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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30310/2026

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veglianza di Tarantonel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza trasmetteva glitra l’Ufficio di sorveglianza di Taranto e l’Ufficio di sorveglianza di Potenza.

Inparticolare, la lettura dei provvedimenti allegati evidenziava che:- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, chiamato aprovvedere sulla conversione della pena pecuniaria inflitta a CollocoloMichele, trasmetteva gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale diTaranto, competente in base al luogo di residenza del condannato conprovvedimento del 7 aprile 2025;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, conprovvedimento dell’8 aprile 2025, trasmetteva nuovamente gli atti alPubblico ministero di Potenza osservando che la pena da convertireera relativa a sentenza “assorbita” in un provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dall’Ufficio;- Con successivo provvedimento del 14 aprile 2025, il Pubblicoministero di Potenza trasmetteva gli atti all’Ufficio di sorveglianza diPotenza;- [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenza, con ordinanza del 12maggio 2025, declinava la propria competenza osservando che ilcondannato risiede nel Comune di Taranto, sicché la competenza, inbase all’art. 677 cod. proc. pen., andava determinata nell’Ufficio disorveglianza di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, quindi, conprovvedimento del 15 maggio 2025, trasmetteva nuovamente gli attial Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto trasmettevanuovamente gli atti a quello di Potenza con provvedimento del 16maggio 2025 ribadendo che «la pena di cui alla sentenza per la qualecodesto ufficio esecuzione ha inoltrato richiesta di conversione, èassorbita in quella di cui al cumulo di quest’ufficio del 21.9.2015, perla quale, come risulta dalla nota in atti dell’URC Taranto, risulta apertapartita di credito n. 918/2016, iscritta a ruolo n. 2411/2018»;- Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenza, con ordinanza del21 novembre 2025, ribadita la propria incompetenza, trasmetteva glirispetto alla Procura della Repubblica di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza trasmettevagli atti a questa Corte ravvisando un conflitto di competenza tra ilMagistrato di sorveglianza di Potenza e quello di Taranto;rilevato che il conflitto risulta palesemente insussistente.

L’art. 28 cod. proc. pen.dispone che vi è conflitto quando, in qualsiasi stato e grado del processo, uno opiù giudici ordinari o speciali, prendono e rifiutano di prendere cognizione delprocesso.

Questa Corte ha chiarito che «Presupposto per la configurabilità di unconflitto di competenza è la contemporanea cognizione o il contestuale rifiuto diprendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da partedi due o più giudici.

Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltantopossibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finchè il giudice non siastato investito della cognizione sul fatto [...]» (Sez. 1, n. 917 del 11/02/1997Rv. 207346 – 01; Sez. 1, Ord., n. 17816 del 05/03/2021, Rv. 281199 – 01).Solo l’investimento sulla cognizione del fatto, che avviene per il tramite di unaistanza che attivi il potere decisorio, consente al giudice di valutare,incidentalmente, la sua competenza.

Con sentenza della Sez. 1, n. 41218del 17/05/2018, Rv. 274362 – 01, si è, altresì, precisato che «[...] il pubblicoministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo onegativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzionigiurisdizionali (Sez.

U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc.Seghaier, Rv. 257989).

A tali soggetti compete altresì la rilevazione del conflittoche sia tra loro insorto.

Il pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato asollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; potendo egli solotrasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia diconflitto, segnalandone l'esistenza, al giudice presso cui esercita le sue funzioni,cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia diesso, e richiedere il conseguente intervento della Corte suddetta (cfr. Sez. 1, n.4092 del 11/01/2013, confl. comp. in proc.

Stingaciu, Rv. 254189; Sez. 1, n.14006 del 22/02/2007, confl. comp. in proc.

Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 6, n.2630 del 04/07/1996, Tonini, Rv. 205860)»;rilevato che, nel caso in esame, solo un giudice, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Potenza, ha rifiutato di prendere cognizione del procedimento,mentre quello di Taranto, non si è mai pronunciato sul punto.

È stato il Pubblicoministero di Taranto che, in violazione del principio enunciato, ha direttamenteinvestito questa Corte della decisione, senza aver interessato della cognizione delmerito il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Taranto, in modo da consentirgli diprendere posizione sulla propria competenza.

In tal modo, tuttavia, non si èverificato un conflitto tra le due Autorità svolgenti funzioni giurisdizionali sicchénon è configurabile il conflitto in base all’art. 28 Cod. proc. pen.;ritenuto, pertanto, alla luce dei motivi esposti che debba dichiararsi insussistenteil conflitto.

P.Q.MDichiara insussistente il conflittoCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
veglianza di Tarantonel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza trasmetteva glitra l’Ufficio di sorveglianza di Taranto e l’Ufficio di sorveglianza di Potenza. Inparticolare, la lettura dei provvedimenti allegati evidenziava che:- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, chiamato aprovvedere sulla conversione della pena pecuniaria inflitta a CollocoloMichele, trasmetteva gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale diTaranto, competente in base al luogo di residenza del condannato conprovvedimento del 7 aprile 2025;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, conprovvedimento dell’8 aprile 2025, trasmetteva nuovamente gli atti alPubblico ministero di Potenza osservando che la pena da convertireera relativa a sentenza “assorbita” in un provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dall’Ufficio;- Con successivo provvedimento del 14 aprile 2025, il Pubblicoministero di Potenza trasmetteva gli atti all’Ufficio di sorveglianza diPotenza;- [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenza, con ordinanza del 12maggio 2025, declinava la propria competenza osservando che ilcondannato risiede nel Comune di Taranto, sicché la competenza, inbase all’art. 677 cod. proc. pen., andava determinata nell’Ufficio disorveglianza di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, quindi, conprovvedimento del 15 maggio 2025, trasmetteva nuovamente gli attial Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto trasmettevanuovamente gli atti a quello di Potenza con provvedimento del 16maggio 2025 ribadendo che «la pena di cui alla sentenza per la qualecodesto ufficio esecuzione ha inoltrato richiesta di conversione, èassorbita in quella di cui al cumulo di quest’ufficio del 21.9.2015, perla quale, come risulta dalla nota in atti dell’URC Taranto, risulta apertapartita di credito n. 918/2016, iscritta a ruolo n. 2411/2018»;- Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Potenza, con ordinanza del21 novembre 2025, ribadita la propria incompetenza, trasmetteva glirispetto alla Procura della Repubblica di Taranto;- Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza trasmettevagli atti a questa Corte ravvisando un conflitto di competenza tra ilMagistrato di sorveglianza di Potenza e quello di Taranto;rilevato che il conflitto risulta palesemente insussistente. L’art. 28 cod. proc. pen.dispone che vi è conflitto quando, in qualsiasi stato e grado del processo, uno opiù giudici ordinari o speciali, prendono e rifiutano di prendere cognizione delprocesso. Questa Corte ha chiarito che «Presupposto per la configurabilità di unconflitto di competenza è la contemporanea cognizione o il contestuale rifiuto diprendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da partedi due o più giudici. Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltantopossibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finchè il giudice non siastato investito della cognizione sul fatto [...]» (Sez. 1, n. 917 del 11/02/1997Rv. 207346 – 01; Sez. 1, Ord., n. 17816 del 05/03/2021, Rv. 281199 – 01).Solo l’investimento sulla cognizione del fatto, che avviene per il tramite di unaistanza che attivi il potere decisorio, consente al giudice di valutare,incidentalmente, la sua competenza. Con sentenza della Sez. 1, n. 41218del 17/05/2018, Rv. 274362 – 01, si è, altresì, precisato che «[...] il pubblicoministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo onegativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzionigiurisdizionali (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc.Seghaier, Rv. 257989). A tali soggetti compete altresì la rilevazione del conflittoche sia tra loro insorto. Il pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato asollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; potendo egli solotrasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia diconflitto, segnalandone l'esistenza, al giudice presso cui esercita le sue funzioni,cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia diesso, e richiedere il conseguente intervento della Corte suddetta (cfr. Sez. 1, n.4092 del 11/01/2013, confl. comp. in proc. Stingaciu, Rv. 254189; Sez. 1, n.14006 del 22/02/2007, confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 6, n.2630 del 04/07/1996, Tonini, Rv. 205860)»;rilevato che, nel caso in esame, solo un giudice, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Potenza, ha rifiutato di prendere cognizione del procedimento,mentre quello di Taranto, non si è mai pronunciato sul punto. È stato il Pubblicoministero di Taranto che, in violazione del principio enunciato, ha direttamenteinvestito questa Corte della decisione, senza aver interessato della cognizione delmerito il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Taranto, in modo da consentirgli diprendere posizione sulla propria competenza. In tal modo, tuttavia, non si èverificato un conflitto tra le due Autorità svolgenti funzioni giurisdizionali sicchénon è configurabile il conflitto in base all’art. 28 Cod. proc. pen.;ritenuto, pertanto, alla luce dei motivi esposti che debba dichiararsi insussistenteil conflitto. P.Q.MDichiara insussistente il conflittoCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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