CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 13306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nata ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/03/2025 Giudice di pace di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Avellino ha assolto, perchè il fatto nonsussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia a lei ascritto ai sensi dell’art. 612 cod. pen.per avere minacciato telefonicamente la p.o. con l’espressione ‘ti distruggo’.2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero che, con un unico motivo, deduce violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivodel reato, nonché ai dubbi argomentati in merito alla certa individuazione dell’autore dellatelefonata minacciosa.3. In data 12 febbraio 2026, il difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso del P.G.4. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale conclude perl’inammissibilità/rigetto del ricorso del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.In primo luogo, occorre dare atto che il Pubblico Ministero ha impugnato con ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 274 del 2000, la sentenza del Giudice di pace diAvellino, ricorrendo una ipotesi di sentenza non appellabile, per cui non vige la limitazione deimotivi di ricorso alle sole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 606, prevista dall’art. 39-bis del medesimo testo di legge, con riguardo alla impugnazione delle sentenze pronunciate ingrado di appello per reati di competenza del giudice di pace. Sono, dunque, ammissibili nel casodi specie anche motivi afferenti al vizio della motivazione.3. Tanto premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la sentenza impugnataha delibato in ordine alla insussistenza del reato con motivazione esauriente e con argomentigiuridicamente corretti, quanto ai presupposti applicativi del reato di cui all’art. 612 cod. pen.3.1. In particolare, il giudice ha ritenuto non sussistente il reato per la inidoneità della frasepronunciata al telefono dall’imputata a ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecieincriminatrice contestata, sia per il suo contenuto e per l’estemporaneità della stessa, che inconsiderazione del fatto che la persona offesa ha continuato a svolgere l’attività di docenzapresso la scuola diretta dall’imputata, a dimostrazione dell’inoffensività della condotta.3.2. Il giudice di merito si è così conformato all’orientamento di questa Corte, a tenore delquale, nella minaccia – che costituisce reato di pericolo - elemento essenziale è la limitazionedella libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa esserecagionato dall'autore alla vittima, minaccia che va valutata con criterio medio ed in relazione alleconcrete circostanze del fatto (Sez. 5 n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889), ondeverificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamentonella persona offesa (Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Romeo, Rv. 264341). Pertanto, i criteriche debbono orientare il giudice di merito nel suo prudente apprezzamento, sono costituiti daltenore delle espressioni verbali profferite e dal contesto in cui esse vengono pronunciate, convalutazione suscettibile di controllo da parte del Giudice di legittimità sotto il profilo della logicitàe completezza della motivazione. (Sez. 5 n. 43380 del 26/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242188; Sez.1, n. 9314 del 05/04/1990, Monteleone, Rv. 184724).3.3. Alla luce di tali direttrici, osserva il Collegio che è proprio la contestualizzazione dellepoche parole attribuite alla ricorrente (nell’ambito di una discussione animata, occasionata daun contrasto di vedute in ambito lavorativo) ad escluderne ogni idoneità minatoria, poiché il maleminacciato con la generica e unica espressione “ti distruggo” non è univocamente edineluttabilmente riconducibile ad una finalità intimidatoria, e in effetti non è stato percepito comeuna significativa deminutio né dell’integrità fisica né, più in generale, di quella personale. Cosìcontestualizzate, le parole incriminate hanno finito per assumere la sola connotazione di unaesternazione dettata dalla foga del momento.3.4.Con tale corretta argomentazione, affatto illogica e aderente all’ambito fattualescrutinato, il ricorrente omette il dovuto confronto, così come non si misura con la ratiosecondaria della decisione, che dubita della certa identificazione della imputata quale effettivaautrice della telefonata incriminata.3.5. In conclusione, la decisione assolutoria da parte del giudice gravato è stata assunta inaderenza al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", che impone al giudice di giungere allacondanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità. Nelcaso di specie, la scelta operata dal Giudice di pace risulta sorretta da una motivazionerispettosa dei canoni della logica e della esaustività, (sez. 5^, 28/01/2013, n. 10411, rv 254579;Cass., sez. 1^, 14/05/2004, n. 32494), adeguata ai fatti, giuridicamente corretta, perchéfondata saldamente sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, elogicamente supportata, donde la sua incensurabilità in questa sede, e l’infondatezza del motivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteLuca Pistorelli