CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. u\S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 - 3 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha, parzialmente, respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2) e di plurimi episodi di spaccio di stupefacenti (capi 3, 4, 5, 6, 19, 21, 23, 29, 31, 34). Il compendio intercettivo aveva consentito di accertare l'esistenza di un gruppo di persone, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], stabilmente dedito al traffico di stupefacenti, che, in quantità significative, venivano importati dal sud america e quindi distribuiti. [OSCURATO:PERSONA] era preposto alla custodia ed alla distribuzione di ingenti quantitativi di stupefacente, ed alla riscossione del prezzo delle forniture. Le captazioni, inoltre, avevano documentato il coinvolgimento dell'indagato in singoli episodi di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha annullato l'ordinanza genetica in relazione all'imputazione di cui al capo 4. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa a ciascuna imputazione. Con riguardo al reato associativo, la carenza motivazionale aveva riguardato sia l'identificazione del ricorrente come uno dei soggetti loquenti nelle diverse captazioni, sia la sussistenza del sodalizio, sia, infine, la partecipazione ad esso del Mezinaj. In relazione al capo 3, concernente la custodia di un rilevante quantitativo di droga importato dalla Colombia, il compendio indiziario era costituito da conversazioni dal contenuto non chiaro, senza riferimenti a sostanze stupefacenti, e da documentazione bancaria, attestante in realtà un saldo in favore di azienda dedita al commercio di beni alimentari. L'ordinanza genetica aveva copiato l'informativa della polizia giudiziaria, peraltro perplessa sull'identificazione dell'indagato. Quanto ai reati di cui ai capi 5 e 6, relativi al tentativo di importazione di quantitativi di cocaina da Panama e dalla Colombia, le emergenze probatorie riguardavano unicamente una fase di contrattazione che non si era mai perfezionata. Le fattispecie di cui ai capi 19 e 21, relative a due cessioni di stupefacente, erano riscontrate da un compendio indiziarlo del tutto insufficiente a dar conto del coinvolgimento nei fatti del ricorrente. Quanto al capo 31, relativo alla detenzione di un chilo di cocaina, la gravità indiziaria era stata fondata unicamente sulla circostanza che lo stupefacente era stato trasportato con l'autoveicolo in uso all'indagato, dato in realtà neutro rispetto al coinvolgimento diretto del Mezinaj. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti, e all'adeguatezza della massima misura custodiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va, perciò, respinto. 1. Innanzitutto, quanto all'identificazione dell'indagato nel soggetto nominato, nelle intercettazioni, come "Mariano", l'ordinanza ha evidenziato che era fondata sull'identificazione dell'indagato avvenuta il 28 novembre 2018 ad opera della polizia giudiziaria nel corso di un servizio predisposto a seguito dell'intercettazione nel corso della quale gli interlocutori, compreso tale "Mariano" si erano dati appuntamento. Il primo motivo di ricorso, sul punto, si limita ad una generica contestazione della fondatezza dell'identificazione, senza alcun confronto critico con le specifiche prove valorizzate dai giudici del merito cautelare. 2. Con riguardo alla sussistenza di sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, l'ordinanza ha evidenziato la rilevanza delle forniture importate dal sud America, significative di un radicato e strutturale inserimento nel mercato, e la significatività di numerose captazioni, significative della riconducibilità delle operazioni ad una struttura organizzativa e della ripartizione di compiti all'interno della medesima struttura. Sul punto, il primo motivo propone generiche ed assertive affermazioni critiche, senza precisare quali "puntuali doglianze" il Tribunale non avrebbe esaminato e formulando una lettura alternativa di talune conversazioni, caratterizzata da un approccio parcellizzato, laddove, invece, il Tribunale ne aveva proposto una considerazione coordinata con la complessità del compendio indiziario disponibile. In relazione alla posizione associativa dell'indagato, ancor più generiche sono le prospettazioni del ricorso, che si limita a negare che Mezinaj fosse un partecipe né che avesse il ruolo che gli è attribuito sulla base del coinvolgimento nelle singole, ma articolate, operazioni di importazione di droga e sul tenore di conversazioni significative dell'assunzione di uno specifico vincolo associativo. 3. Con riguardo al capo 3, il ricorso censura il giudizio sulla gravità indiziaria, siccome fondata su interlocuzioni dal contenuto oscuro e su documentazione bancaria relativa ad una regolare transazione commerciale. La difesa propone una lettura alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici del merito cautelare, che hanno, invece, ritenuto le captazioni chiaramente riferite ad una fornitura di stupefacente da mescolare, per superare i controlli, a carbone e hanno individuato il coinvolgimento del Mezinaj in ragione della sua partecipazione a incontri con altri soggetti al fine di gestire detta importazione e della conversazione nel corso della quale egli discusso del prezzo di vendita che sarebbe stato praticato. In particolare, il motivo di ricorso, sul punto, propone rilievi che riguardano direttamente l'ordinanza genetica in relazione all'identificazione nel ricorrente di un interlocutore, rilievi cui il Tribunale ha risposto alla pagina 2, laddove ha dato contezza dei dati oggettivi che hanno consentito di identificare il conversante "Mariano" nel ricorrente. Viene poi riproposto il rilievo circa la irrilevanza probatoria della documentazione bancaria inerente ad una transazione commerciale, cui il Tribunale ha risposto evidenziando che si trattava di un ulteriore elemento significativo della provenienza della fornitura dal sud america. Il motivo, dunque, risulta avere contenuto di merito e reiterativo di rilievi già esaminati e valutati dal Tribunale con motivazioni esente da vizi logici o giuridici. 4. I capi 5 e 6 riguardano fattispecie di tentativo di importazione da Panama e Colombia di ingenti quantità di cocaina. Il ricorso denuncia violazione di legge in quanto le emergenze probatorie riguardavano unicamente una fase di contrattazione che non si era mai perfezionata, e quindi costituiva condotta né idonea né univoca rispetto all'importazione di stupefacente; inoltre, l'interruzione della trattativa, frutto di scelta volontaria, doveva essere intesa come atto di desistenza. La censura, articolata in diritto, si fonda su una ricostruzione di ciascun fatto del tutto diversa da quella ritenuta dai giudici del merito cautelare. Quanto al capo 5, il Tribunale ha rilevato che i fornitori avevano acquisito la disponibilità di un ingente quantitativo di cocaina ed avevano reperito l'imbarcazione con la quale effettuare il trasporto da Panama, mentre gli acquirenti, e il ricorrente si era attivato in tal senso, si stavano occupando di organizzare il viaggio. Dunque, l'accertamento compiuto riguarda una trattativa già conclusa e una fase avanzata di organizzazione del trasporto; l'iter criminoso si era interrotto per le difficoltà insorte connesse all'efficienza dell'imbarcazione disponibile, non più in grado, per un guasto meccanico, di affrontare il viaggio. E' stato, quindi, ritenuto, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, che la condotta realizzata integrasse la fattispecie tentata di importazione di sostanze stupefacenti, e che non fosse ravvisabile alcuna ipotesi di desistenza volontaria. Anche con riguardo al capo 6 il Tribunale ha accertato che la trattativa era conclusa e l'accordo perfezionato, e che la condotta criminosa era giunta alla fase di organizzazione del trasporto. La transazione prevedeva la fornitura di un quantitativo di cocaina, ed era stata individuata la modalità di trasporto, mescolando la sostanza a terriccio concimato, che sarebbe risultato essere il materiale oggetto di fornitura. h , L'operazione, poi, non si era concretizzata, nonostante lo stadio avanzato dell'organizzazione e il coinvolgimento di diversi soggetti, per ragioni non note. Anche con riguardo a tale fatto il Tribunale ha motivato il giudizio in termini che risultano incensurabili nel presente giudizio di legittimità. 5. Le fattispecie di cui ai capi 19, 21 riguardano due cessioni di cocaina, nelle quali il ricorrente avrebbe assunto il ruolo esecutivo del soggetto incaricato della materiale consegna. Sul punto, il motivo di ricorso si limite ad esprimere una diversa valutazione di merito, sostenendo che il quadro indiziario sarebbe insufficiente a provare il coinvolgimento nei fatti del ricorrente. Si tratta di una deduzione, generica, a contenuto di merito, priva di confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che alcune captazioni, specificamente indicate, provavano l'individuazione del Mezinaj come il soggetto incaricato di consegnare ai destinatari lo stupefacente.6. Il capo 31 riguarda ulteriore cessione di cocaina. Il motivo di ricorso denuncia la insufficienza del compendio indiziario, costituito unicamente dal dato relativo all'autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente, veicolo che sarebbe quello in uso al ricorrente, dato che la difesa ritiene essere neutro rispetto all'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato il soggetto che aveva la detenzione della droga per effettuarne la consegna a terzi. La difesa aggiunge la considerazione che la conversazione valorizzata a conferma dell'accusa non era in realtà probante, dato che gli interlocutori, diversi dal ricorrente, facevano riferimento ad un terzo soggetto, denominato "Marranzano", non identificato. Il motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione data dal Tribunale. Infatti, i giudici del merito cautelare hanno evidenziato che la progettata cessione di cocaina era documentata da una captazione, nel corso della quale il cedente aveva indicato che la consegna sarebbe avvenuta ad opera di tale "Marranzano", identificato nel ricorrente sul rilievo che in esecuzione degli accordi era stata utilizzata per la consegna l'auto [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente stesso. Il Tribunale, poi, ha ritenuto tale dato prova del coinvolgimento personale e diretto del Mezinaj, dato che l'auto era abitualmente utilizzata dal ricorrente e considerata la frequentazione costante tra il ricorrente e lo Spanò, soggetto cedente lo stupefacente. Il motivo di ricorso, dunque, si risolve in una alternativa lettura delle prove, senza alcuna critica specifica alla struttura della motivazione della ricostruzione del fatto operata dal Tribunale. 7. Il ricorso, con il secondo motivo, propone censura motivazionale anche in relazione al giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva e sulla necessità della massima misura custodiale. In particolare, la difesa ha valorizzato il tempo trascorso rispetto alle date di consumazione dei reati ascritti e l'assenza di elementi per ritenere attuale la sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il motivo è infondato. Con riguardo al pericolo di recidiva, il Tribunale ha rilevato, da una parte, che in ragione del titolo di reato, opera la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, e, dall'altra, che costituivano elementi univocamente significativi del pericolo di recidiva la pluralità di reati in materia di stupefacenti commessi in epoca non risalente e la sua intraneità rispetto a sodalizio nel quale le posizioni di vertice erano occupate da soggetti, a loro volta, partecipi di altro sodalizio di stampo mafioso. Tali dati sono stati letti unitamente al profilo soggettivo del ricorrente, desumibile dai precedenti penali per lesioni volontarie e sequestro di persona, e quindi considerati, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, come prova della elevata probabilità di una ricaduta nel reato da parte del Mezinaj. L'ordinanza, inoltre, ha specificamente vagliato l'adeguatezza di misura custodiale meno afflittiva, giungendo alla conclusione, sorretta da motivazione che riguarda anche l'eventuale predisposizione del presidio elettronico e che risulta in questa sede incensurabile, che la detenzione domiciliare non può impedire il mantenimento di contatti con gli altri sodali e quindi il protrarsi della condotta criminosa. 8. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent