CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per iI loro accoglimento; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso e riciclaggio. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lettere B) ed E) c.p.p., in relazione agli articoli 110-416-bis cod.pen., 125; 192, 309 co. 9, c.p-.p. (violazione in relazione ai contenuti del concorso esterno nella fattispecie associativa, difetto di motivazione e di autonoma valutazione degli elementi indiziari)". Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione delle ragioni proposte dalla difesa e la mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, avendo fatto ricorso a una motivazione per relationem che ha eluso il necessario confronto dialettico con la difesa. La censura si rivolge, in particolare, alla omessa valutazione della condotta contestata a Consoli alla luce dei principi che regolano la materia del delitto di concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, con specifico riguardo alla omessa verifica della rintracciabilità di una finalità consapevolmente volta alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminoso nell'apporto prestato da Consoli in favore di Sapia e Comis. A tal proposito la difesa osserva che «il tribunale è totalmente muto sul punto. Le condotte del Consoli oggetto di contestazione non trovano nel provvedimento impugnato alcuna elaborazione nel senso che si è indicato, così da comprendersi quale sia stato il significativo contributo che le stesse hanno determinato per l'organizzazione [...]». Aggiunge che le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato sono indicative della relazione intercorrente tra Consoli e alcuni sodali, ma non contengono «in sé ragioni di utilità e di efficienza causale per l'esistenza del sodalizio». 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 648-bis, c.p., 192, 125 e 309 c.p.p. (violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 648-bis, c.p.)". Con riguardo al delitto di riciclaggio, la difesa premette che Consoli ha riconosciuto che Comis gli aveva affidato delle somme di denaro, ma specifica che l'indagato «si era limitato alla mera custodia della somma consegnatagli, che non ha in alcun modo investito nella propria attività imprenditoriale e che ha restituito a richiesta della moglie del Comis». Secondo la difesa, tale condotta di custodia, pur in presenza del requisito della provenienza illecita, non può configurare il reato di riciclaggio, in assenza di ulteriori comportamenti di reinvestimento o di confusione artatamente adoperata da Consoli tra quelle somme e il suo patrimonio, visto che l'indagato ha dichiarato di avere soltanto detenuto le somme, senza utilizzarle. 1.3. "Violazione dell'art. 606 lettere c) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 273 lettera c), 275 c.p.p. (violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e della custodia cautelare in carcere)". - Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il tribunale ha confermato la presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia carceraria sulla base di elementi privi di concretezza, limitandosi a riproporre ragioni di natura astratta, disancorate da una disamina delle censure che erano state esposte dalla difesa sul punto, quali lo stato di incensuratezza, il contegno processuale rappresentativo di una evidente presa di distanza dagli appartenenti al sodalizio criminoso oltre che il tempo trascorso in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposto in tutti i motivi di ricorso. Contrariamente a quanto denunciato, invero, il tribunale ha affrontato tutti i temi sollecitati con l'istanza di riesame. In particolare: a) Ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali delle conversazioni registrate il 9 maggio 2017, il 27 maggio, il 31 maggio, il 18 giugno, il 24 giugno, il 7 agosto e il 14 dicembre del 2017 e il 21 febbraio, il 26 febbraio, il 12 marzo e il 7 giugno 2018, dalle quali ha ricavato il pieno coinvolgimento di Consoli nelle vicende della consorteria mafiosa, rispetto alla quale lo ha ritenuto stabilmente a disposizione, fornendo un contributo consapevole e volontario, causalmente rilevante per il suo rafforzamento e l'attuazione degli scopi sociali. Il tribunale ha altresì sottolineato che gli stessi dialoghi registrati hanno attestato la profonda conoscenza «delle vicende e delle dinamiche della consorteria che l'imprenditore vantava, la fiducia ed il credito di cui godeva nel gruppo, la condivisione degli scopi sociali e delle strategie di sopraffazione che lo stesso perseguiva». b) Ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di riciclaggio sulla base delle intercettazioni delle conversazioni registrate il 31 maggio, il 7 giugno e il 7 agosto del 2017 e 1'8 febbraio e il 3 maggio 2018, dal controllo su strada del 6 febbraio 2018 oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso Consoli in sede di interrogatorio di garanzia. Seconcbil tribunale, da tutto ciò risulta che l'indagato ha ricevuto 500.000,00 euro da Comis e li ha confusi con il proprio patrimonio, al fine di occultarli, così configurandosi gli elementi costitutivi del delitto contestato.c) Non ha rintracciato elementi utili a superare la doppia presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. I giudici di merito, al contrario, hanno osservato che «il pericolo di reiterazione della condotta criminosa si trae dalla stabilità e continuatività nel tempo dei rapporti intrattenuti dal Consoli con il gruppo di Picanello, dalla stretta interdipendenza delle sorti dell'imprenditore rispetto all'associazione mafiosa, dalla proiezione indeterminata nel futuro della disponibilità palesata verso i maggiorenti del sodalizio»; che i precedenti penali per estorsione attestavano la contiguità con il sodalizio mafioso preesistente all'odierna contestazione; che i fatti erano gravi; che i legami con il sodalizio e l'ampia disponibilità di denaro rendono inadeguata la misura degli arresti domiciliari. 1.2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e non contraddittoria mette in evidenza la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, risalta le plurime ragioni di inammissibilità del ricorso. 1.2.1. Anzitutto, con riguardo alla deduzione di omessa motivazione su tutte le circostanze dedotte dalla difesa, essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 1.2.2. Da tanto emerge -altresì- come il ricorrente -di fatto- trascuri di confrontarsi con le motivazioni del Tribunale, che vengono del tutto eluse con lo schermo della denuncia del vizio di omessa motivazione. Proprio tale rilievo comporta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. •230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;- Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2.3. Infine, va osservato che il ricorrente oppone argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, offrendo una lettura delle emergenze procedinnentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito. Va, dunque, ricordato che «In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment