CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 17415/2023
Testo disponibile della fonte
a, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass.20/01/2023 n. 1827); 1.9. per completezza va inoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione; 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20805/2022 Numero sezionale 3436/2023 Numero di raccolta generale 17415/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano; 2.1. con il primo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’intervenuta formazione del giudicato interno relativamente all’illegittima valorizzazione, ai fini catastali, dei cd. «carriponte»; 2.2. la censura è fondata; 2.3. dal raffronto tra l’appello proposto dall’Ufficio (ritualmente trascritto nel controricorso) e la parte motiva della sentenza di primo grado (parimenti trascritta nel controricorso) emerge palese che l’appellante non ha in alcun modo specificamente impugnato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale nella parte in cui si ritenevano «esclusi dalla stima ... i carriponte»; 2.4. la Commissione tributaria regionale, nell’affermare, al contrario, che dovessero comprendersi nella determinazione della rendita degli impianti anche i «carriponte» ha pronunciato in violazione del giudicato interno formatosi con riguardo alla suddetta parte della pronuncia di primo grado, incorrendo quindi nella denunziata inosservanza dell’art. 2909 cod. civ.; 3.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di extrapetizione in quanto la Commissione tributaria regionale si sarebbe pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni, quali vapordotti, alternatori e trasformatori, sebbene tali beni non avessero mai costituito oggetto del contendere nel giudizio; 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20805/2022 Numero sezionale 3436/2023 Numero di raccolta generale 17415/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 3.2. la censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto la stessa Società afferma di non aver mai contestato la valorizzazione, ai fini catastali, dei suddetti beni, il che esclude quindi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la suddetta censura riguardo alla sentenza d’appello; 4.1. con il terzo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, «in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.», violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare e valutare la perizia di parte ricorrente circa la lamentata erronea sovrastima dei costi ed erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, diversi da quelli per i quali la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; 4.2. va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, SU n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016); 4.3. a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame, come di seguito illustrato, hanno preso in esame tutte le circostanze fattuali indicate in 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20805/2022 Numero sezionale 3436/2023 Numero di raccolta generale 17415/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 ricorso, valutandole - sulla base degli elementi delibatori hinc et inde dedotti - diversamente da come auspicato dalla ricorrente; 4.4. la censura in esame va dunque disattesa, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità; 4.5. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue:« Anche il motivo concernente l'erronea stima dei costi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall'Ufficio ... »; 4.6. va quindi ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009); 4.7. vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario 7 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9