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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27119/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato e furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il diniego della sospensione condizionale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato e furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il diniego della sospensione condizionale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris