CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18331/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alvatore Trombetta;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1270/2016 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data4/04/2016 e non notificata;nonchésul ricorso iscritto al n. 26478/2017 RG, proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026GORI [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 1309/2017 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data6/04/2017 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate emetteva per l’anno di imposta 2010 unavviso di accertamento a fini Ires, Irap e Iva nei confronti della societàGori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alle fatture fittizie emesse in suofavore.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorsodella società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione staccatadi Catania, con la sentenza n. 1270/2016 rigettava l’appello. Inparticolare, richiamata per condividerla la motivazione della sentenzadi primo grado, anche nella parte in cui aveva escluso la rilevanza dialcune sentenze favorevoli alla società e relative ad altre annualità,evidenziava che fosse del tutto inverosimile che il pagamento dellasomma di 2.300.000 euro in favore della Adventrade, per le prestazioniprofessionali, fosse avvenuto con una datio in solutum posta in esseredall’amministratore della Gori con una dazione di preziosi, e, quantoalle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che non ne esisteva alcunaprova scritta, essendo consistita in una mera informativa verbale perla quale le sarebbero stati corrisposti 170.000 euro.Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/20262. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 9879/2017.3. Contro la medesima decisione della CTR la società ha propostoaltresì ricorso per revocazione davanti alla stessa Commissionetributaria regionale.La CTR, con sentenza n. 1309/2017, ha dichiarato inammissibile ilricorso per revocazione, sia in relazione all’affermata erratasupposizione che l’avviso di accertamento riguardasse costi pagati allasocietà Adventrade (le operazioni con la quale non venivano in rilievonell’anno di imposta in questione) anziché a [OSCURATO:PERSONA] (cheunicamente veniva in rilievo nell’anno di imposta), sia in relazione allaerronea supposizione della inesistenza del passaggio in giudicato dellesentenze della CTR per altri anni di imposta; ha infatti escluso che siconfigurasse in tali casi un errore revocatorio; ha escluso poil’ammissibilità del rimedio di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c., percontrasto di giudicati, in quanto le sentenze invocate si riferiscono adanni diversi.4. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato mezzo p.e.c.in data 6/11/2017, non ha svolto attività difensiva.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 26478/2017.5. I ricorsi sono quindi stati fissati per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il PM, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. FulvioTroncone, ha depositato memoria concludendo per il rigetto dientrambi i ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/20261. Occorre preliminarmente procedere alla riunione del giudizioiscritto al n. RG 26478/2017 a quello iscritto al n. RG 9879/2017.Si deve infatti fare applicazione del principio per cui i ricorsi percassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione d'appello econtro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso laprima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporaneapendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione(analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dellanorma dell'art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unicogiudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamenteprevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra ledue pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro lasentenza resa in sede di appello può risultare determinante lapronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede direvocazione (Cass. n. 7328/2020; Cass. n. 16435/2016; Cass. n.10534/2015; Cass. n. 25376/2006; Cass., Sez. U., n. 10933/1997).Ciò disposto, occorre poi prendere le mosse dal ricorso contro lasentenza di revocazione.2. Nel giudizio iscritto al n. RG 26478/2017 la società proponequattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce motivazione meramente apparentee violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., assumendo che la motivazione resa dallaCTR sia meramente parvente in riferimento sia alla doglianza relativaall’erroneo riferimento alle operazioni con Adventrade sia alla doglianzarelativa alla ritenuta insussistenza del passaggio in giudicato dellesentenze relative ad altri anni di imposta.2.1.1. Il motivo, che denuncia una motivazione meramenteapparente, al di là della formulazione della rubrica, è infondato.Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura soltanto quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026La motivazione, nel caso di specie, non solo esiste graficamente maesprime una chiara ratio decidendi; la CTR, dopo aver inquadrato ilperimetro dell’errore revocatorio, ne ha escluso la sussistenza in fattosotto entrambi i profili denunciati, evidenziando che entrambe leaffermazioni attenevano al giudizio di diritto ed eventualmente eranoricorribili per cassazione.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 395, n. 5, c.p.c.; la societàaveva infatti dedotto, quale motivo di revocazione, anche il contrastodi giudicati ai sensi di tale ultima disposizione; nella sede odiernaassume che vi sarebbe un contrasto tra due affermazioni della CTR, laprima, secondo cui i primi giudici avevano disatteso le sentenze relativeagli altri anni di imposta non perchè non erano passate in giudicato mapoiché non le ritenevano legittime e immuni da vizi, e la seconda, percui non vi poteva essere contrasto di giudicati poiché tali sentenze siriferiscono a diversi anni di imposta (mentre invece tali sentenze siriferirebbero ad alcuni elementi costitutivi della fattispecie che siestendono a pluralità di periodi, e cioè l’esistenza della ditta Ortensi el’effettiva possibilità di questa di rendere le prestazioni i cui costi eranostati sostenuti dalla Gori).2.2.1. Il motivo è infondato, sebbene sul punto la motivazione vadain parte integrata.In primo luogo, appare chiaro che le due affermazioni ben lungidall’essere in contrasto tra loro appaiono in realtà del tutto prive dicontraddizioni; entrambe sono accomunate dalla evidenteconsiderazione che le sentenze relative ad altri anni di imposta nonvalessero come giudicato, affermazione di per sé espressione di unchiaro giudizio relativo alla fattispecie concreta e insuscettibile dicostituire errore revocatorio.Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026Emerge inoltre da quanto riferito dalla stessa ricorrente che ladeduzione del giudicato, con la produzione delle relative attestazioni,era avvenuta nel corso del giudizio ed in particolare di quello di appello(pagina 10 del ricorso).Ne segue, come anche evidenziato dal PM, che trova applicazioneil principio che vede ammissibile lo strumento revocatorio ai sensi deln. 5 dell’art. 395 c.p.c. solo allorché l’eccezione di giudicato non siastata neppure proposta, perché altrimenti, nel caso in cui taleeccezione sia stata sollevata, il rimedio prescritto è unicamente quellodel ricorso per cassazione.È stato infatti affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso incui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondogrado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso,dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata indifformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazionee non con quello per cassazione (Cass. Sez. U. n. 21493/2010; Cass.n. 155/2014; Cass. n. 22506/2015; Cass. n. 22177/2016).Diversamente, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbiacostituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, lasentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso perrevocazione ma solo con il ricorso per cassazione, deducendo ol’omessa pronuncia o la violazione delle regole del giudicato ovepossibile (Cass. n. 28733/2022).3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 395, primo comma,n. 4 c.p.c., ciò in relazione ad entrambi gli errori revocatori denunciati.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., si propone la medesima doglianza ma ai sensi del n. 4dell’art. 360 c.p.c.Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/20263.1. I motivi, che concernono la medesima questione,diversamente declinata in riferimento al paradigma censorio, sonoinfondati.La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddovel'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime,riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione.L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consisterenell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fattola cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata inbase al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo,nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tral'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteridella evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un puntocontroverso (Cass. n. 4640/2007; Cass. n. 3652/2006).In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto,oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È lacontestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo diveniregiustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito delprocesso. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazioneproposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare lacontestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se viNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svistapercettiva.Nel caso di specie, la CTR, con ampia e condivisibile motivazione,ha evidenziato che non vi era alcun errore inteso come svistapercettiva. Ciò è del tutto corretto, in primo luogo, in relazione alriferimento compiuto in sentenza anche alle operazioni fatturate dallaAdventrade, posto che non viene neanche precisato come ciò abbiainfluenzato la decisione sulle prestazioni fatturate dalla Ortensi, pureoggetto di decisione e motivazione. Ed è corretto anche in riferimentoalla considerazione circa la rilevanza del giudicato per altri anni diimposta, ove la Commissione ha proceduto ad una valutazionedell’esistenza del giudicato invocato.Nel caso di specie il vizio denunciato si sostanzia in realtà in unacensura dell’errata applicazione della regula iuris elaborata dallaCommissione quanto alla rilevanza del giudicato nella fattispecieconcreta e non già nel mancato rilievo di un giudicato di cui le partihanno discusso nel giudizio presupposto.Il ricorso iscritto al n. RG 26478/2017 è quindi in definitivainfondato.4. Nel giudizio iscritto al n. RG 9879/2017 la società proponequattro motivi.4.1. Con il primo motivo si deduce il sopravvenuto giudicatofavorevole al contribuente sui medesimi presupposti di fatto, per altrianni di imposta, con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009.4.1.1. Il motivo, peraltro privo di alcun riferimento alle disposizioniviolate, è infondato.Occorre considerare che in materia tributaria vale il principio percui «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito conNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordinealla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e didiritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lacause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dellostesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizioabbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed ilpetitum del primo», così che detta efficacia, riguardante anche irapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nelprincipio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenzadella fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinatoperiodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso,oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto inrelazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunquevariabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, lespese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (adesempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di unaspecifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmentepermanente» (così Cass., Sez. U., n. 13916/2006; v. anche Cass. n.13152/2019; Cass. n. 37/2019; Cass. n. 13498/2015; Cass. n.24433/2013; Cass. n. 16675/2011; Cass. n. 9512/2009).Nella specie, non pare affatto che ricorra né l’accertamento dielementi costitutivi della fattispecie che si estendano ad una pluralitàdi periodi d’imposta né qualificazioni giuridiche preliminariall’applicazione di una specifica disciplina tributaria; infattil'accertamento attiene a differenti operazioni oggettivamenteinesistenti poste in essere in diversi anni di imposta, sicchè le sentenzealle quali fa riferimento parte ricorrente nel motivo, e ciò anche allaNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026luce delle scarne indicazioni ad esse relative, non possono in alcun casoassumere efficacia di giudicato nel presente giudizio. Non paredirimente, infatti, l’esistenza di un contratto formale decorrente dal2007 (e di cui non viene indicata la scadenza) tra la società ricorrentee la Ortensi posto che la decisione della CTR si fonda sulla mancanzadi prova di alcuna prestazione effettiva da parte di quest’ultima, e inrelazione all’anno 2010.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e ciò inrelazione ai motivi di appello di cui ai nn. 3, 4 e 6.La CTR avrebbe infatti omesso di pronunciare sui motivi di appellorelativi:a) alla denunciata omessa pronuncia da parte dei primi giudici dellanullità dell’avviso di accertamento per omessa motivazione e violazionee falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000;b) alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda diannullamento dell’avviso di accertamento in quanto fondato su datiirritualmente acquisiti, per la prolungata permanenza presso i locali, inviolazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000;c) alla denunciata omessa pronuncia in relazione alla inapplicabilitàdelle sanzioni, per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 e dellanuova normativa in tema di sanzioni, anche a prescindere dal merito.4.2.1. Il motivo è fondato, in relazione a tutti e tre tali motivi diappello.La CTR non sembra aver preso in alcuna considerazione tali motivi,vertenti su questioni relative alla validità formale dell’avviso diaccertamento, alla validità del procedimento e alle sanzioni, omettendodel tutto di pronunciare, senza che si possa, dalla scarna motivazionedi merito, ritenere che vi siano argomenti utilizzati dai giudici che sianoNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026incompatibili con tali doglianze, tanto da far ritenere sussistente unrigetto implicito.4.3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce la motivazione meramente apparente eviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in merito ai motivi diappello di cui ai nn. 1, 2 e 5.La ricorrente deduce infatti che la CTR abbia reso una motivazionemeramente apparente:a) sul primo motivo di appello, con cui aveva evidenziato lasopravvenuta formazione di ulteriori due giudicati, relativi agli anni diimposta 2004 e 2005;b) sul secondo motivo di appello, con cui aveva dedotto chel’amministratore p.t. della società era stato assolto in sede penale dalTribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con la formula«il fatto non sussiste», dalla imputazione relativa all’utilizzo di fattureper operazioni oggettivamente inesistenti, in cui venivano in rilievo leprestazioni rese dalla ditta individuale Ortensi alla società ricorrente;c) sul quinto motivo di appello, con cui si era dedotta la irrilevanzanell’anno di imposta in questione delle operazioni con Adventrade.4.3.1. Il motivo appare parzialmente fondato, e cioè conriferimento al secondo motivo di appello.Occorre premettere che, in disparte il riferimento al n. 5 dell’art.360 c.p.c., il motivo denuncia, con tutta evidenzia, anche in riferimentoai principi costituzionali, una motivazione meramente apparente dellasentenza, sfuggendo quindi alla eccezione di inammissibilità propostadalla difesa erariale.I principi giurisprudenziali e i criteri di valutazione di tale vizio sonoquelli indicati già nel par. 2.In merito al primo motivo di appello, non appare sussistere unospecifico vizio di motivazione, alla luce di quanto già evidenziato sullaNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026irrilevanza dei giudicati per altri anni di imposta, e, in parte qua, ilmotivo è privo di specificità mancando di descrivere il contenuto di talidecisioni.La motivazione in merito al secondo motivo di appello, riportatosub b), è invece del tutto apparente, essendosi la CTR limitata acondividere la valutazione, di per sé del tutto generica, di rilevanza«solo marginale» dell’assoluzione intervenuta in sede penale,omettendo del tutto di spiegare le ragioni di tale giudizio.In merito al quinto motivo di appello, la parte non deduce come ilriferimento in motivazione, anche alle operazioni con la societàAdventrade abbia viziato la decisione che, come visto, contiene unaulteriore parte motiva relativa alle operazioni con [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la questione appare irrilevante.4.4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 39, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 t.u.i.r.,dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997nonché dell’art. 2697 c.c. Si deduce che la CTR non avrebbe tenutoconto di alcuni elementi contrari alle presunzioni dedotte dall’ufficio eche al più le operazioni dovevano considerarsi come soggettivamenteinesistenti, mancando in questo caso, ai fini del disconoscimento delladetrazione dell’IVA, la prova della consapevolezza della frode.4.4.1. Il motivo è evidentemente inammissibile.Premesso che è costante l’orientamento di questa Corte secondocui in tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento delladeducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazionioggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziarial'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietàdell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire larigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella meraNumero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmentefalsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 10336/2025 da ultimo), il motivoha evidentemente carattere meritale.Esso contesta esclusivamente l’accertamento in fatto operato dallaCTR, e quindi la valutazione delle prove documentali effettuatadall’organo giudicante, con una serie di considerazioni che esulano dalgiudizio di legittimità, e tendenti genericamente a rivalutare ilmateriale probatorio già valutato in sede di merito, con un esito,peraltro, doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado,nel senso della insussistenza delle operazioni contestate.5. Concludendo, va preliminarmente disposta la riunione delgiudizio iscritto al n. RG 26478/2017 al giudizio iscritto al n. RG9879/2017.Il ricorso iscritto al n. RG 26478/2017 va respinto, pronuncia cuinon segue condanna al pagamento delle spese, poiché l’Agenzia delleentrate non ha, in tale giudizio, svolto attività difensiva.Il ricorso iscritto al n. RG 9879/2017 va, invece, accolto quanto alsecondo e al terzo motivo, quest’ultimo nei termini descritti al par.4.3.1., mentre va rigettato quanto agli altri. La sentenza va cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla CGT2 della Sicilia,sezione staccata di Catania, cui si demanda anche la regolazione dellespese di tale rapporto processuale. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del giudizio iscritto al n. 26478/2017 aquello iscritto al n. 9879/2017;rigetta il ricorso iscritto al n. RG 26478/2017;in relazione al ricorso iscritto al n. RG 9879/2017, accoglie il secondoe il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri;Numero registro generale 9879/2017Numero sezionale 4395/2026Numero di raccolta generale 18331/2026Data pubblicazione 07/06/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, indiversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, in relazione al ricorso iscritto al n. RG 26478/2017,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]