo era pagabile; - il giudice di appello ha riferito che il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo negligente l’operato della banca che si era limitata a inviare copia della denuncia di smarrimento solo a due delle agenzie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non a tutte ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] dell’ente, permettendo in tal modo la negoziazione del titolo da parte di un terzo che si era impossessato dell’assegno; - quindi, considerato legittimamente instaurato il contraddittorio in primo grado pur in assenza della partecipazione dell’ente che aveva provveduto al pagamento del titolo, ha disatteso il gravame della banca ritenendo sussistente la dedotta condotta negligente, in relazione alla violazione dell’obbligo di protezione verso i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo; -ha, inoltre, osservato che la responsabilità della banca discendeva anche dal fatto di aver omesso di comunicare all’attrice, che ne aveva fatto richiesta, le generalità del soggetto che aveva posto il titolo all’incasso, così non consentendo di agire in giudizio nei confronti di quest’ultimo per il recupero della somma; - ha, quindi, considerato non rilevante la circostanza della comunicazione della certificazione del decreto di ammortamento solo in epoca successiva alla negoziazione del titolo; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c., nelle more estinta; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 86, r.d. 21 dicembre 1993, n. 1736, e 1189, 1992 e 2016 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la ricezione della denuncia di smarrimento da parte della banca determinasse l’insorgenza in capo a quest’ultima dell’obbligo di trasmettere tale documento o, comunque, di comunicare la relativa informazione ai soggetti presso il quale il titolo era pagabile; - evidenzia, in proposito, che un siffatto obbligo sorgeva solo a seguito della notificazione del decreto di ammortamento che, nel caso in esame, era intervenuta successivamente al pagamento dell’assegno; - sottolinea, da ultimo, che il beneficiario indicato nel titolo era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, alla luce delle risultanze del relativo documento, aveva incassato il relativo importo, per cui nessuna responsabilità poteva imputarsi alla banca emittente; -il motivo è fondato; - l’art. 86 , r.d. n. 1736/33, estende all’assegno circolare, con le modificazioni ivi previste, le norme dettate dai precedenti artt. da 69 a 74 sulla procedura di ammortamento degli assegni bancari; - il richiamato art. 69 dispone che i n caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo se ne pu ò fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui esso è pagabile o in cui il richiedente ha domicilio (primo comma), e che il presi dente investito della richiesta, svolti gli accertamenti opportuni , emette nel pi ù breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati del titolo , ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella [OSCURATO:PERSONA], purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore(secondo comma); - stabilisce, altresì, che i l decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubbli cato nella [OSCURATO:PERSONA] (terzo comma) e che il pagamento del titolo al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario (quarto comma); - l’applicazione di tali previsioni normative all’assegno circolare conduce all’esclusione della responsabilità della banca emittente il titolo qualora lo stesso sia presentato all’incasso e pagato prima della notificazione del decreto di ammortamento; - una siffatta conclusione è , d’altra parte, coerente con la regola generale prevista dall’art. 1992 cod. civ. in tema di titoli di credito, secondo cui il debitore che adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo è liberato anche se questi non è il titolare del diritto, a meno che non venga data prova della sua mala fede o colpa grave(cfr. Cass. 20 agosto 1992, n. 9686); - pertanto, la Corte di appello, nel ritenere irrilevante il fatto che il pagamento è avvenuto in epoca antecedente alla comunicazione del decreto di ammortamento e nell’omettere alcun accertamento in ordine alla sussistenza di una situazione di dolo o colpa grave del debitore, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità della banca anche per la mancata comunicazione delle generalità del soggetto che aveva posto all’incasso l’assegno, senza che tale circostanza fosse stata posta a fondamento della domanda risarcitoria, basata sulla violazione dell’art. 86, quarto comma, r.d. n. 1736 del 1933; -il motivo è fondato; -infatti, dall’esame degli atti emerge l’estraneità di tale circostanza alla causa petendi dell’originario atto di citazione, circoscritta alla responsabilità della banca per mancata comunicazione della denuncia di smarrimento a tutte le filiali della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presso cui l’assegno era pagabile; - l’accoglimento dei primi due motivi osta all’esame del terzo, in quanto proposto solo in via subordinata, con il cui la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e 115, 116, 132 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello confermato la statuizione del giudice di primo grado relativa alla condanna al risarcimento dei danni senza alcuna argomentazione e senza porre a carico di parte attrice l’onere di dimostrare l’esistenza del pregiudizio e la sua riconducibilità alla condotta della banca ricorrente; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il p rimo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rifermento ai motivi accolt i e rinvia,