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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43508/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 novembre 1952 avverso la sentenza n. 1219/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 10 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 dicembre 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine il 28 settembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati di appropriazione indebita, commessi sino al 10 giugno 2013, estinti per prescrizione.

Ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela; ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione impugnata e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e mancanza di motivazione in relazione al tempo delle condotte appropriative commesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato sarebbe stato condannato per i fatti successivi al 10 giugno 2013 anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo il primo giudice affermato che l'ultima appropriazione indebita del denaro della Toppan fosse avvenuta nel 2010, con conseguente estinzione per prescrizione di tutti i reati, commessi nei confronti della predetta persona offesa.

Pur se si dovesse ritenere l'imputato colpevole con riferimento ai reati commessi da giugno 2013 a fine anno, la Corte territoriale non avrebbe specificato in che date l'imputato si sarebbe appropriato delle somme di [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di quanto emerso nel giudizio di primo grado e cioè che le dazioni di denaro erano avvenute nel 2012, sicché avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati.

Pur se si dovesse ritenere l'imputato colpevole con riferimento ai reati commessi dal 10 giugno 2013 a fine anno, la Corte territoriale non avrebbe specificato in che date l'imputato si sarebbe appropriato delle somme di denaro nei confronti delle parti civili; 3) violazione dell'art. 61 n. 7 c.p. e mancanza di motivazione in relazione all'entità delle somme oggetto di appropriazione indebita con riferimento ai reati non prescritti.

La Corte territoriale avrebbe considerato il danno complessivamente, anziché con riguardo ad ogni reato e, quindi, ad ogni singola persona offesa.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ad esclusione delle condotte contestate come commesse precedentemente al 28 marzo 2011 e di quelle commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali aveva assolto l'imputato dal reato contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato non doversi procedere in relazione ai fatti commessi antecedentemente al 28 marzo 2011, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.

La Corte d'appello, come prima ricordato, oltre a dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati di appropriazione indebita, commessi sino al 10 giugno 2013, estinti per prescrizione.

Nella motivazione della sentenza impugnata, la menzionata Corte ha dichiarato l'imputato "colpevole con riferimento agli ulteriori fatti reato commessi dal 10 giugno 2013 a fine anno ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dal 2013 al 2014 ([OSCURATO:PERSONA])".

A fronte di siffatta motivazione deve rilevarsi che, nell'includere tra i fatti, per i quali ha ritenuto l'imputato colpevole, anche quelli commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il Tribunale - quanto alla predetta persona offesa - aveva osservato che "sebbene nel capo di imputazione si contesti al Mauro di avere ricevuto dalla cliente la somma di 103.009,00 dal 2007 al 2013, dagli accertamenti è emerso che questa somma era stata versata all'imputato dal 2007 al 2010; e l'imputato ha effettuato versamenti per la Toppan per euro 57.703,53 dal 2007 al 2010".

Mentre il Tribunale aveva compreso i reati commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli per i quali aveva ritenuto maturata l'estinzione per prescrizione, dichiarata per i reati commessi fino al 28 marzo 2011, la Corte d'appello pare avere preso in considerazione esclusivamente il capo d'imputazione ed essere pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato anche per i reati commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che ha elencato tra i reati per cui ha affermato la responsabilità) e ciò pur difettando il gravame della Parte pubblica. 1.1 Deve poi rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa carente anche laddove ha cumulativamente affermato la responsabilità dell'imputato per i fatti successivi al 10 giugno 2013, senza indicare quali fossero tali fatti e, in particolare, in quali date essi fossero stati compiuti.

Posto infatti che le indicazioni temporali formulate nell'imputazione costituiscono solo delle ipotesi accusatorie, sarebbe stato necessario, al fine di approdare a una pronuncia di colpevolezza o di estinzione dei reati per prescrizione, che la Corte territoriale illustrasse quali fossero state le condotte appropriative poste in essere successivamente al 10 giugno 2013 e quali fossero le date di perfezionamento dei reati.Ciò si imponeva tanto più in ragione del rilievo che l'imputato aveva sollevato uno specifico motivo d'appello, in cui aveva descritto i fatti e la loro collocazione temporale con riguardo ad ogni singola persona offesa, prospettando che non vi fosse stata alcuna appropriazione indebita successivamente al 14 marzo 2011 (v. quarto motivo dell'atto d'appello).

A tali deduzioni difensive il Collegio d'appello, benché onerato, non ha dato conto compiutamente, non conformandosi all'insegnamento di questa Corte (ex mu/tis: Sez. 4 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) secondo cui, se l'appellante formula censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione d'appello che si limita a respingere le deduzioni con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie.

Alla luce delle superiori considerazioni deve rilevarsi che le censure, formulate nel primo e nel secondo motivo, sono fondate, con la conseguenza che, assorbito il terzo motivo, la pronuncia in scrutinio va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste, che dovrà eliminare i vizi di motivazione sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principi stabiliti da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con specifico riferimento all'individuazione delle eventuali condotte successive al 12 giugno 2013 con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 novembre 1952 avverso la sentenza n. 1219/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 10 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 dicembre 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Udine il 28 settembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati di appropriazione indebita, commessi sino al 10 giugno 2013, estinti per prescrizione. Ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela; ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione impugnata e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e mancanza di motivazione in relazione al tempo delle condotte appropriative commesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato sarebbe stato condannato per i fatti successivi al 10 giugno 2013 anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo il primo giudice affermato che l'ultima appropriazione indebita del denaro della Toppan fosse avvenuta nel 2010, con conseguente estinzione per prescrizione di tutti i reati, commessi nei confronti della predetta persona offesa. Pur se si dovesse ritenere l'imputato colpevole con riferimento ai reati commessi da giugno 2013 a fine anno, la Corte territoriale non avrebbe specificato in che date l'imputato si sarebbe appropriato delle somme di [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di quanto emerso nel giudizio di primo grado e cioè che le dazioni di denaro erano avvenute nel 2012, sicché avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati. Pur se si dovesse ritenere l'imputato colpevole con riferimento ai reati commessi dal 10 giugno 2013 a fine anno, la Corte territoriale non avrebbe specificato in che date l'imputato si sarebbe appropriato delle somme di denaro nei confronti delle parti civili; 3) violazione dell'art. 61 n. 7 c.p. e mancanza di motivazione in relazione all'entità delle somme oggetto di appropriazione indebita con riferimento ai reati non prescritti. La Corte territoriale avrebbe considerato il danno complessivamente, anziché con riguardo ad ogni reato e, quindi, ad ogni singola persona offesa. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza di primo grado aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ad esclusione delle condotte contestate come commesse precedentemente al 28 marzo 2011 e di quelle commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali aveva assolto l'imputato dal reato contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato non doversi procedere in relazione ai fatti commessi antecedentemente al 28 marzo 2011, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello, come prima ricordato, oltre a dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati di appropriazione indebita, commessi sino al 10 giugno 2013, estinti per prescrizione. Nella motivazione della sentenza impugnata, la menzionata Corte ha dichiarato l'imputato "colpevole con riferimento agli ulteriori fatti reato commessi dal 10 giugno 2013 a fine anno ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dal 2013 al 2014 ([OSCURATO:PERSONA])". A fronte di siffatta motivazione deve rilevarsi che, nell'includere tra i fatti, per i quali ha ritenuto l'imputato colpevole, anche quelli commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il Tribunale - quanto alla predetta persona offesa - aveva osservato che "sebbene nel capo di imputazione si contesti al Mauro di avere ricevuto dalla cliente la somma di 103.009,00 dal 2007 al 2013, dagli accertamenti è emerso che questa somma era stata versata all'imputato dal 2007 al 2010; e l'imputato ha effettuato versamenti per la Toppan per euro 57.703,53 dal 2007 al 2010". Mentre il Tribunale aveva compreso i reati commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli per i quali aveva ritenuto maturata l'estinzione per prescrizione, dichiarata per i reati commessi fino al 28 marzo 2011, la Corte d'appello pare avere preso in considerazione esclusivamente il capo d'imputazione ed essere pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato anche per i reati commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che ha elencato tra i reati per cui ha affermato la responsabilità) e ciò pur difettando il gravame della Parte pubblica. 1.1 Deve poi rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa carente anche laddove ha cumulativamente affermato la responsabilità dell'imputato per i fatti successivi al 10 giugno 2013, senza indicare quali fossero tali fatti e, in particolare, in quali date essi fossero stati compiuti. Posto infatti che le indicazioni temporali formulate nell'imputazione costituiscono solo delle ipotesi accusatorie, sarebbe stato necessario, al fine di approdare a una pronuncia di colpevolezza o di estinzione dei reati per prescrizione, che la Corte territoriale illustrasse quali fossero state le condotte appropriative poste in essere successivamente al 10 giugno 2013 e quali fossero le date di perfezionamento dei reati.Ciò si imponeva tanto più in ragione del rilievo che l'imputato aveva sollevato uno specifico motivo d'appello, in cui aveva descritto i fatti e la loro collocazione temporale con riguardo ad ogni singola persona offesa, prospettando che non vi fosse stata alcuna appropriazione indebita successivamente al 14 marzo 2011 (v. quarto motivo dell'atto d'appello). A tali deduzioni difensive il Collegio d'appello, benché onerato, non ha dato conto compiutamente, non conformandosi all'insegnamento di questa Corte (ex mu/tis: Sez. 4 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) secondo cui, se l'appellante formula censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione d'appello che si limita a respingere le deduzioni con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie. Alla luce delle superiori considerazioni deve rilevarsi che le censure, formulate nel primo e nel secondo motivo, sono fondate, con la conseguenza che, assorbito il terzo motivo, la pronuncia in scrutinio va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste, che dovrà eliminare i vizi di motivazione sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principi stabiliti da questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con specifico riferimento all'individuazione delle eventuali condotte successive al 12 giugno 2013 con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensor