CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40210/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14.10.2020 dal Tribunale di Lodi, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestate, e per l'effetto ha rideterminato la pena in 4 anni e 8 mesi di reclusione e 22 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90. Con il primo motivo deduce la violazione di legge relativamente alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e la mancanza di adeguata motivazione, non risultando effettuata nel caso di specie una valutazione d'insieme né provata la professionalità dell'imputato. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in punto di determinazione della pena e degli aumenti applicati per gli episodi di cessione, discostandosi dai minimi edittali. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che replicano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta affatto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza giustifica il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi lieve in ragione delle modalità organizzate e della dimensione complessiva del traffico gestito, puntualmente descritte dal primo giudice, dimostrative della diffusività e professionalità dell'attività di cessione svolta, incompatibile con la minima offensività del fatto. Inammissibile è il secondo motivo a fronte della determinazione della pena base nel minimo edittale e dei contenuti aumenti apportati per i numerosi episodi in continuazione, risolvendosi il motivo in una censura generica e tipica del giudizio di merito perché diretta a sollecitare un ridimensionamento della pena, non proponibile in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere tensore r