CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 09402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 29678/2020 R.G. proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con provvedimento del 24 luglio 2020 emesso a seguito di istanza proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] agente in proprio avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato “inammissibile l’atto intitolato ricorso in riassunzione presentato dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento n.6003/2012”, compensando le spese. Il procedimento n. 6003/2012 R.G., ad avviso della corte territoriale, era stato concluso con decreto n. 1619/2017 della stessa corte, contro il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione. Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 21912 del 22 maggio 2019, lo aveva accolto, annullando quindi il decreto n. 1619/2017 della Corte d’appello di Perugia con rinvio - anche per le spese - a quest’ultima in diversa composizione. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo portante il numero di ruolo 6003/2012 depositava il 29 novembre 2019 atto denominato “ricorso in riassunzione” chiedendo fissazione di udienza. Con provvedimenti rispettivamente del 30 dicembre 2019 e del 21 gennaio 2020 la corte territoriale lo invitava a regolarizzare tale istanza depositando anche nota di iscrizione, trattandosi di procedimento distinto rispetto a quello n. 6003/2012 R.G.; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] invece depositava un’altra istanza il 18 febbraio 2020, per cui veniva fissata udienza il 23 marzo 2020, poi rinviata d’ufficio al 20 luglio 2020, da cui è sortito il provvedimento del 24 luglio 2020. In quest’ultimo provvedimento la Corte d’appello di Perugia afferma che il procedimento n. 6003/2012 R.G. era stato definito conil decreto n. 1619/2017, la cui cassazione con rinvio “non fa rivivere un procedimento definito”, bensì “determina l’apertura di una distinta fase, … costituita dal giudizio di rinvio”; inoltre il giudice di legittimità ha rinviato alla stessa corte territoriale ma in diversa composizione, per cui in forza della cassazione del decreto la parte ha dovuto riassumere ex articolo 392 c.p.c., dando luogo ad un differente giudizio, di rinvio, del quale è necessaria, essendo distinto, l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 168 c.p.c., sicché la parte deve presentare la relativa nota di iscrizione a ruolo. Pertanto, “anche a voler ritenere che l’atto depositato in data 29. 11. 2019 nell’ambito del procedimento n. 6003/2012 possa essere considerato ricorso in riassunzione non può essere utilizzato per l’avvio del giudizio di rinvio mancando la nota di iscrizione a ruolo” non effettuabile d’ufficio. Di qui la dichiarazione di inammissibilità. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, definito “ex legge Pinto 89/01” e articolato in tre motivi, da cui il MEF intimato non si è difeso. Considerato che: 1. Con il primo motivo vengono introdotti due submotivi. 1.1 Sub a), in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., “per in punto di non corrispondenza della pronuncia adottata rispetto al procedimento fissato per la decisione”, prospettando pure “[OSCURATO:PERSONA] della pronuncia”. 1.2 Sub b), in subordine, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. “per la non corrispondenza della pronuncia adottata rispetto al procedimento fissato per la decisione, con conseguente erroneità della pronuncia”. 1.3 Afferma il ricorrente, illustrando congiuntamente le due doglianze: “Per il 13/7/20, data della adozione della pronuncia che qui occupa, era stata fissata SOLO la trattazione in CC del procedimento RVG 600_-1/2012 e non quello del procedimento 600_/2012”. Quindi la Corte d’appello non poteva pronunciare “su un procedimento diverso da quello fissato per la decisione”; e infatti nella memoria del 13 luglio 2020 “il sottoscritto ha svolto difese SOLO in relazione al procedimento 6002-1/2012 e non procedimento 6002/2012”. Poiché poi “nel procedimento 600_/2012” il ricorso per riassunzione, per l’illegittima pretesa della corte territoriale di nuova iscrizione, “non era stato introitato”, la suddetta corte “non aveva titolo per trattare un procedimento che riteneva non iscritto, tanto che non lo aveva fissato per la trattazione avendo fissato il procedimento 6002_1/2012”, invece “giustamente introitato”. Quindi la pronuncia della Corte d’appello è nulla per il profilo illustrato sub a) o è erronea per il profilo sub b). 2. Con il secondo motivo, presentato in subordine, si veicolano ancora due submotivi. 2.1 Sub a) si denunciano, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 392 e 394 c.p.c. “in relazione alla riassunzione di causa presso lo stesso Giudice cui si riferisce la pronuncia di rinvio della Cassazione. Nullità della Pronuncia”. 2.2 Sub b), in subordine, si denunciano, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 392 e394 c.p.c. “in relazione alla riassunzione di causa presso lo stesso Giudice cui si riferisce la pronuncia di rinvio della Cassazione.Erroneità della Pronuncia”. Anche questi submotivi sono strutturati congiuntamente. Si sostiene che, come “di fatto” sarebbe stato illustrato, se vi è riassunzione davanti al giudice che aveva emesso il provvedimento cassato, non occorre nuova iscrizione a ruolo “perché vi è già un procedimento iscritto, con pronuncia caducata, che determina perciò la assenza, o, se si preferisce, il venir meno di pronuncia definitoria”. Nel caso di rinvio dal giudice di legittimità a un giudice di merito diverso è necessaria la nuova iscrizione, ma questa non occorrerebbe nel caso in esame, per cui l’attuale ricorrente “ha prodotto semplicemente l’atto di riassunzione … introitato regolarmente”. Quindi, anche in questo caso la pronuncia della Corte d’appello è nulla per il profilo illustrato sub a) o è erronea per il profilo sub b). 3. Pure con il terzo motivo si propongono due submotivi. 3.1 Sub a) si denunciano, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per mancata pronuncia della corte territoriale “su dati decisivi formulati nelle note 1-7” della esposizione “in fatto”, desumendone la nullità della pronuncia. 3.2 Sub b) si denunciano, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, Cost., 132 e 277 c.p.c. per carenza motivazionale e contraddittorietà della motivazione. Illustrato unitariamente, con questo motivo si censura la mancata pronuncia della corte territoriale “su ragioni esposte nelle note da 1 a 7”, sostenendo “in particolare” che sarebbe “ falso in fatto che con i precedenti decreti del 2017” la corte “avesse definito i rispettivi procedimenti … compreso quello presente”. L’istanza di riassunzione sarebbe stata ammissibile e “correttamente … introitata dall’Ufficio in funzione delle osservazioni e precisazioni formulate dal sottoscritto, da ultimo, con Nota 18/2/20, IGNORATE immotivatamente e contraddittoriamente dall’Adorno (sic)”. Nuovamente la pronuncia della Corte d’appello è nulla per il profilo illustrato sub a) o è erronea per il profilo sub b). 4. Seguendo il principio della ragione più liquida, a prescindere da ogni altro rilievo,deve constatarsi la fondatezza del secondo motivo. Invero, un caso del tutto analogoe relativo ad un ulteriore decreto della stessa corte territoriale è stato recentemente esaminato d a questa Suprema Corte , dando luogo a Cass. sez. 2, ord. 28 aprile 2022 n. 13272, massimata nel senso che, per la riassunzione ex articolo 392 c.p.c., “ il giudizio di rinvio nell’ambito di un procedimento per equa riparazione, in quanto configurabile come autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, necessita di una nuova iscrizione a ruolo, costituita da un atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l’ufficio giudiziario, ma non anche della nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c., stante la sua soggezione all’art. 392, comma 2, c.p.c., non essendo tale atto di parte richiesto nei giudizi introdotti con ricorso, nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l’iniziale deposito dello stesso”.Questo collegio intende dare continuità a tale pronuncia nomofilattica (che a sua volta ha seguito la linea di precedenti arresti, quali Cass. sez.1,18 giugno 2007 n.14061, Cass. sez. 1, 25 gennaio 2005 n.1495 e Cass. sez. 1, 8 settembre 1992 n.10291): e ciò conduce, appunto, all’accoglimento del secondo motivo, con conseguente cassazione - assorbiti gli altri motivi - del provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’appello di Perugia,in diversa composizione. P.Q.M. Accogliendo il ricorsoper quanto di ragione cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche